La Corte Costituzionale torna sul Codice delle Assicurazioni
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Chi subisce un danno a seguito di un sinistro stradale e voglia intraprendere un’azione giudiziale deve rispettare le formalità previste dagli artt. 145 comma I e 287 comma I D. Lgs. 209/2006, meglio noto come Codice delle Assicurazioni.
La Corte Costituzionale infatti, nell’affrontare due questioni distinte, ma decisamente simili, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 145 comma I (sentenza n. 111/2012) e manifestamente infondata quella relativa all’art. 287 comma I C.d.A. (ordinanza n. 73/2012), sollevate rispettivamente dal Giudice Pace di Roma e dal Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche.
Entrambe le norme esaminate impongono al danneggiato in un sinistro stradale che voglia richiedere il risarcimento del danno l’espletamento di alcune formalità: l’art. 145, imponendo ai fini della proponibilità della domanda, il rispetto del successivo art. 148, prevede che il danneggiato debba inserire nella richiesta di risarcimento le informazioni e la documentazione necessaria per porre l’assicurazione in grado di rifondergli velocemente il danno subito; l’art. 287 obbliga invece chi richieda il risarcimento al Fondo di garanzia per le vittime delle strada nel caso di sinistri cagionati da veicoli sconosciuti, privi di assicurazione o rubati l’invio della richiesta sia all’Impresa designata per la gestione del F.G.V.S. sia alla Consap (mentre per il precedente art. 19 L. 990/1969 era sufficiente l’invio ad uno solo di questi soggetti).
Il Giudice di Pace di Roma aveva però sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 145 C.d.A. sotto diversi profili, tutti incentrati intorno all’assunto per cui la normativa comporterebbe “un ingiusto svantaggio per il danneggiato, su cui grava un maggior onere di allegazione e di prova (rispetto alla precedente normativa sancita dalla L. 990/1969 N.d.R.) ai fini dell’accesso alla giurisdizione”; pertanto, secondo il giudice capitolino, l’onere di rispettare nella richiesta di risarcimento le formalità richieste dalla legge avrebbe costituito una lesione della tutela del danneggiato.
La Corte Costituzionale, pur ritenendo rilevante la questione perché dall’applicazione della normativa sarebbe derivata l’improponibilità della domanda spiegata davanti al Giudice di Pace, ha ritenuto che non sussistesse alcun profilo di incostituzionalità.
Le formalità imposte a carico del danneggiato, infatti, sono collegate all’obbligo dell’assicuratore di presentare un’offerta congrua; pertanto la normativa mira a rafforzare, e non ad indebolire, le possibilità di difesa offerte al danneggiato, il quale vedrebbe soddisfatte le proprie pretese già prima dell’introduzione del giudizio. Inoltre, prosegue la Corte, le norme esaminate non violano i principi del giusto processo e dell’effettività della tutela giurisdizionale, poiché dalla loro inosservanza deriverebbe una sentenza di improponibilità che, in quanto tale, esaurirebbe i suoi effetti sul piano processuale senza precludere la possibilità di riproporre la domanda, dopo che siano state rispettate le formalità degli articoli 145 comma I e 148 C.d.A..
Quanto all’ordinanza emessa in relazione all’art. 287 comma I C.d.A., il Tribunale di Civitanova Marche – nell’affrontare una questione in cui il danneggiato aveva omesso l’invio della lettera alla Consap con conseguente improponibilità dell’azione – ha ritenuto che la disposizione violerebbe gli artt. 24, 76 e 77 Cost., poiché, invece di agevolare la tutela del danneggiato “avrebbe aggravato la sua posizione, con l’imposizione di un onere ulteriore, incidente negativamente sul suo diritto di difesa”.
Anche in questo caso la Consulta non ha condiviso le doglianze del Tribunale, chiarendo che la tutela del danneggiato si attua anche attraverso la promozione di condizioni per un miglioramento delle prestazioni assicurative e che la normativa contestata è finalizzata “alla più razionale esplicazione dell’attività solidaristica del Fondo di garanzia per le vittime delle strada”, anche in considerazione del fatto che l’invio della doppia raccomandata si risolve in un adempimento che non comporta alcun aggravio al fine del successivo esercizio dell’azione giudiziaria.
Con le pronunce esaminate pertanto viene ribadito, e rafforzato, il principio che ha permeato lo spirito delle ultime novità legislative in materia di sinistri stradali: l’assicurazione ha il dovere di assistere il danneggiato e risarcirlo con una somma congrua nel minor tempo possibile, ma deve essere messa in grado di valutare le responsabilità dell’incidente stradale e l’entità del danno subito.
Avv. Gianluca Sciuto
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