TRACCE PER L’ESAME DI AVVOCATO 2012/2013 gratis!

Scritto il 30/08/2012, 05:08.

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TRACCE ESAME AVVOCATO RICAVATE DA RECENTI SENTENZE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

 

Leggeweb offre ai numerosi praticanti che stanno per sostenere l’esame di stato la possibilità di esercitarsi a redigere pareri o atti.

Le tracce sono tratte da sentenze della Suprema Corte ritenute particolarmente significative per gli argomenti affrontati o per i principi espressi dai Giudici di Piazza Cavour e sono state scritte con uno stile quanto più simile possibile a quello che generalmente si rinviene in sede di esame.

Sperando che la redazione dei pareri e degli atti proposti e lo studio degli argomenti sottostanti vi sia di aiuto, vi mandiamo sin d’ora il nostro in bocca al lupo!

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PENALE

• Parere I (30/08/12)
• Atto I (30/08/12)
• Parere II (09/09/12)
• Atto II (13/09/12)
• Parere III (15/09/12)
• Parere IV (01/10/12)
• Parere V (03/10/12)
• Parere VI (13/10/12)
• Atto III (14/10/12)
• Atto IV (21/10/12)
• Parere VII (28/10/12)
• Atto V (05/11/12)
• Parere VIII (12/11/12)
• Parere IX (26/11/12)
• Parere X (03/12/12)
• Parere XI (04/12/12)
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CIVILE

• Atto I (30/08/12)
• Parere I (31/08/12)
• Parere II (01/09/12)
• Atto II (17/09/12)
• Parere III (23/09/12)
• Atto III (03/10/12)
• Atto IV (06/10/12)
• Parere IV (08/10/12)
• Parere V (14/10/12)
• Atto V (21/10/12)
• Parere VI (21/10/12)
• Parere VII (28/10/12)
• Parere VIII (05/11/12)
• Parere IX (12/11/12)
• Parere X (18/11/12)
• Parere XI (18/11/12)
• Parere XII (03/12/12)
• Atto VI (03/12/12)
• Atto VII (03/12/12)

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PENALE

• Parere I (30/08/12)

Tizio, Caio, Sempronio e Mevio s’introducevano in un convento di frati minori francescani, muniti di pesanti bastoni reperiti in un deposito attrezzi del convento e, dividendosi i compiti, ognuno aggrediva un religioso (Cornelio, Antonio, Marcello e Ottavio), colpendoli al capo ed al torace. Soprattutto Sempronio si accaniva contro Frate Ottavio, cagionandogli gravi danni celebrali che imponevano un immediato intervento chirurgico che valse a salvargli la vita. Impossessatisi di due carte di credito e di una somma di denaro, i quattro si allontanavano dalla scena del crimine dopo aver legato e imbavagliato i frati ad eccezione di Ottavio, lasciato agonizzante a testa in giù in una pozza di sangue.
Individuati dalla polizia giudiziaria, i quattro venivano indagati per i reati di lesioni aggravate ai danni di Cornelio, Antonio e Marcello e di tentato omicidio nei confronti di Ottavio.
Tizio e Caio si recavano allora dal proprio legale di fiducia per comprendere la fondatezza dell’accusa di tentato omicidio.
Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato di Tizio e Caio, rediga motivato parere soffermandosi in particolare sul rapporto tra l’elemento psicologico del reato e il delitto tentato.

Sentenza di riferimento: Cass., Sez. II, n. 14034/2012

Traccia elaborata dall’Avv. Gianluca Sciuto

• Atto I (30/08/12)

Tizio, dichiarato fallito, non potendo emettere assegni, comprava da Caio diversi titoli post-datati, alcuni dei quali firmati da Sempronio, correlati a vari conti correnti con l’impegno di coprire gli importi degli assegni entro la data di scadenza in modo da evitarne il protesto.
Ciononostante, un assegno a firma di Sempronio veniva protestato a causa della mancata copertura di Tizio; Caio, pertanto, pretendeva un risarcimento per il danno causato, e sotto la minaccia, avanzata sia dallo stesso Caio sia, in un momento e luogo diverso, da Mevio, di “spaccare le ossa” a Tizio e ai suoi figli lo costringeva a versargli l’importo in contanti di € 8.000,00, a sottoscrivere effetti cambiari anche a nome dei figli ed a consegnargli un furgone.
Tizio decideva però di esporre la vicenda alla Pubblica Autorità; a seguito delle indagini e del processo per i suesposti fatti, qualificati come violazione degli artt. 110, 81 cpv e 629, commi I e II c.p., Caio veniva condannato alla pena di sette anni di reclusione ed alla multa di € 1.500,00 e Mevio a quella di cinque anni di reclusione e di € 1000,00 di multa. In particolare il Tribunale applicava l’aggravante di cui agli artt. 629 comma II e 628 u.c. n. 1) c.p., ritenendo che, nonostante Caio e Mevio non avanzassero le proprie minacce contestualmente, doveva comunque ravvisarsi l’aggravante menzionata poiché la maggiore intensità dell’intimidazione si riscontra anche quando i compartecipi non agiscono simultaneamente, ma separatamente e in tempi diversi, per eseguire il programma criminoso deliberato. Ad avviso del tribunale, pertanto, l’espressione “più persone riunite” non postula la compresenza fisica dei correi e del destinatario della violenza o della minaccia; viceversa, infatti, si circoscriverebbe in modo rilevante l’ambito d’applicazione dell’aggravante senza che nessun elemento letterale e sistematico possano giustificarlo.
Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato di Caio rediga l’atto più appropriato per tutelare il proprio assistito.

Sentenza di riferimento: Cass., Sezioni Unite penali, n. 21837/2012

Traccia elaborata dall’Avv. Gianluca Sciuto

• Parere II (09/09/12)

Tizio, mentre conduce un’autovettura di sua proprietà, viene fermato per un normale controllo dagli agenti della Polizia Municipale i quali rilevano che il veicolo è privo di copertura assicurativa. L’auto viene pertanto sottoposta a confisca amministrativa ai sensi dell’art. 213 D. Lgs. 285/1992 e Tizio ne è nominato custode.
Incurante del sequestro, Tizio continua a circolare con la propria vettura finché non viene nuovamente fermato dalla Polizia Municipale che provvede a contestargli la sanzione amministrativa prevista dal già menzionato art. 213 comma IV nei confronti di chi circoli abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro.
Tizio, inoltre, viene rinviato a giudizio per il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere soffermandosi in particolare sul concorso di norme e sul principio di specialità chiarendo al proprio assistito se dovrà o meno rispondere del reato ascrittogli.

Sentenza di riferimento: Cass., Sezioni Unite penali, n. 1963/2011

Traccia elaborata dall’Avv. Gianluca Sciuto

• Atto II (13/09/12)

Tizio si recava presso la A.U.S.L. di Roma vicina alla propria abitazione per ricevere delle prestazioni mediche del valore di €.1000,00. Egli, in quell’occasione, apponeva la propria firma in calce ad un timbro impresso sul retro dell’impegnativa di prescrizione (riferita agli eseguendi accertamenti specialistici) recante la dichiarazione «Sono licenziato e disoccupato. Il mio nucleo familiare non supera il reddito previsto per l’esenzione»; la struttura sanitaria erogava pertanto le prestazioni in regime di esonero.
Alcuni mesi dopo, a seguito di alcuni controlli, emergeva che i redditi di Tizio erano in realtà superiori al limite massimo entro cui era possibile usufruire gratuitamente delle prestazioni. Tizio veniva quindi rinviato a giudizio e successivamente condannato alla pena di quattro anni ai sensi degli artt. 483 e 640, comma secondo, cod. pen., unificati nel vincolo della continuazione ex art. 81, comma secondo, cod. pen., per aver autocertificato, con dichiarazione falsa resa all’impiegato addetto all’ufficio ticket dell’ospedale, di percepire redditi non superiori a quelli previsti dalla legge per l’attribuzione del diritto alla fruizione delle prestazioni mediche in regime di esenzione contributiva, così procurandosi l’ingiusto profitto costituito dal risparmio sulla quota di partecipazione alla spesa con correlato danno per l’ente pubblico.
Il tribunale specificava che la condotta del reo era caratterizzata dall’artificiosa rappresentazione di circostanze di fatto e doveva quindi essere qualificata in termini di truffa poiché si era sostanzialmente di fronte ad una falsificazione della realtà, consistente nella dichiarazione di trovarsi nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l’esenzione, atta ad integrare l’elemento degli artifici e dei raggiri. Del resto, proseguiva il Tribunale, la condotta dell’imputato non rientrava nell’alveo dell’art. 316 ter perché l’elemento dell’esenzione da un pagamento resta estraneo alla nozione di «contributo, finanziamento o mutuo agevolato», elementi questi ricompresi tutti nella generica accezione di “sovvenzione”.
Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato di Tizio, rediga l’atto più opportuno a tutelare gli interessi del proprio cliente.

Sentenza di riferimento: Cass., Sezioni Unite penali, n. 7537/2011

Traccia elaborata dall’Avv. Gianluca Sciuto

• Parere III (15/09/12)

Tizia, a seguito dell’erogazione di un finanziamento da parte della S.p.A. Alfa, cedeva “pro solvendo” all’istituto di credito il quinto del proprio stipendio mensile per un importo di €.110,00 al mese. La cessione di credito veniva regolarmente notificata a Caio, datore di lavoro di Tizia, e da questi accettata.
Caio, però, si appropriava degli importi relativi ai mesi da luglio a novembre 2012, pur avendoli fatti figurare sulle buste paga come trattenuti per essere versati alla S.p.a. Alfa.
Non avendo ricevuto le somme spettanti, la S.p.A. notificava a Tizia un decreto ingiuntivo.
Preoccupato dalle possibili conseguenze penali, Caio si recava dal proprio legale di fiducia per sapere se la propria condotta configurasse un reato.
Il candidato, premessi brevi cenni sulla fattispecie sottostante, rediga motivato parere.

Sentenza di riferimento: Cass., Sezioni Unite penali, n. 37954/2011

Traccia elaborata dall’Avv. Gianluca Sciuto

• Parere IV (01/10/12)

A seguito del giudizio abbreviato, Tizio veniva dichiarato dal giudice per le indagini preliminari colpevole dei delitti di rapina pluriaggravata, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, porto in luogo pubblico di oggetti atti ad offendere. Il G.I.P. riteneva, inoltre, sussistente la recidiva ex articolo 99, comma 5, c.p. e, stante il concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, procedeva al computo della pena applicando l’articolo 63, comma 4, c.p. aumentando la pena di due terzi soltanto per la circostanza aggravante di maggiore gravità, individuata nella recidiva ex articolo 99 c.p., comma 5, mentre rimaneva assorbita nella recidiva l’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 1, c.p.
Disposto altresì l’aumento per la continuazione ai sensi dell’articolo 81, comma 4, c.p. ed applicata la diminuzione di un terzo per il rito abbreviato Tizio veniva condannato alla pena di quattro anni, cinque mesi, dieci giorni di reclusione ed euro 888,90 di multa.
Avverso tale decisione, ricorreva ex art. 569 c.p.p. il Procuratore Generale lamentando l’erronea qualificazione della recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, quale circostanza a effetto speciale. Il P.G. sosteneva, infatti, che l’ipotesi di cui all’art. 99, comma 5, c.p. dovesse ricondursi al novero delle circostanze inerenti alla persona del colpevole ex art. 70 c.p. e che, pertanto, si sarebbe potuto operare un duplice aumento di pena: ai sensi dell’art. 628, comma 3, n. 1 c.p. e ai sensi dell’art. 99, comma 5, c.p., in deroga ai limiti di cui all’art. 63, comma 4, c.p.
Tizio, preoccupato, di un ulteriore aumento della pena contattava il proprio legale per ottenere un’opinione in ordine alla fondatezza del ricorso.
Il candidato, soffermandosi sulle circostanze del reato e sulla natura della recidiva, rediga un motivato parere.

Sentenza di riferimento: Cass., Sezioni Unite, n. 20798/2011

Traccia elaborata dall’Avv. Gianluca Sciuto

• Parere V (03/10/12)

Tizio, maresciallo dei Carabinieri, regolarmente autorizzato all’accesso e alla consultazione dello Sdi (sistema di indagine, una specifica banca dati per la lotta alla criminalità protetta da misure di sicurezza e relativa all’ordine pubblico e alla sicurezza pubblica) vi si introduceva utilizzando il proprio codice di identificazione allo scopo di compiere accertamenti su Caio. Questi accertamenti non avvenivano però per ragioni d’ufficio, ma a seguito della richiesta rivolta allo stesso Tizio da Mevio, attuale convivente di Ottavia ex coniuge di Caio contro cui era in corso una separazione giudiziale.
Tizio acquisiva quindi una serie d’informative relative a Caio ed ai procedimenti penali in cui quest’ultimo era coinvolto e le consegnava a Mevio, il quale, insieme ad Ottavia, aveva spedito la documentazione più imbarazzante a Caio, con la scritta «io so», quale elemento di pressione ai fini del procedimento di separazione.
Tizio, preoccupato dalle conseguenze delle proprie azioni, si rivolgeva al proprio legale.
Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato di Tizio, rediga motivato parere chiarendo quali reati siano ravvisabili nella condotta del proprio assistito.

Sentenza di riferimento: Cass., Sezioni Unite, n. 4694/2012

Traccia elaborata dall’Avv. Gianluca Sciuto

• Parere VI (13/10/12)

Tizio e Caia, rispettivamente nonno materno e madre del minore Sempronio con loro convivente, ritenendolo ipersensibile ed allo scopo di proteggerlo da eventuali traumi, decidevano di non fargli frequentare con regolarità la scuola, d’impedirne la socializzazione con altri bambini (tanto che Sempronio conosceva i suoi coetanei solo in prima elementare) e d’impartirgli regole di vita tali da incidere sul suo sviluppo psichico, con conseguenti disturbi deambulatori. Tizio e Caia proseguivano nei loro atteggiamenti iperprotettivi anche nell’età preadolescenziale, con imposizione di atti riservati all’età infantile, nonché nell’esclusione del minore da attività anche didattiche istituzionali, inerenti la motricità. Tali condotte avevano come risultato di ritardare gravemente nel minore sia lo sviluppo psicologico relazionale (con i coetanei e la figura paterna), sia l’acquisizione di abilità in attività materiali e fisiche, anche elementari (come la corretta deambulazione).
Pertanto Mevio, padre di Sempronio, ma con lui non convivente, venuto a sapere della vicenda, si rivolgeva ad un legale per sapere se le condotte di Tizio e Caia costituivano un reato.
Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato di Mevio, rediga motivato parere tenendo prestente che Tizio e Caia non hanno mai usato violenza fisica su Sempronio né lo sottoponevano mai a punizioni umilianti o gratuite.

Sentenza di riferimento: Cass., Sez. VI, n. 36503/2011

Traccia elaborata dall’Avv. Gianluca Sciuto

• Atto III (14/10/12)

Tizio e Caio venivano indagati per il reato violenza sessuale di gruppo commesso nei confronti della minorenne Mevia.
Il Giudice delle Indagini preliminari del Tribunale competente emetteva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere precisando che, alla luce degli elementi assunti, sussistevano gravi indizi di colpevolezza, nonostante un contrasto, ritenuto però di scarso rilievo, tra la versione della persona offesa e quella degli indagati con riferimento alla volontarietà dei rapporti sessuali pacificamente intrattenuti. Inoltre, il Giudice per le indagini preliminari precisava che il reato ex art. 609 octies c.p. rientra fra quelli per i quali, secondo il terzo comma dell’art. 275 c.p.p., come modificato dal d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38, si prevede come obbligatoria la misura della custodia in carcere, a meno che non risultino elementi specifici che escludono la presenza di esigenze cautelari, condizione che nel caso in esame non si pone.
Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato di Tizio e Caio, rediga l’atto più opportuno a tutelare gli interessi dei propri clienti.

Sentenza di riferimento: Cass., Sezione III, n. 4377/2012

Traccia elaborata dall’Avv. Gianluca Sciuto

• Atto IV (21/10/12)

Tizio notificava un atto di citazione a Caia, consulente tecnico grafologo del Procuratore della Repubblica in un procedimento penale instaurato a carico dello stesso Tizio, per sentirla condannare a titolo di colpa professionale o generica dei danni da “stress da giudizio” subiti a causa alla suddetta attività di consulenza.
A Tizio veniva pertanto contestato il reato di cui all’art. 336 comma I c.p. per aver usato minacce nei confronti di Caia al fine di costringerla a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere, in tutto o in parte, atti del proprio ufficio (nella specie condizionare la testimonianza del consulente tecnico del p.m. nel dibattimento relativo a quel procedimento penale, nonché determinare la rinuncia ad altri incarichi già ricevuti in tre procedimenti civili).
All’esito del giudizio il Tribunale condannava Tizio per il reato ascrittogli e motivava la propria decisione sostenendo che il ricorso alla giustizia civile era stato solo il mezzo per perseguire lo scopo illecito di influenzare il consulente tecnico, estraneo al fine proprio dell’azione civile intrapresa. In tale contesto l’atto di citazione assumeva forma sia di minaccia che di violenza impropria diretta a condizionare l’operato di Caia nella sua veste di pubblico ufficiale, quando il processo penale doveva ancora essere celebrato. Tale risultato, inoltre, era stato effettivamente perseguito poiché Caia si era determinata nel proprio successivo agire in modo diverso da come avrebbe voluto, anche chiedendo di essere esonerata per motivi di opportunità da tre incarichi peritali, ricevuti in tre cause davanti a due giudici civili nelle quali Tizio era parte, cosa che non avrebbe certo fatto senza quella citazione. Nessun dubbio sussisteva infine sulla cosciente volontà dell’imputato di perseguire l’intento di neutralizzare l’operato di un consulente tecnico «pernicioso per i propri interessi», come era definitivamente confermato anche da una successiva denuncia penale personalmente proposta da Tizio contro Caia per esercizio abusivo della professione e successivamente archiviata.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto più opportuno a tutelarne gli interessi.

Sentenza di riferimento: Cass., Sez. VI, n. 5300/2011

Traccia elaborata dall’Avv. Gianluca Sciuto

• Parere VII (28/10/12)

Tizio è proprietario di un locale concesso in locazione a Caio che vi gestisce, ormai da diversi anni, un ristorante. All’approssimarsi della scadenza del contratto Tizio pretendeva da Caio la consegna “in nero” della somma di € 60.000,00 per prorogare il contratto, avvertendolo che, in difetto, avrebbe intimato lo sfratto per finita locazione.
Caio si incontrava così con Tizio per consegnargli l’importo di € 15.000,00, accettato quale acconto. A questo punto, però, intervenivano i Carabinieri, preavvertiti da Caio, i quali procedevano al sequestro della somma.
Tizio si rivolgeva pertanto ad un legale per sapere se la sua condotta configurasse o meno una fattispecie di rilevanza penale.
Il candidato rediga motivato parere.

Sentenza di riferimento: Cass., Sez. II, n. 24437/2011

Traccia elaborata dall’Avv. Gianluca Sciuto

• Atto V (05/11/12)

Tizio veniva contattato dalla società Alfa, successivamente risultata inesistente, che gli rappresentava la possibilità di assumere l’incarico di suo «rappresentante commerciale»: Tizio, interessato all’offerta, inviava la propria foto e copia di un proprio documento di identità, manifestando l’intenzione di recarsi a Madrid per partecipare ad un fantomatico corso – in realtà mai svoltosi – organizzato dalla sedicente società.
Successivamente Tizio riceveva sul proprio conto corrente bancario un bonifico di euro 2.956,00 e, a seguito di pressioni esercitate dalla stessa Alfa, disponeva il pagamento della somma di euro 2.619,00 in favore di un cittadino russo a mezzo dell’agenzia Beta; al ricevimento di un secondo bonifico di euro 3.500,00 Tizio inviava alla società Alfa una lettera di posta elettronica con il seguente testo “ho effettuato il primo bonifico sempre in attesa della documentazione necessaria e adesso mi trovo sul tavolo un secondo bonifico senza sapere a quale titolo. Il reato configurabile dalla legge italiana è quello di riciclaggio di denaro ed io non desidero avere conseguenze penali; aspetto vostri chiarimenti o denunzio tutto alle autorità competenti”. A seguito di ulteriori pressioni effettuava comunque un nuovo versamento di euro 3.100,00 a favore di un altro cittadino russo.
Al ricevimento di un terzo bonifico Tizio bloccava l’operazione e si rivolgeva alla Polizia postale, presentando una denunzia in cui rappresentava i fatti così come sopra rappresentati. A seguito delle indagini emergeva che gli importi ricevuti sul conto corrente di Tizio provenivano da una truffa informatica commessa da ignoti in danno di Mevio, il quale aveva a sua volta presentato una querela per i fatti di cui era stato vittima.
Tizio veniva pertanto rinviato a giudizio e successivamente condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore di Mevio costituitosi parte civile, per il reato di riciclaggio continuato per aver compiuto operazioni tali da ostacolare la provenienza delittuosa del denaro.
Il Tribunale in particolare riteneva che Tizio dovesse rispondere del reato ascrittogli a titolo di dolo eventuale giacché dalla e-mail inviata si evinceva che l’imputato si era rappresentato la possibilità di incorrere nel reato di riciclaggio accettando però il rischio delle conseguenze delle proprie azioni.
Inoltre, ad avviso del tribunale, il blocco del terzo bonifico e la successiva denunzia dei fatti alla Polizia non sarebbero stati frutto della raggiunta consapevolezza da parte di Tizio dell’illiceità della richiesta ricevuta, ma sarebbero stati una conseguenza della reazione di Mevio, il quale, quello stesso giorno e circa tre ore prima che Tizio bloccasse l’ordine di versamento, era venuto a conoscenza dei tre bonifici partiti dal suo conto corrente in favore dell’imputato e, quindi, dell’esigenza dello stesso Tizio di nascondere le proprie responsabilità.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto più opportuno a tutelare il proprio cliente.

Sentenza di riferimento: Cass. n. 25960/2011

Traccia elaborata dall’Avv. Gianluca Sciuto

• Parere VIII (12/11/12)

Tizio, alle ore 00:30 circa, conduceva un furgone oggetto di furto allorquando, alla vista di una volante della Polizia in servizio, iniziava ad accelerare. Gli agenti, insospettiti, decidevano quindi di procedere ad un controllo e, a tal fine, azionavano il lampeggiatore e la sirena facendo segno a Tizio di fermarsi. Quest’ultimo, però, non ottemperava all’ordine e si dava alla fuga ad una velocità pari a 100-110 chilometri all’ora, oltrepassando, senza decelerare, una serie di semafori che segnavano luce rossa nella sua direzione di marcia. Attese le condizioni di traffico ancora intenso nella notte estiva, la Polizia, per non mettere a repentaglio l’incolumità dei passanti, spegneva la sirena e il lampeggiante e desisteva dall’inseguimento, limitandosi a non perdere di vista il fuggitivo, la cui presenza veniva segnalata via radio alle altre pattuglie.
Giunto ad una velocità superiore ai cento chilometri orari all’altezza di un incrocio lo attraversava senza rallentare, nonostante il semaforo emettesse luce rossa ed urtava la vettura condotta da Caio il quale percorreva regolarmente l’incrocio e su cui viaggiavano come trasportati Mevia e Sempronio.
Il furgone, che non lasciava sull’asfalto tracce di frenata, si scontrava con grande violenza con il veicolo condotto da Caio all’altezza della fiancata posteriore destra in corrispondenza del posto occupato da Sempronio che, poco dopo, decedeva.
Al termine della corsa, il furgone si rovesciava su di un fianco e Tizio veniva prontamente bloccato dalla Polizia.
Tizio si rivolgeva quindi al proprio legale per comprendere per quale reato avrebbe dovuto rispondere.
Il candidato rediga motivato parere, soffermandosi in particolare sull’elemento soggettivo del reato e sulla differenza tra colpa cosciente e dolo eventuale.

Sentenza di riferimento: Cass., Sez. I, n. 10411/20111

Traccia elaborata dall’Avv. Gianluca Sciuto

• Parere IX (26/11/12)

Tizio e Caio di professione venditori ambulanti entravano in contatto con Sempronio il quale dichiarava di essere un esperto contabile che esercitava la professione in modo continuativo e con un’organizzazione minima, ma stabile e li convinceva ad affidargli l’incarico di tenere la contabilità e provvedere alle dichiarazioni e ai pagamenti relativi ai vari tributi dovuti e per convincerli della bontà delle proprie parole presentava loro dei certificati attestanti il versamento di importi all’erario. In tal modo Sempronio otteneva Sempronio da Tizio e Caio gli importi necessari al pagamento di alcuni tributi.
A seguito d’indagini emergeva però i certificati mostrati a Tizio e Caio erano in realtà dei falsi formati dallo stesso Sempronio che in realtà non aveva mai conseguito il diploma di laurea e non era iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e che, nel caso di specie, aveva tratteneva per sé gli importi affidatigli da Tizio e Caio.
Il candidato, premessi cenni sulle fattispecie sottostanti, indichi quali reati potrebbero essere imputati a Sempronio, soffermandosi in particolare sul fatto che quest’ultimo si sia spacciato per esperto contabile senza essere iscritto all’apposito albo, tenendo presente che la normativa che disciplina l’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (D.Lgs. 139/2005) annovera le attività di tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, e di elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari, nell’elenco di quelle riconosciute di competenza tecnica degli iscritti alla sezione degli esperti contabili.

Sentenza di riferimento: Cass, sezioni unite, n. 11545/2012

Traccia elaborata dall’Avv. Gianluca Sciuto

• Parere X (03/12/12)

A Tizia, agente di polizia penitenziaria presso la casa circondariale del Comune di Alfa, veniva impartito l’ordine di controllare la detenuta Caia, sottoposta al regime di sorveglianza a vista in previsione di possibili iniziative estemporanee e pericolose. Tizia adempiva al proprio obbligo recandosi in continuazione davanti alla cella di Caia senza mai soffermarsi per lunghi periodi e, alle prime luci del mattino, si allontanava dalla cella per un periodo prolungato in quanto, non essendo stato disposto alcun aumento di personale, era stata, a suo dire, costretta a muoversi al fine di controllare l’intero reparto anche perché Mevia, addetta alla sorveglianza durante lo stesso turno di Tizia, si era dovuta allontanare dal reparto per recarsi al piano sottostante e far uscire le semilibere.
In tale frangente Caia si impiccava alla spalliera del letto e decedeva per asfissia meccanica da impiccamento senza che Tizia giungesse in tempo per evitarne la morte.
Tizia, preoccupata delle possibili conseguenze, si rivolge ad un legale per sapere se la propria condotta possa comportare una responsabilità penale.
Il candidato, premessi cenni sui reati commissivi mediante omissione, rediga motivato parere

Sentenza di riferimento: Cass., Sez. IV, sentenza n. 6744/2012

Traccia elaborata dall’Avv. Gianluca Sciuto

• Parere XI (04/12/12)

Tizio, soggetto a rischio coronarico perché fumatore, obeso, iperteso da tre anni, affetto da ipercolesterolomia grave e da ipertrigliceridemia, veniva trasportato all’ospedale ove, in urgenza, veniva sottoposto ad una angioplastica coronarica perché colpito da infarto miocardico con grave insufficienza respiratoria (tanto da rendere necessaria la ventilazione meccanica). Successivamente veniva trasferito dal reparto di terapia intensiva a quello di cardiologia con diagnosi di “edema polmonare, infarto miocardico acuto”, con patologie preesistenti “ipertensione arteriosa in soggetto fumatore”. Nei giorni successivi venivano eseguiti diversi accertamenti, tra cui un ECG holter che registrava “esiti di infarto antero-laterale con emiblocco anteriore sinistro”.
Al nono giorno di ricovero, allorquando Tizio era stabilizzato, non mostrava sintomi rilevanti da giorni né un quadro di scompenso cardiaco, il Dott. Caio, addetto alle cure ed alle terapie postoperatorie del paziente, aderendo pienamente alle c.d. “linee guida” (o protocolli medici) che prevedevano la dimissione del paziente allorché si raggiunga la stabilizzazione del quadro clinico e in assenza di indici obiettivamente contrari alla dimissione, decideva di dimetterlo consegnandogli una lettera diretta al medico curante in cui descriveva la diagnosi effettuata e prescrivendogli una terapia farmacologica con esecuzione di alcuni test ed esami da effettuare nei mesi successivi.
A poche ore dal rientro in casa, però, Tizio, era colto da dispnea e tosse e, trasportato dai familiari in ospedale, vi giungeva in arresto cardio-circolatorio e decedeva, per come accertato dall’esame autoptico, per affezione cardiaca i cui effetti avrebbero potuto essere evitati ricorrendo al defibrillatore, presente nel reparto di cardiologia, nonché alla somministrazione, ai primi segnali della crisi, di idonee terapie, evitando così il decesso.
Caio si reca, pertanto, da un legale per conoscere se la propria condotta abbia configurato un reato.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga motivato parere.

Sentenza di riferimento: Cass., Sez. IV, sentenza n. 8254/2011

Traccia elaborata dall’Avv. Gianluca Sciuto

◊ ◊ ◊

CIVILE

• Atto I (30/08/12)

Tizio e Caia, in proprio e n.q. di esercenti la potestà genitoria sul minore Tizietto, citavano in giudizio presso il tribunale competente il Dott. Mevio, ginecologo di Caia, e la S.p.A. Alfa, titolare di una struttura sanitaria privata ove Caia, su suggerimento di Mevio, si era recata per il parto di Tizietto.
Gli attori deducevano che Tizietto, subito dopo la nascita, accusava una sindrome asfittica ed encefalopatia anossico-emorragica e veniva pertanto trasportato all’ospedale più vicino da cui veniva dimesso con diagnosi «sindrome di West in bambino con ritardo psicomotorio».
Gli attori concludevano chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni per non aver diagnosticato l’ipossia intra partum e non aver fatto immediatamente ricorso al taglio cesareo.
Nel corso del giudizio il Giudice istruttore disponeva una consulenza tecnica collegiale che accertava che il bambino era affetto da «paralisi cerebrale infantile ed espressione tetraparetica di tipo prevalentemente spastico di grado severo con epilessia e deficit cognitivo» comportante un’invalidità permanente del 100 per cento.
Il tribunale, inoltre, motivava la propria decisione ritenendo, sulla scorta della C.T.U., che la prolungata asfissia intra partum avesse determinato la paralisi cerebrale di Tizietto e che la mancata diagnosi di sofferenza fetale era dovuta all’inadeguatezza e all’insufficienza dei rilevamenti cardiotografici durante il travaglio e alla totale assenza di detti rilevamenti nelle tre ore e mezzo che avevano preceduto la nascita naturale.
I convenuti venivano, quindi, condannati solidalmente al risarcimento dei danni.
La sentenza emessa dal Tribunale veniva impugnata dal ginecologo Dott. Mevio per i seguenti motivi:
1) anzitutto Mevio deduceva che, nonostante il fatto che la struttura sanitaria non avesse eseguito l’esame idoneo a diagnosticare la sofferenza fetale, non si poteva ritenere provato il nesso causale tra la condotta omissiva dei convenuti e l’evento; infatti, nel corso del giudizio non era stato accertato che la paralisi cerebrale del bambino fosse dipesa da carenza di ossigenazione in travaglio da parto, tanto più che dalla letteratura scientifica si evince che statisticamente il 97% della produzione delle paralisi cerebrali è riconducibile a cause diverse e preesistenti, mentre solo il 3% dei casi deriva da ipossia in travaglio.
2) Sotto altro profilo Mevio rilevava che la mancanza presso la casa di cura di attrezzature per poter effettuare gli esami necessari ad individuare e prevenire l’ipossia intra partum così come la presenza in clinica di un solo cardiotocografo, usato anche per il controllo di pazienti non ricoverate e per controlli di routine, costituivano caratteristiche imputabili esclusivamente alla clinica privata che ne avrebbe dovuto rispondere in via esclusiva con conseguetente esclusione della responsabilità di Mevio o quantomeno, in via subordinata, con riduzione della sua quota di responsabilità.
Il Dott. Mevio concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta nei propri confronti da Tizio e Caia, in proprio e n.q., venisse respinta o, in subordine, che la sua quota di responsabilità venisse ridotta del 75%.
Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato di Tizio e Caia, rediga l’atto più opportuno per tutelare i propri clienti.

Sentenza di riferimento: Cass., Sez. II, n. 3847/2011

Traccia elaborata dall’Avv. Gianluca Sciuto

• Parere I (31/08/12)


Tizia, donna ottantaquattrenne, da anni in condizioni fisiche gravemente compromesse, avendo subito nel dicembre 2005 un ictus cerebrale, e divenuta negli ultimi due anni incapace di provvedere ai propri bisogni, concludeva, mediante atto pubblico, un contratto con il figlio Caio e la nuora Mevia con cui cedeva loro il diritto di proprietà vantato su un immobile del valore di circa € 50.000,00 in cambio dell’obbligo dei medesimi di fornirle, per l’intero arco della sua vita, assistenza di ogni genere anche in caso di infermità, unitamente ad alloggio e vitto, e ogni altro genere utile e necessario al sostentamento e abbigliamento; la controprestazione di Caio e Mevia veniva quantificata in € 1.000,00 mensili.
Dopo cinque mesi dalla conclusione del contratto Tizia decedeva a causa di una malattia non collegata al precedente quadro clinico.
Caio e Mevia, venuti a sapere che Sempronio e Ottavio, fratelli di Caio, intendono contestare la validità del contratto con cui è stata trasferita la proprietà dell’immobile, si recano da un legale per sapere se l’atto concluso con la de cuius sia affetto da invalidità di qualsiasi tipo o meno.
Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato di Caio e Mevia, rediga un motivato parere, soffermandosi in particolare sulla libertà e sui relativi limiti delle parti di concludere contratti non disciplinati analiticamente dalla legge e sul negozio giuridico stipulato dai propri assistiti.

Sentenza di riferimento: Cass., Sez. II, n. 15848/2011

Traccia elaborata dall’Avv. Gianluca Sciuto

• Parere II (01/09/12)

Tizio stipulava un contratto di assicurazione sulla vita con la S.p.A. Alfa Assicurazioni, tacendo però su alcuni sintomi dolorosi, presenti da alcune settimane, perché da lui ritenuti ininfluenti ai fini del contratto in quanto attribuiti dai medici ad una carenza di potassio.
Circa nove mesi dopo la conclusione del contratto i sintomi dolorosi si aggravavano e compariva debolezza alla mani e alle braccia, accompagnata da atrofia muscolare e dalla comparsa di crampi e di rigidità; Tizio si sottoponeva, pertanto, a delle analisi specifiche da cui emergeva che era affetto da sclerosi laterale amiotrofica (c.d. Sla), una malattia degenerativa del sistema nervoso di cui la sintomatologia dolorosa, non comunicata all’assicuratore, costituiva la prima avvisaglia.
La malattia provocava nell’arco di due anni la morte di Tizio; conseguentemente Caio, beneficiario della polizza, chiedeva alla S.p.A. Alfa Assicurazioni il pagamento del capitale determinato nel contratto, ma quest’ultima – venuta a sapere della reticenza di Tizio – dichiarava immediatamente di voler chiedere l’annullamento del contratto e, conseguentemente, rifiutava la richiesta di Caio, ritenendo che nulla gli fosse dovuto in quanto Tizio aveva volontariamente taciuto la presenza di dolori al momento della stipulazione del contratto.
Caio, trascorsi ulteriori tre mesi senza ricevere altre comunicazioni da parte dell’assicurazione, si rivolge ad un legale per comprendere se possa o meno ottenere l’indennizzo assicurativo dalla S.p.A. Alfa Assicurazioni.
Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato di Caio, rediga motivato parere soffermandosi sul contratto in esame e sulle conseguenze delle dichiarazioni inesatte o della reticenza da parte dell’assicurato.

Sentenza di riferimento: Cass., Sez. III, n. 13604/2011

Traccia elaborata dall’Avv. Gianluca Sciuto

• Atto II (17/09/12)

Tizio a bordo della propria autovettura percorreva un’autostrada gestita dalla S.p.A. Alfa allorquando perdeva il controllo del mezzo ed urtava contro il guard-rail posto sul margine destro della carreggiata; per effetto dell’urto la lamiera penetrava all’interno dell’abitacolo e trapassava il corpo di Tizio che decedeva.
Caia, coniuge di Tizio, richiedeva con lettera raccomandata il risarcimento alla società gestionaria dell’autostrada prospettando un danno relativo ad un’anomalia relativa alle barriere di protezione della strada. La S.p.A. Alfa negava però ogni responsabilità, ritenendo che non fosse stata fornita alcuna prova della propria colpa, tanto più che l’obbligo di curare la manutenzione delle autostrade su scala nazionale rendeva impossibile l’esercizio di una vigilanza continua sull’intera rete, e che, in ogni caso, il guard rail non costituiva insidia o trabocchetto, in quanto era posto al di fuori della carreggiata, parallelamente alla sede stradale ed era ben visibile e rispettoso della normativa vigente; esso pertanto non aveva avuto alcuna incidenza causale nella verificazione dell’evento che, conseguentemente, andava attribuito esclusivamente a Tizio.
Caia si rivolgeva quindi al proprio legale di fiducia per veder tutelati i propri interessi.
Il candidato rediga l’atto più opportuno.

Sentenza di riferimento: Cass., Sez. III, n. 6537/2011

Traccia elaborata dall’Avv. Gianluca Sciuto

• Parere III (23/09/12)

Tizio si reca da un legale ed espone quanto segue: a seguito dello scioglimento del matrimonio tra lui e Caia il Tribunale aveva stabilito l’affido condiviso della figlia minore Mevia, che avrebbe comunque vissuto con la madre, disponendo la ripartizione delle spese, per cui, a carico del padre oltre il pagamento di un assegno mensile di mantenimento, sussisteva anche l’obbligo di provvedere alle spese relative all’abbigliamento, all’istruzione ed alle cure mediche, senza che fosse previsto a tal fine, alcun previo accordo tra i genitori.
La madre, pertanto, iscriveva Mevia ad istituto scolastico privato, senza però coinvolgere Tizio nella scelta della scuola, e successivamente chiedeva il rimborso delle spese sostenute.
Tizio, pertanto, rilevando di non essere mai stato consultato, contestava l’addebito dell’importo richiesto da Caia.
Il candidato, premessi brevi cenni sull’istituto dell’affido condiviso, rediga motivato parere.

Sentenza di riferimento: Cass., Sez. I,10174/2012

Traccia elaborata dall’Avv. Gianluca Sciuto

• Atto III (03/10/12)

Durante lo svolgimento di una partita di calcio, svolta nell’ambito di un torneo organizzato dall’Associazione sportiva Alfa, il minore Tizietto riceveva, nell’ambito di un contrasto di gioco, un colpo al volto dall’avversario Caietto, anch’egli minorenne, che gli provocava un trauma facciale con avulsione traumatica dell’incisivo sinistro e frattura del secondo incisivo.
Sempronio e Mevia, genitori di Tizietto, citavano pertanto in giudizio presso il Tribunale di Roma la A.S. Alfa chiedendone l’accertamento della responsabilità quale organizzatrice del torneo tra minori, a norma dell’art. 2047 c.c. e conseguentemente la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da Tizietto quantificati in €. 30.000,00. In particolare gli attori sostenevano che la convenuta aveva assunto un obbligo di vigilanza sugli atleti minorenni e che era mancata un’attività di controllo sui ragazzi, non avendoli ammoniti a tenere un comportamento leale durante la gara.
Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato dell’Associazione Sportiva Alfa, rediga l’atto più opportuno.

Sentenza di riferimento: Cass., Sez. III, n. 7247/2011

Traccia elaborata dall’Avv. Gianluca Sciuto

• Atto IV (06/10/12)

Tizio e Caia, n.q. di esercenti la potestà genitoria sul minore Sempronio, convenivano davanti al Tribunale di Bologna Mevio e Ottavia, genitori del minore Cornelio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti da Sempronio ad opera di Cornelio il quale, durante lo svolgimento di una partita di calcio nella quale erano avversari, lo colpiva con una violenta testata alla bocca mentre il gioco era fermo e senza avere in precedenza subito un’aggressione da parte dello stesso Sempronio.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, rigettava le domande risarcitorie nei confronti dei genitori esercenti la potestà sul minore Cornelio, escludendone la responsabilità ai sensi dell’art. 2048 c.c. sebbene i convenuti non avessero fornito alcuna prova liberatoria. Infatti, secondo il giudice, nel contesto in cui si verificava il fatto non veniva in alcun rilievo l’educazione e la vigilanza spettante ai genitori, posto che gli stessi non sarebbero in alcun modo potuti intervenire nel corso della competizione sportiva per impartire direttive al figlio né avrebbero potuto prevedere o impedire l’evento, trattandosi di un ambito del tutto escluso al loro intervento. Il comportamento di Cornelio, quindi, si doveva attribuire in via esclusiva al soggetto stesso ben consapevole delle regole del gioco e del comportamento a cui avrebbe dovuto attenersi e che invece ha deliberatamente violato.
Tizio e Caia pertanto si recano da un legale affinché rediga l’atto più opportuno a curarne gli interessi.

Sentenza di riferimento: Cass., Sez. III, n. 26200/2011

Traccia elaborata dall’Avv. Gianluca Sciuto

• Parere IV (08/10/12)

Tizio, imprenditore edile, stava eseguendo dei lavori di realizzazione di un complesso immobiliare allorquando era costretto a sospenderli a causa dell’allagamento del cantiere determinato dallo straripamento di un canale scolmatore di proprietà del Comune di Alfa, dovuto a difetti di costruzione dell’argine ed all’omessa manutenzione dello stesso.
A seguito di alcuni accertamenti tecnici emergeva che per evitare l’allagamento sarebbe stato necessario che l’argine posto sul lato del cantiere fosse stato innalzato di ulteriori cm. 110 con una struttura in cemento armato.
Tizio, alla luce dei rilievi tecnici effettuati, provvedeva a chiedere al Comune di Alfa il risarcimento del danno patito, ma l’Ente territoriale si diceva disposto a corrispondergli al massimo la metà dell’importo richiesto, ritenendo lo stesso Tizio corresponsabile del danno in quanto ben avrebbe potuto innalzare autonomamente l’argine anche al fine di tutelare i propri dipendenti.
Tizio si recava quindi da un avvocato per comprendere la fondatezza della tesi del Comune di Alfa.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere soffermandosi in particolare sul concorso del fatto colposo del creditore.

Sentenza di riferimento: Cass., Sezioni Unite civili, n. 24406/2011

Traccia elaborata dall’Avv. Gianluca Sciuto

• Parere V (14/10/12)

Tizia e Caia sono comproprietarie di un immobile adibito ad uso commerciale, ognuna nella misura della metà. Caia, senza avvertire Tizia, cedeva il bene in locazione a Sempronio.
Tizia, venuta a sapere del contratto, si reca pertanto da un legale per sapere se ha diritto o meno ad ottenere da Sempronio la metà del canone di locazione.
Il candidato, premessi cenni sulla comunione dei beni, sul mandato e sulla gestione di affari altrui, rediga motivato parere

Sentenza di riferimento: Cass., Sezioni Unite civili, n. 11136/2012

Traccia elaborata dall’Avv. Gianluca Sciuto

• Atto V (21/10/12)

Tizio e la S.n.c. Alfa di Caio e Sempronio concludevano un contratto con cui il primo concedeva in locazione alla società un capannone di sua proprietà affinché vi venissero svolte le attività artigianali di gommista, elettrauto, meccanico e carrozziere. Nel contratto Tizio assicurava la regolarità del locale sotto il profilo edilizio e urbanistico secondo la sua specifica destinazione d’uso.
Avviate le pratiche amministrative per ottenere le necessarie autorizzazioni, però, la conduttrice se le era viste rifiutare per inidoneità della struttura all’esercizio dell’attività programmata nonché a causa delle limitazioni poste dal Piano Regolatore Generale Comunale; la s.n.c. Alfa pertanto diffidava il locatore ad adempiere ossia a metterla in condizioni di utilizzare il capannone al fine pattuito e garantito nel termine di quindici giorni e interrompeva il pagamento del canone.
Tizio pertanto con atto ritualmente notificato intimava lo sfratto per morosità alla s.n.c. Alfa di Caio e Sempronio, esponendo che la società convenuta era in mora nel pagamento dei canoni da quattro mesi; quest’ultima si costituiva in giudizio contestando l’avversa pretesa e chiedendo in via riconvenzionale che il contratto venisse dichiarato risolto per fatto e colpa del locatore ex art. 1454 cod. civ. nonché che l’attore fosse condannato a risarcirle i danni subiti per non aver potuto svolgere la propria attività.
Il tribunale rigettava la domanda di risoluzione avanzata da Tizio e dichiarava il contratto risolto ex art. 1454 c.c. per fatto e colpa del locatore condannandolo a risarcire i danni subiti dalla S.n.c. Alfa. Ad avviso del tribunale, infatti, gli strumenti urbanistici, e segnatamente il P.r.g.c., consentivano nella zona nella quale era ubicato il capannone solo attività produttive artigianali già in atto al momento della sua entrata in vigore, e comunque solo attività non inquinanti: ne derivava che era certamente vietata l’attività di carrozziere, comportando essa l’uso delle vernici, prodotti notoriamente tossici e pericolosi per la salute.
Il tribunale evidenziava inoltre che Tizio aveva garantito la conformità dell’immobile alle norme urbanistiche, e quindi, doveva ritenersi, anche con riferimento alla sua destinazione d’uso, ma – dato che il capannone poteva essere locato non già per una generica e indistinta attività artigianale, ma solo per autolavaggio e manutenzione veicoli – il locatore non aveva adempiuto all’obbligazione di cui all’art. 1575, n. 2, cod. civ. ossia di consegnare un bene in condizioni di servire all’uso convenuto. L’inadempimento di Tizio era totale, non avendo mai il proprietario negato di avere conosciuto la destinazione che il conduttore intendeva imprimere all’immobile; ed era originario, in quanto si era consumato già nel momento in cui era stato stipulato il contratto. In tale contesto, considerato che il conduttore aveva intimato alla controparte diffida ad adempiere rimasta senza esito, la locazione si era risolta ex art. 1454 cod. civ.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto più opportuno a tutelare gli interessi del proprio cliente.

Sentenza di riferimento: Cass., Sez. III, n. 1735/2011

Traccia elaborata dall’Avv. Gianluca Sciuto

• Parere VI (21/10/12)

Sempronio con testamento pubblico nominava la sorella Caia erede universale ed la moglie Mevia usufruttuaria di tutti i suoi beni. Alla morte di Sempronio Mevia, intendendo impugnare il testamento per lesione del diritto alla legittima, rifiutava oralmente il legato, formalizzando poi la propria volontà di non acquistarlo a mezzo lettera raccomandata, inviata da un suo procuratore incaricato oralmente, in cui affermava l’invalidità del testamento e deduceva la lesione della legittima.
Caia si recava pertanto da un legale per conoscere la fondatezza delle pretese di Mevia.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caia, rediga motivato parere soffermandosi sugli istituti sottostanti, tenendo altresì presente che effettivamente il valore dei beni lasciati in eredità a Caia ledeva la legittima di Mevia.

Sentenza di riferimento: Cass., Sezioni Unite civili, n. 7098/2011

Traccia elaborata dall’Avv. Gianluca Sciuto

• Parere VII (28/10/12)

Tizio si separava da Caia a cui veniva concesso un assegno di mantenimento.
Alcuni mesi dopo la sentenza Caia iniziava una relazione con Mevio con cui andava anche a convivere presso un’abitazione di proprietà della S.r.l. Alfa di cui Mevio deteneva il 99% delle quote; Caia e Mevio nell’arco di due anni avevano due figli.
Trascorsi tre anni dalla separazione Tizio e Caia si dicevano entrambi favorevoli al divorzio, ma mentre Tizio sosteneva di non dover più erogare alcun mantenimento all’ex coniuge, quest’ultima insisteva nel richiedere l’assegno, sostenendo che la sua relazione con Mevio era una semplice convivenza more uxorio priva di effetti giuridici sull’assegno di mantenimento e che gli impegni connessi alla maternità ed alla necessità di accudire i due bambini ancora in tenera età avevano impedito il suo collocamento nel mondo del lavoro; conseguentemente – anche se non per colpa di Tizio – sussisteva una sperequazione fra i suoi mezzi di sostentamento e le disponibilità economiche di Tizio che già caratterizzavano il tenore di vita durante la convivenza matrimoniale.
Tizio si reca pertanto da un legale per sapere se dovrà o meno continuare a corrispondere a Caia l’assegno di mantenimento.
Il candidato rediga motivato parere soffermandosi sugli istituti sottostanti.

Sentenza di riferimento: Cass., Sez. I, n. 17195/2011

Traccia elaborata dall’Avv. Gianluca Sciuto

• Parere VIII (05/11/12)

La S.a.s. Alfa Immobili di Tizio, acquistato un appartamento di 500 mq all’interno di un condominio, iniziava dei lavori di ristrutturazione che provocavano immissioni di rumori e di polveri superiori alla normale tollerabilità anche nei giorni festivi negli appartamenti degli altri condòmini e che si protraevano per un tempo eccessivo. Inoltre l’Alfa Immobili eseguiva dei lavori nell’autorimessa, costituente un bene comune del condominio, prospiciente il cortile del fabbricato, provocandone il ribassamento del piano di calpestio attraverso l’escavazione di 30 centimetri del sottosuolo.
La società riceveva pertanto una lettera di due condomini, Caio e Sempronio, i quali chiedevano il risarcimento del danno consistito in disagi e turbamenti del benessere psico-fisico e del bene della tranquillità; Caio e Sempronio precisavano che, pur non sussistendo menomazioni valutabili sotto il profilo medico legale né altre specifiche prove in ordine alle conseguenze delle azioni della società, la loro domanda era fondata in quanto nell’ipotesi di immissioni il danno è in re ipsa data la potenzialità lesiva dell’evento. I condòmini chiedevano inoltre alla S.a.S. Alfa Immobili di ripristinare la quota del piano di calpestio dell’autorimessa.
Tizio, l.r.p.t. della Alfa Immobili, si recava da un legale affinché fosse valutata la fondatezza delle richieste di Caio e Sempronio, precisando, relativamente alla seconda domanda, che i lavori non avevano arrecato alcun danno alla statica, non avevano alterato il decoro architettonico dell’edificio né, tantomeno, avevano impedito l’uso da parte del Condominio.
Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato della S.a.s. Alfa Immobili, rediga motivato parere soffermandosi in particolare sulla figura del danno non patrimoniale e sulla sua evoluzione nel nostro ordinamento.

Sentenza di riferimento: Cass., Sez. II, n. 17427/2011

Traccia elaborata dall’Avv. Gianluca Sciuto

• Parere IX (12/11/12)

Tizio con contratto concluso il 4 dicembre 2005 affidava alla S.a.s. Alfa i lavori di costruzione di una villa che venivano eseguiti tra aprile 2006 e marzo 2007; già nei primi mesi del 2008 appariva, però, una crepa a ragnatela nel pavimento del soggiorno al piano terra dell’edificio, seguita poi dalla comparsa di altre crepe nei pavimenti di altre stanze.
Tizio, pertanto, si rivolgeva immediatamente ad un esperto il quale verificava che l’inconveniente era da ascrivere a gravi imperfezioni nel sottofondo, quali la presenza di materiale incoerente e l’assenza (o scarsa efficacia) dei giunti perimetrali, che avevano comportato il ritiro degli strati sottostanti la pavimentazione. Inoltre, ad avviso del consulente di Tizio, sussistevano vizi e difetti del massetto – che si sgretolava alla semplice pressione delle dita – e del sottofondo della pavimentazione, riscontrati nella generalità dei locali dell’immobile, tali da interessare tutte le pavimentazioni del fabbricato e provocanti le generalizzate fessurazioni riscontrate ed il generale distacco della pavimentazione in legno.
Il committente denunciava tempestivamente i vizi alla società la quale, però, non si attivava per porre rimedio ai difetti né dava alcuna risposta. A fronte di un recente sollecito, inoltre, Tizio si vedeva rispondere dalla S.a.s. Alfa che l’azione si era ormai prescritta e decideva pertanto di rivolgersi ad un avvocato.
Il candidato, premessi cenni sul contratto concluso dalle parti, rediga motivato parere.

Sentenza di riferimento: Cass., Sez. II, n. 9119/2012

Traccia elaborata dall’Avv. Gianluca Sciuto

• Parere X (18/11/12)

Tizia e Caio contraevano matrimonio e l’anno successivo dalla loro relazione nasceva Mevia. Dopo alcuni anni il rapporto fra i due coniugi degenerava tanto che i Carabinieri intervenivano più volte a seguito di manifestazioni di sostanziale disprezzo per Tizia messe in atto da parte di tutti i membri della famiglia di Caio, particolarmente presente nel rapporto fra i due sia a causa della vicinanza delle abitazioni sia perché il marito era ancora soggetto ad una forte dipendenza dalla madre.
Tizia, pertanto si allontanava dalla casa coniugale e si rivolgeva ad un avvocato per sapere se fosse possibile addebitare a Caio la separazione ed ottenere l’affido esclusivo della minore Mevia.
Il candidato, premessi brevi cenni sugli istituti sottostanti, rediga motivato parere.

Sentenza di riferimento: Cass., Sez. I, sentenza n. 17191/2011

Traccia elaborata dall’Avv. Gianluca Sciuto

• Parere XI (18/11/12)

La S.p.A. Alfa presentava al Comune di Beta un progetto per la riqualificazione di un capannone industriale di sua proprietà che veniva accettato solo previa assunzione, da parte della società, dell’impegno a reperire una superficie di 7.000 mq.
La S.p.A. Alfa individuava, pertanto, il terreno adatto che risultava essere di proprietà di Tizio con il quale concludeva un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto il bene immobile in questione; quattro mesi dopo, il Comune di Beta rilasciava alla S.p.A. Alfa il certificato di destinazione urbanistica del terreno da cui risultava che l’area era classificata come zona per verde pubblico attrezzato e parcheggi e tra la Pubblica amministrazione e la società intercorrevano alcuni accordi di programma relativi all’area in questione, ma non implicanti un cambio di destinazione d’uso del terreno promesso in vendita.
Dopo alcuni mesi la S.p.A. Alfa e Tizio, del tutto ignaro di quanto stesse accadendo, concludevano il contratto definitivo di compravendita in cui veniva previsto l’obbligo della società di pagare a Tizio un prezzo adeguato al valore di un terreno non edificabile. Trascorsi circa due anni dal rogito il Comune approvava una variante al Piano Generale Regolatore rendendo edificabile il terreno con conseguente aumento del suo valore.
Tizio, venuto a sapere quanto era accaduto, chiedeva alla S.p.A. il risarcimento dei danni subiti corrispondenti alla differenza sussistente tra il valore di mercato del bene, venduto allorquando esso non era ancora edificabile, e quello, ben maggiore, derivante dall’attribuita edificabilità dello stesso. Il venditore riteneva, infatti, di essere stato tratto in inganno dalla società che aveva volontariamente taciuto sul fatto che sul terreno oggetto di compravendita, prima del rogito, fosse stata trasferita una potenzialità edificatoria.
Il legale rappresentante della S.p.A. Alfa si rivolge ad un legale per comprendere la fondatezza delle pretese di Tizio.
Il candidato, assunte le vesti del legale della società, rediga motivato parere soffermandosi sul principio di buona fede contrattuale e sull’obbligo di buona fede nelle trattative.

Sentenza di riferimento: Cass., Sez. II, n. 5965/2012

Traccia elaborata dall’Avv. Gianluca Sciuto

• Parere XII (03/12/12)

Tizia, sedicenne in gita scolastica con il proprio istituto scolastico pubblico Beta sotto la responsabilità del prof. Ottavio, si trovava nella propria camera posta al secondo piano di un albergo gestito dalla S.r.l. Alfa, proprietaria dell’immobile, allorquando, dopo aver assunto sostanze stupefacenti passategli dal compagno di classe Caio, scavalcava il parapetto in muratura del balcone della propria camera per recarsi con l’amico sulla contigua terrazza a livello.
Nell’occasione, però, Tizia scivolava in un canale di scolo presente in prossimità del bordo esterno della circostante terrazza, non segnalato né facilmente distinguibile perché costruito con gli stessi materiali e colori; data l’assenza di un parapetto, di spallette o di segnali di pericolo, Tizia cadeva per 12 metri riportando lesioni gravissime a causa delle quali rimaneva completamente invalida.
Sempronio e Mevia, genitori di Tizia, richiedevano quindi il risarcimento dei danni subiti dalla figlia al ministero della Pubblica istruzione e dell’istituto per omesso controllo e per mancata sorveglianza degli alunni alla società proprietaria dell’albergo per carenza di sicurezza della struttura. La domanda veniva, però, respinta a causa del comportamento volontario della minore che si addentrava su un lastrico solare non destinato al passaggio e che la sorveglianza del docente non avrebbe potuto invadere la privacy di ragazzi prossimi alla maggiore età e presumibilmente dotati di un senso del pericolo.
Sempronio e Mevia si recano pertanto da un legale per sapere se un’eventuale domanda giudiziale avrebbe possibilità di trovare ingresso.
Il candidato, assunte le vesti del legale dei genitori di Tizia, rediga motivato parere individuando i possibili soggetti responsabili e soffermandosi sulla natura della loro responsabilità.

Sentenza di riferimento: Cass., Sez. III, sentenza n. 1769/2012

Traccia elaborata dall’Avv. Gianluca Sciuto

• Atto VI (03/12/12)

Tizio, assegnatario di un alloggio popolare di proprietà dell’Azienda Alfa cadeva dalle scale del palazzo, buie in quel momento a causa della mancanza di un interruttore di elettricità nei pressi del portone, riportando lesioni fisiche.
Il danneggiato chiedeva pertanto il risarcimento dei danni all’azienda proprietaria e successivamente, dato il diniego di quest’ultima, la citava in giudizio presso il tribunale competente ritenendola .
La domanda di Tizio veniva però respinta poiché ad avviso del giudice di prime cure doveva escludersi che fosse stata dimostrata sia la qualità di custode in capo all’Azienda Alfa, sia il rapporto di custodia: infatti, in base al contratto di locazione la manutenzione degli impianti spettava alla gestione autonoma e, comunque, l’art. 1577 c.c. pone a carico del conduttore l’onere di dare avviso al locatore della necessità di riparazione della cosa; tale denuncia era però stata omessa e conseguentemente era mancato l’effettivo potere fisico dell’Azienda sulla cosa al fine di vigilare su di essa e mantenerne il controllo in modo da impedire danni a terzi.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, predisponga l’atto più appropriato per tutelare gli interessi del proprio cliente.

Sentenza di riferimento: Cass., Sez. III, sentenza n. 16422/2011

Traccia elaborata dall’Avv. Gianluca Sciuto

• Atto VII (03/12/12)

Tizio si reca da un avvocato ed espone quanto segue.
Egli è il legale rappresentante della S.n.c. Alfa di Tizio & C. che detiene un seminterrato composto da un deposito di mq 100 nonché da un locale di vendita di mq 63,50 e da un vano ufficio di mq 24 in forza di un contratto di leasing, concluso con la proprietaria S.n.c. Beta di Caio e Sempronio, che obbliga la S.n.c. Alfa ad eseguire le opere di manutenzione straordinaria, a corrispondere il canone per il godimento del cespite anche in caso di ridotto godimento del medesimo e, in ogni caso, a restituire il bene integro al proprietario, in caso di mancato esercizio del diritto di opzione.
Detti locali confinano con la rampa di accesso dello stadio comunale del Comune di Gamma e in corrispondenza del predetto confine si erano verificate, già da oltre due anni, infiltrazioni d’acqua che avevano causato danni all’immobile e al materiale ivi depositato per un valore di €. 35.000,00 oltre all’impossibilità di utilizzare i locali per una settimana.
Il candidato, assunte le vesti del legale della S.n.c. Alfa, rediga l’atto più opportuno.

Sentenza di riferimento: Cass., Sez. III, sentenza n. 534/2011

Traccia elaborata dall’Avv. Gianluca Sciuto

◊ ◊ ◊

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28 commenti su “TRACCE PER L’ESAME DI AVVOCATO 2012/2013 gratis!”

  • 16 Settembre, 2012, 08:49
    valentina

    Buongiorno,
    trovo veramente encomiabile questo sito in genere e soprattutto per la possibilità che date ai fini dell’esame di avvocato di esercitarsi on line.
    Mi dispiace però che non alleghiate uno schema circa il modo con cui intendete risolvere la questione proposta per confrontarla con l’elaborato che noi praticanti svolgiamo.

  • 18 Settembre, 2012, 09:53
    Leggeweb

    Gentile Valentina, per motivi di tempo non possiamo allegare uno schema per ogni traccia. Per ora vogliamo dare la possibilità a tutti voi, aspiranti avvocati, di esercitarvi in vista dell’esame, incoraggiandovi a redigere atti e pareri tratti da sentenze che riteniamo particolarmente meritevoli di interesse e studio in vista della prova scritta, le cui tracce sono generalmente basate proprio su sentenze emesse nell’arco dei due anni precedenti a quello dell’esame. Ti consigliamo, nel frattempo, di confrontare i tuoi elaborati (o di basarne la redazione) con la motivazione delle sentenze richiamate, che costituiscono il fulcro del parere che dovrai redigere nella “tre giorni” di dicembre.

  • 5 Ottobre, 2012, 19:18
    Ginevra

    Gentilmente potete inserire il parere svolto anche solo di queste tracce?Grazie molte

  • 6 Ottobre, 2012, 13:47
    Leggeweb

    Gentile Ginevra, se intendi “anche solo di UNA di queste tracce”, non appena avremo tempo inseriremo lo svolgimento di uno dei pareri proposti, con lo scopo di fornire uno schema orientativo valido per tutti gli altri.

  • 23 Ottobre, 2012, 19:49
    Mariantonietta

    Complimenti ! e grazie per l’aiuto che date a noi eterni praticanti!!!

  • 23 Ottobre, 2012, 20:18
    Leggeweb

    Grazie a te per seguirci! Speriamo che – mangari anche con il nostro aiuto – il prossimo esame sia un successo!

  • 1 Novembre, 2012, 20:14
    Simone

    Complimenti.sono tutte delle tracce papabili. Attendiamo qualche parere svolto!!!

  • 7 Novembre, 2012, 16:56
    Cristina

    Grazie mille per le tracce pubblicate. Anche se non ci sono pareri svolti, fornite la giurisprudenza che ampiamente affronta le varie tematiche, e questo è già un gran modo per ripassare gli istituti.

  • 12 Novembre, 2012, 11:11
    Leggeweb

    Carissimi, per ora vi forniamo il maggior numero di tracce possibili in modo che possiate esercitarvi sugli istituti più importanti e su decisioni rilevanti della Corte di Cassazione. Appena avremo tempo inseriremo anche una sorta di scaletta generale basata su uno dei pareri proposti, intanto buon lavoro!

  • 16 Novembre, 2012, 20:19
    manuela

    complimenti, ottimo sito ed ottima casistica per esercitazioni!

  • 18 Novembre, 2012, 18:21
    Chiara

    Complimenti per il sito! Molto utile e grazie infinite per il lavoro di selezione.
    Ho una domanda: nella traccia del primo atto di penale del 30/08/2012 probabilmente c’è un errore per cui noi dovremmo essere i legali di Caio e non di Tizio, mi sbaglio?
    Scusatemi, nel caso non abbia capito.
    Grazie ancora

  • 18 Novembre, 2012, 22:43
    Leggeweb

    Grazie a te, Chiara, della segnalazione! Abbiamo provveduto a correggere, saluti

  • 19 Novembre, 2012, 16:10
    Sara

    Buongiorno, io ho passato lo scritto nel dicembre 2010 al primo “tentativo” (poi purtroppo non ho passato l’orale). Quest’anno ci riprovo. Se mi posso rendere utile, dato che in un corso fatto avevo ottenuto buoni voti dal docente, potrei pubblicare i miei svolgimenti, con le indicazioni schematiche di come si costruisce un parere.
    Ovviamente attendo un riscontro e una successiva approvazione della mia proposta dal sito.
    Cordialità
    Sara

  • 20 Novembre, 2012, 17:49
    Leggeweb

    Gentilissima Sara, abbiamo valutato la sua proposta, di cui la ringraziamo. Leggeweb non ritiene opportuno pubblicare pareri altrui, anche perché saremmo costretti a ricontrollarli ed eventualmente a correggerli. Inoltre, le sue “indicazioni schematiche di come si costruisce un parere” potrebbero non coincidere con le nostre che, se avremo tempo, inseriremo.

  • 27 Novembre, 2012, 20:05
    teresa

    Ottimo lavoro! di grande selezione.
    Magari, posso suggerire, di rendere partecipi gli utenti che possono inviare il parere/atto svolto e la redazione pubblica quello più ideoneo e “potenzialmente sufficiente” in sede d’esame.

  • 28 Novembre, 2012, 01:55

    […] le tracce che con maggiore probabilità potranno essere sottoposte in sede d’esame segnaliamo leggeweb Buona preparazione! Share this:TwitterFacebookLike this:Mi piaceBe the first to like this. Questo […]

  • 29 Novembre, 2012, 11:18
    Leggeweb

    Grazie a TUTTE e a TUTTI per aver commentato e/o cliccato sul tasto ‘mi piace’ e in particolare ringraziamo Dodicitavole http://dodicitavole.wordpress.com/ per la positiva segnalazione delle nostre tracce sul loro sito web e sulla loro pagina Facebook.

    In merito alla proposta di Teresa: purtroppo non possiamo accogliere il suo suggerimento perché comporterebbe un’esorbitante mole di lavoro (correzione di tutti gli elaborati che ci dovessero essere inviati, scelta dei migliori e loro pubblicazione con conseguente necessità di creare un’apposita sezione nel sito web) a cui, al momento, non possiamo far fronte.

  • 30 Novembre, 2012, 13:34
    maria

    Cass., Sez. II, n. 14034/2012 in riferimento al primo parere : è INESISTENTE o sono errati gli estremi. grazie

  • 30 Novembre, 2012, 14:20
    Leggeweb

    Per quanto apprezziamo ogni segnalazione di eventuali errori che ci aiuti a migliorare la qualità del nostro sito web, vi invitiamo ad accertarvi di quanto scriviate.
    Anzitutto facciamo presente che una sentenza della Cassazione numerata “14034” non potrebbe MAI essere inesistente (al limite potrebbe trattare altri argomenti laddove gli estremi fossero errati) giacché le sezioni penali emettono all’incirca 50.000 pronunce ogni anno e non è costume della Cancelleria della Suprema Corte – almeno per quanto ci sia dato sapere – saltare dei numeri solo per rendere difficoltosa la vita ad avvocati e praticanti.
    In ogni caso ribadiamo che gli estremi della sentenza richiamata sono ESATTI e che la stessa è stata pubblicata in versione integrale su Guida al Diritto n. 23 del 02 giugno 2012 pagg. 71 e seguenti e che la si rinviene con ESTREMA FACILITA’ in rete attraverso una semplice ricerca su google.
    Vorremmo infine precisare che i pareri possono essere svolti anche senza l’ausilio delle sentenze.

  • 30 Novembre, 2012, 20:17
    manuela

    a quando i prossimi pareri e atti??? vi prego pubblicatene il più possibile entro il 10 dicembre…. grazie per il preziosissimo aiuto!

  • 3 Dicembre, 2012, 20:19
    Leggeweb

    Leggeweb è su facebook! Se avete apprezzato questo sito vi preghiamo di cliccare “mi piace” sulla nostra pagina!
    http://www.facebook.com/pages/Leggeweb/467738899931279
    Leggeweb è anche su twitter! Seguiteci numerosi!

  • 4 Dicembre, 2012, 19:03
    Alice

    Tracce fatte davvero bene. Molto, molto utile! Grazie!

  • 4 Dicembre, 2012, 21:46
    Francesca

    Non sono riuscita a reperire la sentenza Cass. Sez. II, n. 15848/2011 ai fini della soluzione del parere di civile n.1!!!in ogni caso ho cercato lo stesso di risolverlo senza sentenza ma per un utile ed urgentissimo riscontro potreste comunque inviarmela!!!grazie mille saluti
    P.S.: tracce davvero utili!!

  • 5 Dicembre, 2012, 16:25
    Leggeweb

    Gentile Francesca, avviando una ricerca Google con le seguenti parole chiave: “15848 2011 Cassazione” le appare un elenco di siti in cui è presente la sentenza integrale

  • 10 Dicembre, 2012, 10:49
    teresa

    Tracce davvero utilissime e molto attuali!! Garantiscono una costante esercitazione e spero davvero che una di queste possa essere oggetto dei pareri e dell’atto nell’esame di abilitazione forense di domani.
    Grazie infinite e complimenti!!

  • 11 Dicembre, 2012, 10:48
    pasquale

    Nessuna novità sulla traccia del tema assegnato all’esame di avvocato

  • 10 Settembre, 2013, 18:29
    Ingrid

    Non ci sono le tracce per quest’anno, quindi sessione esame d’avvocato 2013-2014?

  • 16 Settembre, 2013, 11:01
    Leggeweb

    Le tracce saranno pubblicate il prima possibile e chi è interessato potrà già prenotarsi per le lezioni propedeutiche al superamento dell’esame scritto. Per info sui corsi, inviare una mail a: esame.avvocato@leggeweb.it

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