Infermità fisica o psichica: ecco l’amministratore di sostegno

Scritto il 17/06/2011, 07:06.

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Chi non può tutelare i propri interessi per infermità fisica o psichica, anche parziale o temporanea, può indicare al giudice tutelare un amministratore di sostegno, che verrà nominato nel solo interesse del beneficiario stesso.

La legge n. 6 del 9 gennaio 2004 ha infatti novellato il codice civile introducendo, agli artt. 404 e seguenti c.c., la figura dell’amministratore di sostegno.

Ecco i presupposti: 1) l’infermità mentale, oppure la menomazione fisica o psichica; 2) la scelta dell’amministratore deve essere dell’interessato oppure, nel caso in cui non vi siano indicazioni dell’interessato, del giudice; 3) il giudice deve sentire personalmente l’interessato per tener conto delle sue esigenze; 4) il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono l’assistenza o la rappresentanza dell’amministratore.

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Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004

LEGGE 9 gennaio 2004, n.6
Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.

Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.
Capo I
FINALITA’ DELLA LEGGE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

Art. 1.
1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei D.P.R. e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Capo II
MODIFICHE AL CODICE CIVILE
Art. 2.
1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: “Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia”.
Art. 3.
1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:
“Capo I. – Dell’amministrazione di sostegno.
Art. 404. – (Amministrazione di sostegno). – La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
Art. 405. – (Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicità). – Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell’articolo 406.
Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta. Se l’interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione. Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che e’ autorizzato a compiere.
Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione:
1) delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno;
2) della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
3) dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
6) della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. Se la durata dell’incarico e’ a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d’ufficio prima della scadenza del termine. Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il
decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell’amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro. Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto
di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell’incarico è a
tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.
Art. 406. – (Soggetti). – Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417. Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il
medesimo e’ presentato congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione davanti al giudice competente per quest’ultima. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all’articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
Art. 407. – (Procedimento). – Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede
la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del
beneficiario. Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all’articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche
d’ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. In ogni caso, nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.
Art. 408. – (Scelta dell’amministratore di sostegno). – La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.
L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall’autore con le stesse forme.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può
chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di
delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.
Art. 409. – (Effetti dell’amministrazione di sostegno). – Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni
caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Art. 410. – (Doveri dell’amministratore di sostegno). – Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di
cui all’articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello
svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico e’ rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
Art. 411. – (Norme applicabili all’amministrazione di sostegno).
– Si applicano all’amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare. All’amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779. Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le
convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui
stabilmente convivente. Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.
Art. 412. – (Atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice). – Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in
violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno,
del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui e’ cessato lo stato di
sottoposizione all’amministrazione di sostegno.
Art. 413. – (Revoca dell’amministrazione di sostegno). – Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano
determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L’istanza e’ comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Il giudice tutelare provvede altresì, anche d’ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico
ministero, affinché vi provveda. In questo caso l’amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell’articolo 419, ovvero con la dichiarazione di “interdizione o di inabilitazione”.
2. All’articolo 388 del codice civile le parole: “prima dell’approvazione” sono sostituite dalle seguenti: “prima che sia decorso un anno dall’approvazione”.
3. Dall’applicazione della disposizione di cui all’articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Note all’art. 3:
– Per il testo dell’art. 417 del codice civile vedi
note all’art. 5.
– Si riporta il testo degli articoli 349, 350, 351, 352, 353, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 596, 599 e 779 del codice civile:
«Art. 349 (Giuramento del tutore). – Il tutore, prima di assumere l’ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.». «Art. 350 (Incapacità all’ufficio tutelare). – Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall’ufficio:
1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potestà;
3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
5) il fallito che non e’ stato cancellato dal registro dei falliti.».
«Art. 351 (Dispensa dall’ufficio tutelare). – Sono dispensati dall’ufficio di tutore:
1) [I principi della Famiglia reale, salve le disposizioni che regolano la tutela dei principi della
stessa Famiglia];
2) il Presidente del Consiglio dei Ministri;
3) i membri del Sacro collegio;
4) i presidenti delle assemblee legislative;
5) i Ministri Segretari di Stato.
Le persone indicate nei numeri 2), 3), 4) e 5) possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.».
«Art. 352 (Dispensa su domanda). – Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda all’assumere o dal continuare l’esercizio della tutela:
1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell’articolo precedente;
2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d’anime;
3) [le donne];
4) i militari in attività di servizio;
5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
6) chi ha più di tre figli minori;
7) chi esercita altra tutela;
8 ) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
9) chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove e’ costituita la
tutela.».
«Art. 353 (Domanda di dispensa). – La domanda di dispensa per le cause indicate nell’articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta. Il tutore e’ tenuto ad assumere e a mantenere l’ufficio
fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.».
«Art. 374 (Autorizzazione del giudice tutelare). – Il tutore non può senza l’autorizzazione del giudice tutelare:
1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l’uso del minore, per la economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio;
2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere
obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
4) fare contratti di locazione d’immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni
possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.».
«Art. 375 (Autorizzazione del tribunale). – Il tutore non può senza l’autorizzazione del tribunale:
1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
2) costituire pegni o ipoteche;
3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
L’autorizzazione e’ data su parere del giudice tutelare.».
«Art. 376 (Vendita di beni). – Nell’autorizzare la vendita dei beni, il tribunale determina se debba farsi all’incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo. Quando nel dare l’autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo,
lo stabilisce il giudice tutelare.».
«Art. 377 (Atti compiuti senza l’osservanza delle norme dei precedenti articoli). – Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.».
«Art. 378 (Atti vietati al tutore e al protutore). – Il tutore e il protutore non possono, neppure all’asta
pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.
Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l’autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare. Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell’articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti. Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.».
«Art. 379 (Gratuità della tutela). – L’ufficio tutelare è gratuito.
Il giudice tutelare tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell’amministrazione, sotto la sua personale responsabilità da una o più persone stipendiate.».
«Art. 380 (Contabilità dell’amministrazione). – Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua
amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare. Il giudice può sottoporre il conto annuale all’esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.».
«Art. 381 (Cauzione). – Il giudice tutelare tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l’ammontare e le modalità. Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.».
«Art. 382 (Responsabilità del tutore e del protutore). Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri. Nella stessa responsabilità incorre il protutore per
ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.».
«Art. 383 (Esonero dall’ufficio). – Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall’ufficio qualora l’esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.».
«Art. 384 (Rimozione e sospensione del tutore). – Il giudice tutelare può rimuovere dall’ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell’adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell’ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente. Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo
averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall’esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazioni.».
«Art. 385 (Conto finale). – Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell’amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga.».
«Art. 386 (Approvazione del conto). – Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni. Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova
nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l’approvazione. Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede
l’autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.».
«Art. 387 (Prescrizione delle azioni relative alla tutela). – Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall’ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso. Le disposizioni di quest’articolo non si applicano all’azione per il pagamento del residuo che risulta dal
conto definitivo.».
«Art. 596 (Incapacità del tutore e del protutore). –
Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l’approvazione.
Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il
tutore. Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.».
«Art. 599 (Persone interposte). – Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, 595, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d’interposta persona. Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l’incapace.».
«Art. 779 (Donazione a favore del tutore o protutore). – E’ nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo. Si applicano le disposizioni dell’art. 599.».
– Si riporta il testo dell’art. 419 del codice civile:
«Art. 419 (Mezzi istruttori e provvedimenti
provvisori). – Non si può pronunziare l’interdizione o l’inabilitazione senza che si sia proceduto all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando. Il giudice può in questo esame farsi assistere da un
consulente tecnico. Può anche d’ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell’interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.
Dopo l’esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all’interdicendo o un curatore provvisorio all’inabilitando.».
– Si riporta il testo dell’art. 388 del codice civile come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 388 (Divieto di convenzioni prima dell’approvazione del conto). – Nessuna convenzione tra il
tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall’approvazione del conto della tutela. La convenzione può essere annullata su istanza del
minore o dei suoi eredi o aventi causa.».

Art. 4.
1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell’articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
“Capo II. – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale”.
2. L’articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente: “Art. 414. – (Persone che possono essere interdette). – Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.

Art. 5.
1. Nel primo comma dell’articolo 417 del codice civile, le parole: “possono essere promosse dal coniuge” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere promosse dalle persone indicate negli
articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente”.
Note all’art. 5:
– Si riporta il testo dell’art. 417 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 417 (Istanza d’interdizione o di inabilitazione).
– L’interdizione o l’inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero. Se l’interdicendo o l’inabilitando si trova sotto la patria potestà o ha per curatore uno dei genitori, l’interdizione o l’inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico
ministero.».
– Per il testo dell’art. 414 del codice civile vedi l’art. 4 della legge qui pubblicata.
– Si riporta il testo dell’art. 415 del codice civile:
«Art. 415 (Persone che possono essere inabilitate). – Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di
stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno
ricevuto un’educazione sufficiente, salva l’applicazione dell’art. 14 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.».

Art. 6.
1. All’articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il giudice, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l’interdizione o per l’inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell’articolo 405”.
Note all’art. 6:
– Si riporta il testo dell’art. 418 del codice civile come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 418 (Poteri dell’autorità giudiziaria). –
Promosso il giudizio di interdizione, può essere dichiarata anche d’ufficio l’inabilitazione per infermità di mente. Se nel corso del giudizio d’inabilitazione si rivela l’esistenza delle condizioni richieste per l’interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l’interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l’istruttoria necessaria. Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il giudice, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l’interdizione o per l’inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell’art.
405.».
– Per il testo dell’art. 405 del codice civile, vedi l’art. 3 della legge qui pubblicata.
Art. 7.
1. Il terzo comma dell’articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente: “Nella scelta del tutore dell’interdetto e del curatore dell’inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la
persona più idonea all’incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell’articolo 408”.
Note all’art. 7:
– Si riporta il testo dell’art. 424 del codice civile come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 424 (Tutela dell’interdetto e curatela dell’inabilitato). – Le disposizioni sulla tutela dei
minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati. Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente
anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell’interdicendo e del curatore provvisorio
dell’inabilitando a norma dell’art. 419. Per l’interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.
Nella scelta del tutore dell’interdetto e del curatore dell’inabilitato il giudice tutelare individua di
preferenza la persona più idonea all’incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell’art. 408.».
– Per il testo dell’art. 408 del codice civile vedi l’art. 3 della legge qui pubblicata.

Art. 8.
1. All’articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: “del coniuge,” sono inserite le seguenti: “della persona stabilmente convivente,”.
Nota all’art. 8:
– Si riporta il testo dell’art. 426 del codice civile come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 426 (Durata dell’ufficio). – Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell’interdetto o nella curatela dell’inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.».

Art. 9.
1. All’articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente: “Nella sentenza che pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore”.
Nota all’art. 9:
– Si riporta il testo dell’art. 427 del codice civile come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 427 (Atti compiuti dall’interdetto e dall’inabilitato). – Nella sentenza che pronuncia
l’interdizione, o l’inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi
che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore. Gli atti compiuti dall’interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del
tutore, dell’interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall’interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza di interdizione. Possono essere annullati su istanza dell’inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione fatti dall’inabilitato, senza l’osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza d’inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio,
qualora alla nomina sia seguita l’inabilitazione. Per gli atti compiuti dall’interdetto prima della
sentenza d’interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell’articolo seguente.».

Art. 10.
1. All’articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Se nel corso del giudizio per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall’amministratore di sostegno, il tribunale, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare”.
Nota all’art. 10:
– Si riporta il testo dell’art. 429 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 429 (Revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione). – Quando cessa la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro
il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell’interdetto, del curatore dell’inabilitato o su istanza del pubblico ministero. Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero. Se nel corso del giudizio per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito
dall’amministratore di sostegno, il tribunale, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare.».

Art. 11.
1. L’articolo 39 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

Capo III
NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI
Art. 12.
1. L’articolo 44 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente: “Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l’amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell’amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e
patrimoniali del minore o del beneficiario”.

Art. 13.
1. Dopo l’articolo 46 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente: “Art. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall’articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all’art. 13:
– Si riporta il testo dell’art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115:
«Art. 9 (L) (Contributo unificato). – 1. E’ dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti
dall’art. 13 e salvo le esenzioni previste dall’art. 10.».

Art. 14.
1. L’articolo 47 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e’ sostituito dal seguente: “Art. 47. Presso l’ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno”.

Art. 15.
1. Dopo l’articolo 49 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e’ inserito il seguente: “Art. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l’amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati
in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 405 del codice;
2) le complete generalità della persona beneficiaria;
3) le complete generalità dell’amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;
4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell’amministrazione di sostegno”.
Nota all’art. 15:
– Per il testo dell’art. 405 del codice civile vedi l’art. 3 della legge qui pubblicata.

Art. 16.
1. All’articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: “curatore” sono inserite le seguenti: “, amministratore di sostegno”.
Nota all’art. 16:
– Si riporta il testo dell’art. 51 del codice di procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 51 (Astensione del giudice). – Il giudice ha l’obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è
convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una
delle parti; se, inoltre, e’ amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo
dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi; quando l’astensione riguarda il capo dell’ufficio l’autorizzazione è chiesta al capo dell’ufficio superiore.».

Art. 17.
1. Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: “e dell’inabilitazione” sono sostituite dalle seguenti: “, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno”.
2. Dopo l’articolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
“Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). – Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720. Contro il decreto del giudice tutelare e’ ammesso reclamo alla corte d’appello a norma dell’articolo 739. Contro il decreto della corte d’appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione”.
Note all’art. 17:
– Si riporta il testo della rubrica del capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile come modificato dalla legge qui pubblicata: dell’interdizione, dell’inabilitazione e
dell’amministrazione di sostegno.
– Si riporta il testo degli articoli 712, 713, 716,
719, 720 e 739 del codice di procedura civile:
«Art. 712 (Forma della domanda). – La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio. Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda e’ fondata e debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il
quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell’interdicendo o dell’inabilitando.».
«Art. 713 (Provvedimenti del presidente). – Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz’altro la domanda, altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell’interdicendo o dell’inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili. Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato al pubblico ministero.».
«Art. 716 (Capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando). – L’interdicendo e l’inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto
negli articoli 419 e 420 del codice civile.».
«Art. 719 (Termine per l’impugnazione). – Il termine per l’impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell’articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio. Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l’atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.».
«Art. 720 (Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione). – Per la revoca dell’interdizione o
dell’inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse.
Coloro che avevano diritto di promuovere l’interdizione e l’inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.».
«Art. 739 (Reclami delle parti). – Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte
d’appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti. Salvo che la legge disponga altrimenti, non e’ ammesso reclamo contro i decreti della corte d’appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.».

Art. 18.
1. All’articolo 3, comma 1, lettera p), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: “, nonché i decreti che istituiscono, modificano
o revocano l’amministrazione di sostegno”.
2. All’articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera m) è sostituita dalla seguente: “m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all’amministrazione di sostegno, quando esse sono state
revocate”.
3. All’articolo 25, comma 1, lettera m), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: “, nonché ai decreti che
istituiscono, modificano o revocano l’amministrazione di sostegno”.
4. All’articolo 26, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: “ai decreti che
istituiscono o modificano l’amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;”.
Note all’art. 18:
– Si riporta il testo dell’art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative di pendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili) – (art. 686 c.p.; art. 194 att. c.p.p.; articoli 4 e 14, regio decreto n. 778/1931; art. 24, parte del sesto comma, regio
decreto-legge n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, legge n. 835/1935; art. 58-bis, legge n. 354/1975; art. 73, legge n. 689/1981). – 1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:
a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie
straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l’oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all’art. 162 del codice
penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l’amnistia, l’indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;
c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;
e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;
f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l’imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza;
g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all’art. 66, terzo comma, e all’art. 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice di procedura penale;
i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;
l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;
n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all’art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all’art. 24 del regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni;
p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonché i
decreti che istituiscono, modificano o revocano l’amministrazione di sostegno;
q) i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l’imprenditore; quelli di omologazione del concordato fallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli di riabilitazione del fallito;
r) i provvedimenti giudiziari relativi all’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla
detenzione, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall’art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti;
u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già inscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.».
– Si riporta il testo degli articoli 24, 25 e 26 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 24 (L) (Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall’interessato) – (art. 689 c.p.p.
194, comma 2, att. c.p.p.; articoli 45 e 63, comma 2, decreto legislativo n. 274/2000; art. 24, settimo comma, regio decreto-legge n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 835/1935). – 1. Nel certificato generale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:
a) alle condanne delle quali e’ stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’art. 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell’art. 167, primo comma, del codice penale;
c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista
dall’art. 556 del codice penale;
d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le
quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
e) ai provvedimenti previsti dall’art. 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;
f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
h) ai provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all’amministrazione di sostegno,
quando esse sono state revocate;
n) ai provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva.
2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell’art. 24 del regio decreto-legge 29 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore.».
«Art. 25 (L) (Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dell’interessato) – (art. 689 c.p.c.
194, comma 2, att. c.p.c.; articoli 45 e 63, comma 2, decreto legislativo n. 274/2000; art. 24, settimo comma, regio decreto-legge n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 835/1935). – 1. Nel certificato penale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:
a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’art. 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell’art. 167, primo comma, del codice penale;
c) alle condanne per reati per i quali si è verificata la causa di estinzione prevista dall’art. 556
del codice penale;
d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le
quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
e) ai provvedimenti previsti dall’art. 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;
f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
h) ai provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
m) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonché
ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l’amministrazione di sostegno;
n) ai provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l’imprenditore; a quelli di omologazione del concordato fallimentare; a quelli di chiusura del fallimento; a quelli di riabilitazione del fallito;
o) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
2. Se e’ stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell’art. 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore.».
«Art. 26 (L) (Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall’interessato). (art. 689 c.p.p.).
– 1. Nel certificato civile sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale relative:
a) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione salvo che siano stati
revocati, ai decreti che istituiscono o modificano l’amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;
b) ai provvedimenti concernenti il fallimento, salvo che il fallito sia stato riabilitato con sentenza
definitiva;
c) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
d) ai provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato.».

Art. 19.
1. Nell’articolo 92, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: “procedimenti cautelari,” sono inserite le seguenti: “ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti”.
Note all’art. 19:
Si riporta il testo dell’art. 92 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 92 (Affari civili nel periodo feriale dei
magistrati). – Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di
interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi
familiari, di sfratto e di opposizione all’esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate,
con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.».

Art. 20.
1. La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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