L’amministratore e il potere di agire nei limiti ex art. 1130 c.c.
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Come è noto, l’Amministratore di condominio deve, ai sensi dell’art. 1130 c.c.,
1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini e curare l’osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che sia assicurato miglior godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contribuiti ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio.
Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.
A tali compiti l’Amministratore è implicitamente autorizzato dalla compagine condominiale in virtù della semplice sua nomina.
Da ciò consegue che, nello svolgimento di queste attribuzioni, il rappresentante del Condominio può esperire azioni giudiziarie, sia nei confronti dei condomini che di terzi, senza esplicita autorizzazione assembleare che, invece, si rende necessaria solo per le liti attive e passive che esorbitano da tali incombenze.
Tale principio di diritto è stato recentemente precisato dalla Suprema Corte di Cassazione Civile, Sezione II, con sentenza n. 11841 del 12/07/12.
Nel caso in oggetto agli Ermellini, l’amministratore agiva nei confronti di una condomina che, nonostante il divieto contenuto nel regolamento di condominio, continuava a parcheggiare la propria auto nel cortile comune.
A nulla è valsa l’eccezione sollevata dalla condomina volta a far dichiarare il difetto di legitimatio ad processum dell’amministratore del condominio in mancanza di espressa delibera autorizzativa dell’assemblea.
Ed invero, infatti, la Cassazione respingeva il ricorso confermando quanto ritenuto esistente dalla Corte territoriale, lì dove accertava che l’amministratore non necessita di specifica delibera autorizzativa del giudizio, dal momento che l’azione esercitata mirava ad ottenere l’attuazione del regolamento condominiale, attribuzione espressamente concessagli dal combinato disposto degli artt. 1130 n. 1 e 1131, primo comma, c.c..
Avv. Roberto Tomassoni
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