È arrivato il terremoto! Chi sta bene e chi sta male…

Scritto il 14/07/2013, 05:07.

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Terremoto del 1894, immagine di pubblico dominioDue scosse di terremoto, per fortuna senza serie conseguenze, e una tromba d’aria hanno di recente colpito il nostro Paese; e allora?

… E allora si torna a parlare di obbligo di assicurarsi contro i danni provocati da eventi catastrofali.

C’è chi pensa che lo Stato voglia scaricare, almeno in parte, sui singoli cittadini il costo dei danni causati da un terremoto; c’è chi pensa che si voglia fare un regalo alle compagnie assicuratrici e infine c’è anche chi pensa che, in fin dei conti dovendosi assicurare tutti, i premi dovrebbero essere decisamente accettabili essendo il rischio ripartito su un numero elevatissimo di “teste” (frequenza x costo medio = premio puro, cfr. l’articolo su “LEGGE” n. 2 del 2013); ma c’è anche chi obietta a quest’ultimi che per la RC obbligatoria dei veicoli a motore le cose non sono andate proprio così.

Mentre le trombe d’aria rientrano nella garanzia “eventi atmosferici” normalmente inserita nelle polizze incendio di tutte le compagnie a un costo accessibile, per la garanzia terremoto le cose non sono mai state facili (questionari, sopralluoghi tecnici, quotazioni riservate alle Direzioni) e, fino a qualche tempo fa, solo poche compagnie erano disponibili a concederle per le abitazioni, gli uffici e gli esercizi commerciali o artigianali.

Ora, invece, molte compagnie sono disposte a estendere la garanzia terremoto a tutti i tipi di rischi e, soprattutto, alle abitazioni per le quali le procedure assuntive sono state molto semplificate e delegate all’autonomia delle Agenzie Generali.

Probabilmente questa maggiore disponibilità delle compagnie è anche conseguenza della revisione delle zone di rischio terremoto e, comunque, rimangono scoperti e limiti di risarcimento abbastanza alti ed è anche rimasto il “limite di plafond provinciale”, cioè il limite massimo di capitali che ogni compagnia può assumere nell’ambito di una stessa provincia.

Il terremoto rimane un rischio complesso e attentamente valutato dalle compagnie assicuratrici; per fare un po’ di chiarezza, prendiamo come esempio i criteri assuntivi adottati da un Gruppo Assicurativo di primaria importanza per assicurare un appartamento adibito a civile abitazione.

Proviamo a delineare uno schema di polizza sintetico e semplice, introducendo alcuni commenti.

La polizza base viene emessa alle normali condizioni come tassi, capitali, deroghe, durata contrattuale, ma con alcuni paletti:

–    la garanzia terremoto è comunque annuale e senza tacito rinnovo anche se la polizza ha durata pluriennale: la compagnia può offrire con preavviso di almeno tre mesi, il rinnovo per un anno della garanzia a condizioni uguali o diverse che l’assicurato può accettare o rifiutare;

–    la polizza non può essere vincolata come è solito quando l’abitazione è stata acquistata con un mutuo: i testi dei vincoli che gli  istituti bancari chiedono impegnano la compagnia a non modificare le garanzie senza il loro consenso scritto;

–    in polizza può essere inserita una sola ubicazione con somme assicurate a valore intero fino a 2 milioni di euro per il fabbricato e 500 mila euro per il contenuto: questi limiti sono praticamente imposti dal plafond provinciale al quale le compagnie si debbono attenere rigorosamente;

–    la tariffe per la garanzia terremoto sono su base provinciale e tengono conto delle caratteristiche costruttive del fabbricato: sono state classificate quattro zone di rischio, dalla 1, la meno grave alla 4, ogni provincia è inserita in una di queste zone; nella zona 4, quella a più alto rischio, le compagnie di solito assicurano solo fabbricati costruiti in conformità alla Legge n. 3274/02 e del DM delle infrastrutture del 2008.

–    sono previsti scoperti dal 5% al 10% delle somme assicurate (attenzione non del sinistro, la differenza è notevole) con minimi da 10.000,00 a 25.000,00 euro; il massimo risarcimento può essere pari al 50% od al 70% a scelta dell’assicurato.

Quanto costa la garanzia terremoto?

In fin dei conti questa, se non la prima, è di sicuro la seconda domanda che gli assicurati fanno; i tassi hanno una forbice molto ampia in base alla zona di rischio della provincia, alle caratteristiche costruttive del fabbricato e al limite di risarcimento pattuito.

Prendendo ad esempio un fabbricato antisismico con limite di risarcimento pari al 70% della somma assicurata, i danni annui lordi oscillano dallo 0,06%° della Sardegna al 2,30%°dell’Aquila (Roma è a 0,80%°).

Perché gli scoperti sono così alti e i massimi risarcimenti così bassi?

Le spiegazioni fornite sono le seguenti:

–    la garanzia terremoto per i rischi industriali e commerciali è sempre stata prestata con scoperti di circa il 10% della somma assicurata ed un massimo risarcimento del 50% o 60%  sempre della somma assicurata;

–    per le abitazioni è stato mantenuto lo stesso principio, sia per non saturare troppo velocemente il plafond provinciale (e poter quindi dare la copertura ad un maggior numero di fabbricati sia industriali che civili, il plafond comprende entrambi), sia per mantenere il costo della polizza a livelli accettabili.

Infine perché tutto sommato, in base alle leggi attuali, in caso di calamità naturale è previsto l’intervento dello Stato anche se spesso incompleto e con tempi lunghi; quindi l’assicurazione, intervenendo in tempi brevi, può consentire una ripresa più veloce ed un risarcimento più completo.

Certo, se passerà l’obbligo per tutti di assicurarsi contro i danni provocati dagli eventi catastrofali, anche le compagnie dovranno rivedere le loro polizze sia come premi, sia come entità dei risarcimenti.

Ma questo è un altro discorso che affronteremo se e quando … …o forse mai!

Dott. Umberto Martelli

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