Condizionatore d’aria ed estetica del fabbricato

Scritto il 18/07/2014, 04:07.

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Testo Unico bancarioNel condominio molti interessi e alcuni diritti vivono in contrapposizione tra di loro.

Classico esempio di tale “scomoda” convivenza è il rapporto tra il diritto di godimento dell’immobile di un condomino – rappresentato dalla possibilità di installare un condizionatore d’aria – e il diritto di tutta la compagine a non vedere danneggiata l’estetica del fabbricato.

I contorni di tale ultima nozione sono rappresentati dalla definizione espressa dalla Cassazione la quale afferma come l’estetica del fabbricato sia “costituita dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico“.

Ogni condominio, pertanto, al di là del pregio posseduto, ha una propria connotazione architettonica che non può essere alterata.

La valutazione circa la violazione o meno dell’estetica del fabbricato è rimessa al giudice di merito il quale dovrà valutare, caso per caso, l’opera presuntivamente lesiva.

Con una recente sentenza, il Giudice della capitale lombarda ha condannato i condomini a rimuovere dalla facciata condominiale i condizionatori d’aria e a provvedere al ripristino dello status quo ante (Trib. Milano, Sez. XIII, Sentenza 12037 del 01.10.13).

Nel caso di specie i condizionatori sulla facciata del Condominio alteravano il decoro architettonico dello stabile perché sporgenti e ben visibili.

Nel regolamento di condominio, poi, vi era una norma che prevedeva espressamente il divieto di modificare l’architettura, estetica e simmetria del fabbricato. Le disposizioni del regolamento condominiale, avendo carattere vincolante, costituiscono obbligo per i condomini e per tali motivi i manufatti installati sono stati dichiarati in violazione tanto al regolamento di condominio quanto al disposto dell’art. 1102 c.c..
La sentenza in oggetto chiosa, poi, affermando come “è del tutto irrilevante che gli stabili attigui permettano un uso differente dell’esterno dei fabbricati”.

Avv. Roberto Tommasoni

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