Vendite straordinarie

Scritto il 11/11/2012, 02:11.

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Lo sportello della XVII Circoscrizione di Roma informa!

Siamo in tempi difficili e quindi occorre effettuare acquisti consapevoli ed evitare raggiri e truffe.

Ci sono occasioni particolari nella vita delle aziende commerciali che consentono di effettuare delle vendite straordinarie in cui vengono evidenziate condizioni favorevoli d’acquisto per il consumatore:

i saldi,

le vendite promozionali e

le vendite di liquidazione.

Il consumatore attento potrà trarre beneficio cogliendo tali occasioni, ma non dovrà mai abbassare la guardia e dovrà verificare la veridicità dei prezzi e dei ribassi praticati senza dimenticare i propri diritti sanciti dal Codice del Consumatore.

Le vendite di fine stagione o “saldi” si effettuano a partire dalla data del 5 gennaio, per sei settimane consecutive, per la stagione invernale e dal primo sabato di luglio, per sei settimane consecutive, per la stagione estiva.

Durante il periodo dei saldi è consentita esclusivamente la vendita delle merci in giacenza presso l’esercizio e nei magazzini dell’esercizio medesimo.

Bisogna quindi porre attenzione sulla qualità della merce che viene offerta in quanto, in molti casi, si tratta di fondi di magazzino e non di articoli della stagione in corso.

I commercianti hanno l’obbligo di indicare su tutti gli articoli posti in vendita il prezzo iniziale, la percentuale di sconto ed il prezzo finale al fine di consentire al potenziale acquirente di fare la debita comparazione dei prezzi tra le varie offerte presenti nel mercato.

Quindi non bisogna aver fretta, ma ponderare gli acquisti effettuando le debite comparazioni.

Le nostre normative non consentono il diritto di ripensamento cioè la possibilità di restituire, soltanto per un cambiamento di idea, un prodotto acquistato.

Diversamente, quando si acquista un prodotto difettoso, l’acquirente ha sempre diritto, anche in periodi di saldi, alla sua sostituzione, alla riparazione gratuita laddove possibile, o alla restituzione della somma versata.

Pertanto la scritta: “la merce in saldo non si cambia”, che talvolta viene esposta durante i saldi, non rispetta quanto previsto dalla normativa vigente.

Al fine di riconoscere la veridicità degli sconti applicati durante il periodo dei saldi, si consiglia di effettuare prima dell’inizio di tale forma speciale di vendita una rilevazione dei prezzi degli articoli che risultano di interesse.

Mentre i saldi possono essere effettuati esclusivamente due volte l’anno e in date fissate dalla normativa regionale, le vendite promozionali possono essere liberamente svolte in uno o più periodi nell’intero arco dell’anno per promuovere una parte o anche tutti gli articoli posti in vendita.

E’ vietato effettuare vendite promozionali per merci dei settori dell’abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria nei trenta giorni che precedono i saldi e nei periodi coincidenti con le vendite di fine stagione e di liquidazione.

Per i medesimi settori, inoltre, nei trenta giorni che precedono le vendite di fine stagione, è vietato effettuare inviti alla propria clientela o alla generalità dei consumatori, per proporre condizioni favorevoli di acquisto, attraverso l’utilizzo di qualsiasi mezzo, compresi volantini, messaggi telefonici, fax, posta elettronica, lettere, annunci radiofonici o televisivi, manifesti, vetrofanie.

Ai fini dello svolgimento delle vendite promozionali il commerciante dovrà presentare una comunicazione al Municipio competente almeno 15 giorni prima dell’inizio della vendita stessa indicando il periodo e la durata della stessa, nonché la percentuale degli sconti applicati.

L’obbligo di comunicazione non sussiste in caso di vendite promozionali di generi alimentari.

Resta fermo l’obbligo per il commerciante di indicare su tutti gli articoli posti in vendita il prezzo iniziale, la percentuale di sconto ed il prezzo finale e di esporre la merce in modo tale da non indurre in errore l’acquirente sulla merce offerta in promozione rispetto a quella il cui prezzo è rimasto invariato.

Per quanto riguarda le vendite di liquidazione, le stesse non possono superare la durata massima di sei settimane, vanno comunicate al Municipio competente almeno 20 giorni prima e possono essere effettuate solo nei seguenti casi:

cessazione di attività per chiusura definitiva;

cessione dell’azienda o suo trasferimento in altro locale;

trasformazione, manutenzione o rinnovo delle attrezzature che comportino la sospensione immediata dell’attività al termine della liquidazione per un minimo di 15 giorni continuativi.

Ovviamente, per ognuna delle tipologie indicate, dovrà essere allegata nella comunicazione al Municipio la relativa documentazione.

Le vendite di liquidazione per trasformazione, manutenzione o rinnovo delle attrezzature sono vietate nel mese di dicembre e nei trenta giorni che precedono i saldi.

Nel periodo di effettuazione di vendite di liquidazione è possibile porre in vendita solo merci già presenti nell’esercizio commerciale o nei relativi magazzini, con divieto di introdurre merci sia di altra provenienza che in conto vendita.

Se si rispettano le normative e si seguono i pochi accorgimenti proposti, le vendite straordinarie, costituiscono per l’acquirente veramente occasioni da non perdere.

Ulteriori informazioni: sito di Roma Capitale – sito del Municipio Roma XVII.

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