Appalti pubblici e contributo unificato: la parola alla Corte Europea
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Il contributo unificato torna a far parlare di sé.
Anche questa volta il processo amministrativo degli appalti pubblici è al centro dei pensieri del Legislatore.
La Legge di stabilità 2013 (Legge n. 228/2012) ha reso il contributo per i ricorsi in materia di appalti proporzionale al valore della gara; una riforma da molti auspicata, ma non a queste condizioni. Vediamo perché.
Tra il 2006 e il 2012, attraverso numerose riforme, il contributo unificato fisso per la proposizione di ricorsi e appelli in materia di appalti è passato da euro 340 a euro 4.000!
L’ultimo intervento stabilisce (art. 1, comma 25) che “il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000”. Un successivo comma specifica che il valore della controversia è dato dall’importo a base d’asta e non, quindi, dall’utile presuntivo dell’aspirante appaltatore, che avrebbe potuto essere 10% o, di questi tempi, 5%.
A ciò si aggiunga che un contributo del medesimo importo è dovuto per i motivi aggiunti contenenti nuove domande, che l’appello soggiace agli stessi contributi, ma aumentati della metà e che gli appelli integralmente respinti o dichiarati inammissibili o improcedibili pagano un ulteriore contributo, c.d. in uscita, pari a quello in entrata.
Tirando le somme, per un doppio grado di giudizio riguardante un appalto da un milione di euro un’impresa dovrà preventivare, solo per spese di giustizia, la somma di euro 24.000, ovvero euro 30.000 ipotizzando la proposizione di almeno un atto di motivi aggiunti; a fronte di un utile di gara che verosimilmente potrebbe attestarsi intorno agli euro 50.000.
In un appalto da euro 150.000, il preventivo ammonta invece a euro 8.000 (o euro 10.000), quando l’utile sperato potrebbe anche essere inferiore a euro 10.000.
In queste situazioni, anche un ricorso con prospettive favorevoli sarebbe antieconomico.
L’ennesima misura che disincentiva il contenzioso delle gare pubbliche è stata ora impugnata dall’Associazione veneta degli Avvocati Amministrativisti innanzi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo per violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione.
Le imprese sperano che di contributo unificato si torni ancora una volta a parlare.
Avv. Paolo Caruso
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