Conversazione con l’Avv. Mario Scialla – Nuovo progetto sulle difese d’ufficio
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“Il 5 giugno scorso nella Sala Unità d’Italia è stato presentato il Nuovo Progetto sulle Difese d’Ufficio approvato dall’Ordine degli Avvocati di Roma con il pedissequo regolamento. Al Convegno sono intervenuti numerosi colleghi che hanno partecipato con grande attenzione e ponendo interessanti domande a conferma della sensibilità dimostrata verso questo argomento. Preliminarmente, vorrei ringraziare tutti i componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per aver scelto di sostenere il difensore di ufficio, nonché evidenziare l’ottimo e proficuo lavoro svolto dalla Commissione che ha elaborato il progetto, composta da colleghi molto preparati – anche in rappresentanza delle più importanti associazioni forensi – senza i quali non avremmo potuto elaborare un progetto che ritengo equilibrato e che recepisce le istanze dell’avvocatura romana”. Con queste parole, Mario Scialla, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma, apre l’intervista sul nuovo regolamento delle difese d’ufficio.
“Prima di iniziare l’intervista, vorrei fare una considerazione sulla scelta di fondo, per così dire ‘politica’, operata dal Consiglio, che ha un profondo valore simbolico. In un momento in cui si ‘tagliano i rami secchi’ noi andiamo a investire in questo settore e in questo progetto. Potevamo lasciare tutto com’è e dedicarci ad altre priorità, mentre invece crediamo nell’istituto della difesa di ufficio e nelle persone che lo compongono: intendiamo, quindi, dare una svolta salvifica al sistema, riorganizzandolo e, nel contempo, intendiamo raccogliere, tramite l’Osservatorio sulla liquidazione degli onorari, le segnalazioni relative ai provvedimenti abnormi, allo scopo di intraprendere ogni iniziativa utile agli interessi della categoria”.
Qual è la funzione del D.d.U.?
Il difensore di ufficio è quell’avvocato che assiste l’indagato o l’imputato che non ha nominato un difensore di fiducia per scelta, perché impossidente o semplicemente per incuria.
La sua funzione è, quindi, delicatissima perché si deve sopperire con abilità, preparazione e tecnicismo ad una difesa che si preannuncia più difficile delle altre: essa, infatti, potrebbe prescindere dal supporto della difesa materiale fornita, di solito, dall’interessato. Chi svolge la professione di avvocato penalista conosce l’enorme grado di difficoltà di una simile difesa.
Cosa prevede il Nuovo Progetto sulle difese di ufficio approvato dal Consiglio dell’Ordine con il successivo regolamento?
La riforma prende le mosse dall’esigenza di migliorare la professionalità e il tecnicismo. Chi frequenta le aule di giustizia capitoline sa che il problema principale delle difese di ufficio è rappresentato dal numero del tutto fuori controllo degli iscritti che, per recuperare efficienza, tecnicismo e professionalità deve essere necessariamente contenuto.
Non bisogna perdere tempo con proclami roboanti o impegnative dichiarazioni di principio; occorre, invece, una scelta chiara, coerente e coraggiosa che venga ad articolarsi in tempi sufficientemente rapidi.
Il criterio guida per ridurre l’esorbitante numero (circa 1500 componenti) ad una cifra più sostenibile dovrebbe essere il merito ma, come noto, la norma non consente una selezione in ingresso. è auspicabile, quindi, che il Consiglio, insieme alle associazioni più rappresentative – tra cui la Camera Penale e l’Associazione Nazionale Forense (ANF) che da tempo hanno avvertito tale necessità – si faccia promotore di una proposta legislativa che consenta di accedere alle difese di ufficio solo ai colleghi preparati, qualificati e motivati.
Nel frattempo, però, l’unico criterio per intervenire in materia è quello di premiare la presenza e la reperibilità.
Occorrerà ampliare i monitoraggi sulle presenze dei difensori in aula, partendo dalla reintroduzione obbligatoria del turno di reperibilità – mediante registri di presenza presso le sedi di ANF e Camera Penale – che servirà da un lato a favorire un ordinato svolgimento dei processi e dall’altro ad avere un prezioso riscontro sulla disponibilità dei colleghi.
Altra novità del progetto consisterà nel monitorare, attraverso un apposito modulo messo a disposizione dall’Ordine, la reale presenza dei difensori in udienza, mediante l’annotazione (che farà il cancelliere con la collaborazione dei magistrati) di ogni assenza non giustificata; moduli che ogni settimana saranno raccolti dall’Associazione Nazionale Forense e dalla Camera Penale per poi essere trasmessi all’Ordine per le opportune valutazioni.
Come verranno regolamentati i turni 97, quarto comma, c.p.p. dei D.d.U.?
Non si avrà più un difensore 97 comma 4 c.p.p. ma un difensore di turno reperibilità, che si recherà la mattina a firmare presso le sedi di ANF e Camera Penale e verrà destinato dalle stesse al primo magistrato che ne farà richiesta in quanto ritiene, a seguito di duplice assenza, di revocare il difensore di ufficio originariamente designato e di procedere a nuova nomina in favore del difensore di turno che sarà designato ex art. 97, comma 1°, c.p.p..
Una volta esperita la propria attività defensionale presso il magistrato richiedente, il difensore tornerà nelle sedi sopramenzionate per fornire la propria disponibilità per altri, eventuali, incarichi.
Quindi, il ricorso alle sostituzioni ex art. 97, IV comma, c.p.p., costituirà solo una ipotesi strettamente residuale, ove si registri la prima assenza del difensore di ufficio o l’assenza del difensore di fiducia.
In quali casi è giustificata l’assenza del D.d.U.?
Sulle assenze vorrei essere preciso, in quanto si tratta di un passaggio importante della riforma.
L’assenza dall’udienza, qualora a giudizio del magistrato non abbia creato particolari problemi, non darà luogo ad apertura automatica di una pratica presso l’Ordine, con possibili strascichi disciplinari, ma servirà solo ed esclusivamente per annotare le assenze di ogni difensore che compiutene due in un anno – in tale somma verranno comprese anche le assenze del turno reperibilità – verrà sospeso dalle liste per sei mesi.
Il difensore assente, e qui rispondo più specificamente alla domanda, potrà addurre solo gravissimi motivi a sua giustificazione, legati al caso fortuito o a forza maggiore, in quanto le assenze avrebbero dovuto essere tempestivamente comunicate al giudice e non successivamente all’Ordine.
A quale organo, in che modo e in quanto tempo il D.d.U deve presentare la propria giustificazione?
È importante chiarire che, come ogni difensore di fiducia, anche il difensore di ufficio deve far pervenire direttamente al magistrato, prima dell’udienza, il suo legittimo impedimento che gli eviterà, così, di essere considerato assente nel processo e per il monitoraggio dei turni.
Le assenze del turno reperibilità (come ricordato, solo per caso fortuito e forza maggiore) dovranno essere comunicate tempestivamente ad ANF e Camera Penale che cureranno i registri delle presenze.
Il mio consiglio è di sviluppare al massimo il rapporto di colleganza tra gli iscritti, al fine di evitare segnalazioni ed assumere anche la consapevolezza di far parte di un elenco di persone in grado di aiutarsi e sostenersi reciprocamente in una attività sicuramente molto impegnativa.
Il D.d.U. nominato 97, primo comma, c.p.p. può farsi sostituire in udienza da chi non è iscritto nelle liste dei difensori d’ufficio?
Il difensore di ufficio potrà farsi sostituire per l’attività ordinaria, come ogni difensore di fiducia, anche da chi non è iscritto nelle liste dei difensori di ufficio, ma non per il turno reperibilità per il quale, stante la specificità del ruolo, occorrerà essere sostituiti solo da chi è già iscritto nelle liste dei difensori di ufficio.
Chi può iscriversi nelle liste dei Difensori di Ufficio?
Si diventa difensori di ufficio mediante il conseguimento di attestazione di idoneità rilasciata dall’Ordine Forense di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale. Il prossimo si terrà da settembre 2012 con modalità di iscrizione che verranno previamente comunicate.
I difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell’elenco, a prescindere del requisito di cui al conseguimento di attestazione di idoneità, dimostrando di avere esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione.
Secondo il Consiglio dell’Ordine di Roma deve intendersi per “idonea documentazione” la produzione di almeno dieci processi o procedimenti Camerali, all’anno per almeno due anni. La produzione documentale può consistere nei verbali di udienza, o di atti ritualmente depositati idonei a dimostrare l’effettiva partecipazione del difensore al processo.
Concludendo, quando entrerà in vigore il Nuovo Progetto sulle difese d’ufficio?
Il turno reperibilità ed i monitoraggi delle assenze entreranno in vigore a luglio 2012.
Quale conclusione, mi si consenta di auspicare l’appoggio dei magistrati a questo progetto e di ringraziare quanti già lo stanno supportando, cioè i magistrati dell’Osservatorio, con i quali mi sono confrontato da subito, nonché i Presidenti del Tribunale Ordinario, Minorile e Militare ai quali ho già esposto il progetto e che hanno manifestato il proprio consenso, fornendo anche utilissimi consigli pratici.
Ai colleghi vorrei dire che stiamo provando a cambiare il naturale andamento delle cose e a trasformare un’evidente criticità in una opportunità di buon governo che possa rappresentare un esempio per tutti gli avvocati.
Tutto ciò, però, potrebbe volatilizzarsi in un attimo se ogni singolo avvocato non sosterrà la riforma con impegno e se non sapremo superare insieme, grazie ad una forte carica emotiva, gli inevitabili problemi che si porranno.
Dovremo essere bravi e attenti a cogliere le disfunzioni già durante i primi giorni di luglio, quando entrerà in vigore il progetto, approfittando dell’estate, durante la quale si riducono le udienze, per apportare gli eventuali correttivi.
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