Azione Revocatoria ex art. 2901 c.c.: il dolo come elemento necessario

Scritto il 6/02/2014, 12:02.

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palazzaccioNell’ambito delle tutele del credito stabilite dall’ordinamento vi è, in caso di pregiudizio concreto delle ragioni dello stesso, la possibilità di ricorrere all’esercizio dell’azione, ex art. 2901 c.c., cosiddetta revocatoria, diretta cioè a far dichiarare inefficace, appunto a “revocare” gli effetti dell’atto negoziale compiuto dal debitore a titolo oneroso in favore di terzi, con il quale questi si è spogliato di beni dall’asse patrimoniale riducendo, di conseguenza, le garanzie del creditore di vedere soddisfatte le proprie ragioni economiche e, ciò, ancorché il negozio giuridico diretto alla alienazione possa essere stato compiuto anteriormente alla nascita del titolo del credito.

Vero è, però, che debbano ricorrere alcuni elementi, strettamente tassativi, come ricordato piuttosto di recente dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 1896/2012), perché l’azione sia possibile e perché il negozio venga revocato: che il debitore conoscesse del pregiudizio che avrebbe arrecato alle ragioni del creditore (o, in caso di alienazione anteriore alla nascita del credito, che avesse con dolo preordinato l’atto al fine di pregiudicare il creditore) e che il terzo, nell’ipotesi di negozio a titolo oneroso, fosse consapevole del pregiudizio alle ragioni del creditore (o, in caso di alienazione anteriore alla nascita del credito, partecipasse della dolosa preordinazione).

Orbene, la vendita di uno o più beni immobili costituisce un’evidente riduzione del patrimonio e, dunque, della garanzia da esso rappresentata, giacché sostituire un bene immobile con il denaro derivante dalla sua vendita comporta di per sé una “rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, tenuto conto della maggiore facilità di cessione del denaro”; ma, seppure fosse in qualche modo agevole dimostrare la consapevolezza (ovvero la dolosa preordinazione) del debitore, e così non è, se non ricorrendo ad altri elementi documentali di conferma dello status di grave esposizione debitoria, arduo appare, invece, provare il dolo del terzo destinatario del negozio impugnato (dolo come semplice consapevolezza del pregiudizio o, piuttosto, come detto, come vera e propria partecipazione della dolosa preordinazione dell’operazione negoziale).

E non è un riferimento valido e sufficiente per dimostrare il dolo del terzo la circostanza che questi ed il debitore, entrambi consapevolmente, avessero indicato nel contratto di compravendita un prezzo di acquisto apparentemente esiguo ed incongruo rispetto al valore di mercato del bene (simulando quello maggiore effettivamente pagato), atteggiandosi, semmai, tale profilo, ad avere rilievo solo quale illecito fiscale (Tribunale di Catania).

Avv. Alessandro Barone

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