Condannata la RAI a 5 milioni di risarcimento in favore della FIAT

Scritto il 10/04/2012, 08:04.

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Il Tribunale di Torino ha condannato il giornalista Corrado Formigli e la RAI al pagamento di 5 milioni di euro in favore della FIAT Group Automobiles e alla pubblicazione del dispositivo della sentenza, a proprie cure e spese, sui principali quotidiani giornali.

Il caso nasce da un servizio trasmesso durante la puntata di “Annozero” andata in onda su Raidue il 2 dicembre 2010, in cui l’autovettura Alfa Romeo MiTo veniva paragonata ad altri due modelli concorrenti; il risultato era inequivocabile: nella prova su strada, che avrebbe dovuto riproporre un analogo test già sperimentato dalla rivista specializzata “Quattroruote”, l’Alfa MiTo risultava decisamente più “lenta” delle altre.

Sennonché, ad avviso del Gruppo Fiat e, soprattutto, del Tribunale, il giornalista aveva volontariamente fornito un’informazione “incompleta e parziale” e pertanto idonea “ad indurre nel telespettatore medio una percezione errata” ed a denigrare le qualità dell’Alfa Romeo MiTo.

Il Giudice torinese aveva, infatti, modo di rilevare che l’auto Alfa MiTo non era affatto risultata di qualità inferiore alle altre due vetture appartenenti alle Case Automobilistiche della concorrenza.

In realtà il “test drive” effettuato dalla rivista “Quattroruote”, più volte citato nel corso del programma, non era incentrato solo sulla velocità dei tre veicoli (dove la MiTo era effettivamente risultata quella con le prestazioni meno soddisfacenti), ma tendeva a confrontare e a valutare una ben più vasta serie di parametri e caratteristiche delle tre automobili in gara, alla luce delle quali l’Alfa Romeo era risultata la migliore tra le tre.

Il Formigli, invece, avrebbe “sorvolato” sulla valutazione favorevole ottenuta dalla “piccola” di casa Alfa Romeo, ponendo l’accento esclusivamente sull’unico dato negativo, relativo alla minore velocità.

Non solo, si ometteva di precisare che quest’ultima derivava, comunque, anche dalla minore cilindrata dell’Alfa MiTo rispetto alle altre due vetture, nonché dalla presenza, sulla sola vettura dell’Alfa Romeo, di un limitatore tecnico di velocità installato per motivi di sicurezza.

Per il Tribunale, il giornalista di Raidue aveva “violato due volte” la verità della notizia: la prima sotto il profilo della non verità del fatto (l’essere l’Alfa Mito tecnicamente inferiore rispetto alla concorrenza), e, la seconda sotto il profilo della non verità della notizia in sé (l’avere la Rivista Quattroruote presentato la vettura Alfa Mito come perdente rispetto ad altre due vetture paragonate).

Il Magistrato, inoltre, ha escluso che il giornalista potesse invocare, a propria discolpa, il diritto di critica perché i comportamenti oggetto di causa rientravano nel concetto di “cronaca” e non in quello di “critica”. Le due attività, pur riguardando entrambe eventi d’interesse pubblico, sono profondamente differenti: “mentre la cronaca è esposizione di fatti con lo scopo di informare il soggetto che riceve il messaggio in modo oggettivo e veritiero, la critica consiste invece nella valutazione soggettiva – da parte del giornalista – di idee o comportamenti di soggetti terzi”.

In questo senso la cronaca pubblica di un qualunque evento è lecita solo se rispetta il limite della verità sostanziale delle notizie riportate, della continenza della forma espositiva, dell’interesse pubblico alla diffusione dei fatti narrati; viceversa non si potrà ricorrere alla scriminante (ex art. 51 c.p.) dell’esercizio di una facoltà legittima del giornalista.

Corrado Formigli, pertanto, aveva violato il principio del “neminem laedere” sotto un duplice profilo: da una parte nei confronti del gruppo FIAT screditando un modello d’autoveicolo e quindi ledendo il diritto all’onorabilità dell’azienda torinese e dall’altra nei confronti dei telespettatori, ledendo il loro diritto ad un’informazione imparziale, corretta e completa in ogni dettaglio.

Il Tribunale ha condannato anche la RAI, in solido con il Formigli, ai sensi dell’art. 2049 c.c., il quale pone il rischio delle attività svolte dai dipendenti in capo ai soggetti che di quelle attività si avvalgono, predisponendo altresì la organizzazione.

Respinta, invece, la domanda avanzata nei confronti del conduttore Michele Santoro, nei cui confronti non era ravvisabile alcun addebito, né per i commenti effettuati quale presentatore del programma né indirettamente, quale compartecipe della condotta di Corrado Formigli.

Formigli e la RAI hanno già annunciato l’appello.

Avv. Gianluca Sciuto

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