Volo con 3 ore di ritardo? Compensazione pecuniaria ma nessun risarcimento del ‘danno da vacanza rovinata’

Scritto il 17/08/2011, 07:08.

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Se il ritardo del volo è pari o superiore alle tre ore, il passeggero ha diritto alla stessa compensazione pecuniaria prevista per i casi di cancellazione del volo, ma non anche al risarcimento del danno da vacanza rovinata (Giudice di Pace Milano Sezione VIII, sentenza del 1 febbraio 2011, n. 1635).

Sebbene il Regolamento CE n. 261/2004 (che tutela i passeggeri nei casi di cancellazione, ritardo prolungato, imbarco negato) non preveda espressamente compensazioni pecuniarie, con Sentenza del 1° febbraio 2011 n. 1635, il Giudice di Pace Milano, Sezione VIII, ha stabilito che:

“il prolungato ritardo del volo deve equipararsi all’ipotesi di cancellazione del medesimo in quanto in ambedue i casi il passeggero subisce un danno legato alla perdita di tempo, condividendo l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Europea, la quale con la sentenza n. 402 del 19.11.2009, ha chiarito che nei casi in cui il ritardo del volo causi al passeggero una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ovvero nei casi in cui i passeggeri giungono a destinazione tre ore o più dopo l’orario previsto originariamente, è dovuta la compensazione pecuniaria prevista per i casi di cancellazione del volo”.

Tale compensazione pecuniaria sarebbe esclusa solo se il vettore dimostrasse che il ritardo è stato causato da circostanze eccezionali che sono sfuggite al suo effettivo controllo.

Il Giudice precisa, inoltre, che sebbene in tali casi sia possibile riconoscere una compensazione pecuniaria, non sussiste, invece, il ‘danno da vacanza rovinata’ da parte della compagnia aerea perché:

“il danno da vacanza rovinata è risarcibile in presenza di inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall’organizzatore del viaggio con la stipulazione di un pacchetto turistico tutto compreso, in virtù del quale l’organizzatore stesso si obbliga a procurare al viaggiatore una genericità di servizi diretti e finalizzati al godimento della vacanza: tale disciplina non può pertanto essere applicabile in via analogica al contratto di trasporto, in cui l’obbligazione del vettore è quella di trasferire da un luogo all’altro il viaggiatore ed il bagaglio, senza alcun riferimento ai motivi che hanno determinato la stipulazione da parte del creditore del contratto di trasporto medesimo”.

“Difatti, le ragioni del viaggio del passeggero rimangono indifferenti per il vettore aereo, né lo stesso assume alcun impegno circa il buon esito del personale fine del passeggero medesimo. E, seppure l’inadempimento nel trasporto fosse stato tale da compromettere di per sé le finalità del viaggiatore, comunque non si avrebbe danno risarcibile, appunto perché le ragioni del viaggio rimangono estranee e indifferenti nel contratto di trasporto. È evidente, quindi, come non sia applicabile al contratto di trasporto la disciplina relativa ai viaggi organizzati, né possa essere riconosciuto, in tale sede, il c.d. ‘danno da vacanza rovinata’ ” (Giudice di Pace Milano, sentenza del 1 febbraio 2011 n. 1635).

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