L’amministratore e l’anagrafe condominiale
LINK TO: Civile
Partecipando ad un convegno sulla recente riforma condominiale (entrata in vigore: 17 giugno ‘13) ho avuto modo di captare alcune lamentele circa il nuovo obbligo ricadente sull’Amministratore, previsto dal riformato art. 1130, n. 6, c.c., “di curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale”.
A mio personale parere, però, le suddette lamentele non hanno motivo di esistere.
Ed invero, infatti, chi è alle prese con la realtà condominiale, sia esso un condomino, un avvocato specializzato nel cd. diritto condominiale o un amministratore, è perfettamente a conoscenza che, per una corretta gestione condominiale, il conoscere nominativi e recapiti certi dei partecipanti al condominio è, da sempre, elemento fondamentale.
Troppo spesso, infatti, ci si trova innanzi all’impossibilità di inviare correttamente le convocazioni, ma anche altre eventuali comunicazioni e gli atti giudiziari (es. decreti ingiuntivi di pagamento) con consequenziale “fermo” dell’attività gestionale e non pochi problemi anche a livello economico.
Fino alla suddetta riforma, però, nessuna normativa statale imponeva all’amministratore l’obbligo di tenere il registro anagrafico dei condomini.
Ben venga, pertanto, un obbligo in tal senso.
La giurisprudenza, seppur tenuemente, era comunque intervenuta in aiuto precisando alcuni comportamenti.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 15283 del 2000, ad esempio, aveva provveduto a precisare che “come tutti gli incarichi, anche quello di amministratore di un condominio deve essere svolto con l’ordinaria diligenza, e ciò presuppone certamente che, in situazioni come quella di cui trattasi, (regolare convocazione dell’assemblea dei condomini, NdR) l’amministratore faccia quanto meno dei tentativi per rintracciare i condomini non più presenti nel precedente recapito, per esempio raccogliendo informazioni dagli altri condomini abitanti nella stessa città, o eventualmente legati da rapporti di amicizia o parentela con coloro che hanno mutato residenza”.
All’Amministratore, pertanto, era ascritto solamente il dovere di dover procedere “ad operare una minima ricerca dei condomini che, trasferitisi in località diversa da quella ove risiedevano precedentemente, non abbiano provveduto a comunicare il nuovo indirizzo”.
Lo stesso obbligo veniva ascritto all’Amministratore nell’ipotesi di condomino moroso stante l’attribuzione di riscuotere i contributi ex art. 1130 n. 3, c.c..
Dal 17 giugno 2013, quindi, l’Amministratore, ex art. 1130 n. 6 c.c., avrà l’obbligo di tenere e curare il registro dell’anagrafica condominiale e ben potrà (rectius: dovrà), in caso di mancato riscontro dei partecipanti, provvedere alle dovute indagini con conseguenziale addebito ad personam.
Ed infatti la legge stabilisce che, in prima battuta, sia il condomino a comunicare i dati ed ogni variazione di essi all’amministratore e, solo “in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiedere con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie addebitandone il costo ai responsabili”.
Se è vero che l’importanza di una norma si può percepire dalla sanzione che il legislatore ha previsto in caso di inosservanza, si evidenzia come il riformato art. 1129 c.c. nell’elencazione a titolo meramente esemplificativo delle gravi irregolarità che comportano la richiesta di revoca dell’amministratore condominiale espressamente cita, al numero 7, richiamando l’art. 1130 n. 6 c.c., il mancato rispetto della tenuta e cura del registro dell’anagrafica condominiale.
Come ha avuto modo di precisare in passato il Garante della Privacy, circa i dati personali dei partecipanti al condominio bisognerà ricordare che, in assenza di autorizzazione, potranno liberamente circolare solo i dati pubblici ossia quelli reperibili ad es. dalle visure della Camera di Commercio. Eventuali numeri di telefono, cellulare ed indirizzo email, (non espressamente richiesti dalla legge che prevede: generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i data catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza) potranno quindi circolare solo se già indicati in elenchi pubblici oppure se l’interessato ha prestato regolare consenso.
.
Avv. Roberto Tomassoni
Articoli correlati:
6 commenti su “L’amministratore e l’anagrafe condominiale”
-
2 Maggio, 2013, 17:24lapo
scusatemi, ma relativamente alla privacy può l’amm.re pretendere l’invio di fotocopia della mia carta d’identità? posso inviare solo numero e comune di rilascio ?
grazie
Lapo4 Maggio, 2013, 16:17Avv. PoviaCaro Lapo, l’art. 1130 n. 6 c.c. ha imposto all’amministratore il dovere di “curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza”.
Questa norma, pur non prevedendo espressamente l’obbligo del condomino di consegnare all’amministratore la copia del documento di identità, tuttavia per poter essere applicata necessita che il condomino rilasci all’amministratore una “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione” (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).
In particolare, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, prevista dall’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, deve essere “resa e sottoscritta con la osservanza delle modalità di cui all’art. 38” del medesimo D.P.R. n. 445/2000, altrimenti non ha alcun valore giuridico.
Orbene, il citato art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 dispone che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere sottoscritte in presenza di un funzionario preposto all’autentica della sottoscrizione dell’atto oppure, in difetto dell’autentica della firma, possono essere sottoscritte dall’interessato purché alleghi la copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.
Quindi, lei potrà compilare il “modulo dell’anagrafe condominiale” con tutti i suoi dati e poi decidere se far autenticare la sua firma dal funzionario della circoscrizione -in tal caso non è necessario consegnare all’amministratore di condominio la copia della sua carta di identità- oppure allegare al modulo la fotocopia del suo documento.
Avv. Mariateresa Elena Povia
1 Giugno, 2013, 17:34carloSalve, avrei un dubbio. L’Avvocato richiama la normativa dell’autocertificazione (DPR 445/00), ma tale normativa prevede all’art. “1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione: disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi, nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza e ai privati che vi consentono. Le norme concernenti i documenti informatici e la firma digitale, contenute nel capo II, si applicano anche nei rapporti tra privati come previsto dall’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. A mio sommesso parere, pertanto, tale normativa non può trovare applicazione tra i privati e, giocoforza, neanche con l’amministratore di condominio. Quindi, concludendo, allo stato non c’è nessuna norma che obblighi il condomino a rilasciare all’amministratore una fotocopia della propria carta d’identità. Rimango in attesa (se possibile) di sapere cosa ne pensa l’Avvocato
2 Giugno, 2013, 10:56Avv. Povia“Circa l’applicabilità dell’autocertificazione nel caso della compilazione del registro di anagrafe condominiale”. Buongiorno Carlo, nel caso in esame l’autocertificazione è applicabile perché la Legge ha imposto all’Amministratore di Condominio un obbligo di interesse pubblico (sicurezza dello stabile e conoscenza anagrafica di chi lo abita) e quindi, in questa veste, l’amministratore, pur essendo un privato, diviene un esercente di un pubblico servizio il quale ha diritto di chiedere ai singoli condomini di rilasciare un’autocertificazione. Lo stesso ruolo assumono gli avvocati, i notai, i commercialisti o i consulenti del lavoro quando devono compilare il registro dell’antiriciclaggio (vi provvedono allegando un’autocertificazione del cliente con fotocopia documento di identità). Un caro saluto
10 Novembre, 2015, 14:02gentile Avv.Pavia,
non capisco, ho chiesto in giro a tutti quelli che conosco ma a nessuno di loro gli amministratori di condominio hanno chiesto la carta d’identità.
A me invece l’amministratore la richiede e richiede anche il codice fiscale.
Nel mio lavoro ho visto gente che tramite la carta d’identità riuscivano a farsi rilasciare da enti pubblici dati sensibili che non avrebbero dovuto avere se non richiesto dal cliente.
Quindi so che basta una carta d’identità ed una firma scarabocchiata per poter accedere a dati sensibili, non mi fido di cosa può scrivere o fare un amministratore o comunque gente esterna che non conosco.
cosa posso fare?2 Settembre, 2016, 15:27mi si chiede di rilasciare certificazione di atto notorio dal comune di roma completo di copia del Regolamento di condominio completa delle tabelle millesimali firmata pagina per pagina attestando che è quella originale ancora valida e contemporaneamente che i dati ivi profferti sono quelli attualmente in vgore. Io questo condominio che ha 30 anni l’ho preso da circa 6 anni: non ho il Regolamento originale ma soltanto una copia il Comune conosce gli eventuali lavorifatti dai condomini che dovrebbero essere stati sanati. Il notariato di spone erilascia su richiesta pagando copia cdell’atto in questione con attestazione di legge.
Ma l’amministratore non si deve occupare delle parti in comuni che cosa c’entrano gli apparatamenti.grazieScrivi un commento
Divertirsi imparando
Iniziative sociali in zona Tribunale
Iniziative sociali in zona Tribunale. Roma, quartiere Prati. Partirà dal mese di marzo prossimo, presso i locali della Parrocchia di Santa Lucia, sita... [Continua]
Corso personalizzato per la preparazione al Nuovo Esame di Avvocato
iscrizioni aperte
Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso personalizzato per la preparazione al prossimo Esame di Avvocato 2015/2016. Il corso offre una preparazione... [Continua]
Il Nuovo Esame di Avvocato
Riforma del 2012 (art. 46 Legge n. 247/2012)
La riforma del 2012 (art. 46 Legge n.247/2012) ha introdotto importanti modifiche all’esame di abilitazione all’esercizio alla professione di Avvocato. Dalla... [Continua]
Recente sentenza sul legittimo impedimento
Corte di Cass. Pen. n. 32949/2012
Costituisce legittimo impedimento a comparire in udienza il diritto del difensore di poter partecipare al funerale di un suo prossimo congiunto rappresentando... [Continua]
Attiva i riferimenti normativi con il Parser Normativo
Scarica da www.normattiva.it il software che trasforma in link i riferimenti normativi contenuti in un testo giuridico
Per attivare i riferimenti normativi in un testo è possibile utilizzare il Parser Normativo, scaricabile dal sito NORMATTIVA “il portale della legge... [Continua]
Milano. Chiusura Uffici dell’Ordine degli Avvocati di Milano e della Fondazione Forense
24 dicembre 2012 e 31 dicembre 2012
Gli Uffici dell’Ordine degli Avvocati di Milano e della Fondazione Forense di Milano resteranno chiusi nei giorni 24 e 31 dicembre 2012. Si segnala che: –... [Continua]