Si può già notificare con la PEC?
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Lo dico subito: io non ritengo che, attualmente, si possano già validamente notificare atti giudiziari per il tramite la Posta Elettronica Certificata, la famigerata PEC.
Anche a rischio di annoiare il lettore con l’aridità numerica delle citazioni di leggi e decreti, mi preme ripercorrere le tappe normative che conducono a questo approdo.
Tutti sanno che, inizialmente, il DPR 68/2005 precisava espressamente che la PEC non avesse alcunissimo impiego di natura processuale (l’art. 16, c. 4° DPR 68/05 sanciva: “Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all’uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative”).
Tale impostazione conviveva perfettamente con l’impianto del Processo Telematico nella versione ipotizzata a quell’epoca, nel quale era prevista una casella di posta elettronica rilasciata dai soli “Punti di Accesso” abilitati (denominata C.P.E.C.P.T., cioè Casella Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico).
Su tali presupposti, era stata avviata l’esperienza di trasmissione telematica in ambito giudiziario, così come consentito dall’ormai vetusto art. 51, 2° comma, D.L. 25 giugno 2008 n. 112.
Tale esperienza è tuttavia rimasta limitata a pochissimi e specifici ambiti territoriali, peraltro circoscritta alle sole comunicazioni di cancelleria.
Poi, il contesto processuale civile si è arricchito del nuovo art. 149-bis c.p.c., introdotto con decorrenza dal 31 dicembre 2010 (per effetto dell’art. 4 comma 8 lett. d) del Decreto Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito in L. 22 febbraio 2010 n. 24).
Tale art. 149-bis c.p.c. disponeva e tuttora dispone: “Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi”.
La lettura di tale norma innescò immediatamente la sensazione che si potesse già notificare con la PEC.
L’illusione durò solo per pochi giorni, dovendosi la disposizione armonizzarsi con il complesso normativo e tecnico che regola l’attuazione del processo civile telematico.
A chiarimento, dopo soli otto giorni dall’entrata in vigore del D.L. 193/09, fu emanata la circolare del 7 gennaio 2010 che, a firma del Direttore Generale dei “Sistemi Informativi Automatizzati” di MinGiustizia, con cui tutti fummo ammoniti del fatto che vi fosse la concreta impossibilità di immediato utilizzo della PEC per la trasmissione degli atti giudiziari.
Dopo poco più di un anno, il D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 dettò le nuove regole tecniche del Processo Telematico, stabilendo che fosse la PEC lo strumento da utilizzarsi per tutte le trasmissioni da e per il dominio Giustizia.
In questo solco si innestò anche l’ammodernamento della normativa sulle notificazioni dirette tra avvocati di cui alla L. 21 gennaio 1994 n. 53.
Modificando l’art. 1 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, l’art. 25, 3° comma, lettera a) della L. 12 novembre 2011 n. 183 ha finalmente consentito la notificazione diretta degli avvocati per il tramite della PEC, con le modalità di notifica dettate dall’art. 3, comma 3 bis della stessa L. 53/94: quindi, solo se l’indirizzo del destinatario risulti da pubblici elenchi.
Dunque, si può finalmente notificare tramite PEC?
Nemmeno per sogno.
A Natale 2012, l’art. 16 quater d.l. 179/12 ha cancellato l’art. 3, comma 3 bis della L. 53/94, stabilendo altresì che [comma 2] “con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede all’adeguamento delle regole tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44” e che [comma 3] “Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2”.
E allora?
Le notificazioni via PEC non si possono ancora effettuare ma i tempi sono maturi ed il solco è già tracciato: tra breve, il germoglio fiorirà.
Avv. Alessandro Graziani
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