Nuovi limiti all’utilizzo del denaro contante

Scritto il 14/11/2011, 03:11.

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AL FINE DI ADEGUARE LA NORMATIVA INTERNA A QUELLA COMUNITARIA, L’ART.2, COMMA 4, D.L. N. 138/2011, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 148/2011 (C.D. MANOVRA DI FERRAGOSTO), HA NOVELLATO L’ART. 49, D.LGS. N. 231/2007, RIDUCENDO DA € 5.000 A € 2.500 LA SOGLIA LEGALE PER L’UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE.

La misura ha lo specifico intento di combattere fenomeni di riciclaggio di proventi illeciti e di finanziamento del terrorismo, ma ha anche funzione di ostacolo all’evasione fiscale, imponendo la tracciabilità dei pagamenti di importo uguale o superiore alla soglia e rendendo quindi più difficile la gestione e l’occultamento di transazioni in nero.

Dal 13 agosto 2011 sono vietati tutti i trasferimenti di denaro contante tra soggetti diversi (non solo professionisti e imprese, ma anche privati) il cui valore sia uguale o superiore alla nuova soglia di € 2.500, con l’esclusione di quelli che avvengono tramite l’intervento di un intermediario finanziario (banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.); la presenza dell’intermediario, infatti, garantisce la tracciabilità del flusso e rende l’operazione controllabile.

Le limitazioni in oggetto non sono applicabili, pertanto, ai prelevamenti in contanti dal proprio c/c bancario (e ai versamenti): tali operazioni, proprio perché effettuate con un intermediario finanziario, sono teoricamente senza limiti di importo, fermi restando gli eventuali obblighi in capo a quest’ultimo di verifica della clientela e segnalazione di operazioni sospette ai sensi degli artt. 15 e 41, D.Lgs. cit..

Sono soggette al nuovo limite anche le c.d. operazioni frazionate, ossia più operazioni singolarmente inferiori alla soglia, effettuate in momenti diversi all’interno di un circoscritto periodo di tempo, che in realtà sono parti di un’operazione unitaria sotto il profilo economico, salvo che il frazionamento non sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali.

Le conseguenze per chi non rispetta la normativa sono particolarmente gravose: per le violazioni commesse dal 1° settembre 2011 è prevista una sanzione dall’1 al 40% degli importi irregolarmente trasferiti, con un minimo di € 3.000. Inoltre, l’art.51, D.Lgs. cit., obbliga numerose categorie di professionisti, tra cui Dottori Commercialisti, Revisori Legali dei Conti, Avvocati, Notai e Consulenti del Lavoro a comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le violazioni alla normativa sull’utilizzo del contante rilevate nell’ambito della propria attività di assistenza ai clienti.

La sanzione per la mancata o tardiva comunicazione va dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione con un minimo di € 3.000.

Andrea Conselmo, Dottore Commercialista

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