I diritti del malato oncologico
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Chi si trova ad affrontare come un fulmine a ciel sereno una diagnosi di tumore, molto spesso deve far fronte, oltre alla sofferenza fisica e psicologica, a difficoltà pratiche, economiche e lavorative.
Purtroppo l’eccessiva disinformazione unitamente alla presenza di norme anacronistiche e confuse contenute in varie leggi, accordi aziendali e circolari Inps non consentono, ancora oggi, al malato oncologico e ai suoi familiari di conoscere tempestivamente le tutele e le provvidenze che il nostro ordinamento garantisce loro, sia come particolare categoria di malati sia, genericamente, come persone riconosciute invalide.
Non tutti sanno, ad esempio, che per i pazienti oncologici in fase acuta, grazie alla L. 80/2006, è previsto un iter accelerato per l’accertamento dello stato di invalidità civile e di handicap in situazione di gravità, la cui domanda deve essere presentata direttamente all’INPS per via telematica con una procedura che si articola in due fasi:
I) la compilazione digitale del certificato sanitario da parte del medico di medicina generale o dall’oncologo, abilitati ai servizi telematici;
II) la presentazione telematica della domanda all’INPS che si dovrà compilare, sempre online (previa registrazione sul sito INPS con successivo rilascio del codice PIN ) che verrà abbinata al certificato come sopra rilasciato.
Per tutte le ulteriori informazioni si può visitare il sito www.inps.it, ma è importante evidenziare che al momento della compilazione bisognerà necessariamente barrare sia la casella relativa alla richiesta di visita per il riconoscimento di invalidità civile che per quello di handicap in situazione di gravità L. 104/92, due accertamenti distinti che verranno così effettuati da un’unica Commissione durante la stessa seduta. Inoltre, al momento della visita, che per legge dovrà essere fissata entro 15 giorni dalla domanda, oltre al certificato medico introduttivo in originale e a tutta la documentazione clinica inerente alla patologia invalidante, sarà opportuno produrre, ai fini del riconoscimento anche dell’indennità di accompagnamento, l’eventuale certificazione attestante le conseguenze dei trattamenti chemioterapici e/o radioterapici che, pur se temporanee, sono gravemente invalidanti.
Dopo anni di incertezze, infatti, con la Sentenza n. 10212/ 04 la Suprema Corte ha finalmente riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento alle persone affette da patologie oncologiche, anche per brevi periodi di tempo, purché risulti espressamente dalla certificazione medica che per effetto della chemioterapia “il paziente necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” oppure “il paziente è impossibilitate a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”.
Se tale situazione, invece, si dovesse verificare in una fase successiva alla visita di accertamento, si potrà presentare (sempre con applicazione iter accelerato Legge 80/2006 per patologie oncologiche), la richiesta di aggravamento, allegando la certificazione medica attestante le gravi conseguenze connesse alla chemioterapia.
Solo a seguito del riconoscimento dello stato di invalidità civile in misura superiore al 75% ed di eventuale handicap grave ex art. 3 c. 3 L 104/92, il malato oncologico avrà diritto (con il rilascio entro 10 giorni dalla visita di un verbale di accertamento provvisorio sempre ex L 80/2006), alle seguenti prestazioni:
– pensione di inabilità o assegno di invalidità, in presenza di determinati requisiti reddituali;
– l’indennità di accompagnamento o, in caso di minori, l’indennità di frequenza, legata solo a requisiti sanitari;
– permessi e congedi lavorativi per i malati oncologici o per i loro familiari, dipendi in aziende pubbliche o private di cui alla L. 104/92 e successive modifiche.
Avv. Cristina Oliveti
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