Tutela dei lavoratori all’estero

Scritto il 3/02/2013, 11:02.

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Dr. Emiliano Santacroce, Medico Chirurgo Specialista in Medicina del LavoroIntervista al Dr. Emiliano Santacroce,
Medico Chirurgo Specialista in  Medicina del Lavoro
Medico competente
Consulente Consorzio Folaris.

 

Il numero delle aziende italiane che operano all’estero è aumentato: cosa è cambiato nel nuovo panorama?

Se nei decenni passati soltanto alcune grandi aziende operavano all’estero, negli ultimi anni un numero sempre maggiore di piccole e medie aziende italiane si sono proiettate all’estero per cercare di cogliere le consistenti opportunità lavorative. Diversamente dalle aziende di grandi dimensioni, quelle piccole e medie impiegano all’estero lavoratori composti anche da poche unità (se non addirittura in forma singola) che operano con notevole autonomia decisionale, spesso definendo sul momento le modalità di svolgimento delle loro attività lavorative, reperendo in loco le risorse logistiche a seconda delle specifiche necessità.
Questi lavoratori sono esposti a rischi di varia natura e a pericolosità derivanti dall’operare in paesi privi di una struttura tale da garantire la loro sicurezza, come invece accade per quelli che operano per conto di aziende di grandi dimensioni, dove esistono dipartimenti per le problematiche relative alla sicurezza sul lavoro (safety) e alla sicurezza industriale (security), che assume una valenza preponderante in quanto deve garantire l’idonea cornice di sicurezza dei lavoratori per l’intera durata della permanenza dei lavoratori nel paese estero, come suggerito dal Ministero Affari Esteri.

Quali sono i principali pericoli in cui può incorrere il lavoratore all’estero?

In base all’esperienza maturata come medico ENI e come Global Medical Director GE Oil&Gas, ho avuto modo di constatare che i lavoratori che operano all’estero sono esposti contemporaneamente a diverse tipologie di rischi/pericoli che, molto spesso, non sono correttamente percepiti, né dal lavoratore né dall’Azienda, se non quando si manifestano in tutta la loro drammaticità.
Se da un lato è relativamente semplice compiere la valutazione dei rischi determinati dalla tipologia di attività lavorativa svolta, soggetta quasi sempre in ogni paese a regolamentazioni e normative, dobbiamo anche considerare i rischi e pericoli determinati dalla semplice permanenza del lavoratore nel paese. Il livello di esposizione a molteplici pericoli è dovuto alla concomitanza, in percentuale variabile a seconda del paese dove si opera, dei seguenti macro fattori: ambientali, culturali, religiosi, logistici, socio-politici, criminalità e delinquenza.

Quali sono i rischi racchiusi nei macro fattori da lei elencati?

Fattori Ambientali: comprendono quelli derivanti da malattie endemiche (tipico quelle della malaria e quelle causate dalla flora e fauna locale), dalle condizioni meteo-climatiche (dal colpo di calore nel deserto all’ipotermia nell’artico), dai fenomeni naturali (monsoni, uragani, tempeste tropicali, terremoti), dalle condizioni igienico-sanitarie (comprese le località di residenza dei lavoratori), dalle attività produttive svolte sia nelle immediate vicinanze del posto di lavoro che in quello di residenza (come ad esempio raffinerie, centrali nucleari, fabbriche con particolari tipologie di rischio) ma anche dalla presenza di potenziali “obbiettivi sensibili” di svariata natura, e valenza variabile a seconda delle condizioni socio-politiche.
Fattori Culturali: il processo di globalizzazione mondiale non ha ancora iniziato la standardizzazione delle culture in molti dei paesi in cui i lavoratori possono operare, per cui il modo di porsi nei confronti dei locali da parte dei lavoratori può determinare situazioni d’imbarazzo, nel migliore dei casi, che potrebbero sfociare in situazione di tensione, in quanto offensive degli usi ed abitudini dei locali. Questa può essere la prima frattura in cui altri fattori di rischio possono determinare la nascita e la propagazione di sentimenti ostili tali da indurre azioni dirette contro i lavoratori da parte dei locali.
Fattori Religiosi: l’estremismo di origine religiosa rappresenta un concreto rischio per tutti i lavoratori occidentali che operano in aree dove questo fenomeno è radicato oppure è in fase d’espansione. In quest’ultimo caso il pericolo assume particolare rilevanza poiché la percezione cosciente di questa tipologia di rischio non è ancora avvenuta tra i locali né, ancora meno, fra i lavoratori.
Fattori Logistici: non è possibile considerare che gli standard di vita del paese dove sono presenti i lavoratori locali siano sempre equivalenti ai nostri, occorre valutare ogni singolo aspetto e non bisogna dare niente per scontato. Per esplicitare il concetto consideriamo l’esposizione sistematica al fattore di rischio “infortunio in itinere” dei lavoratori derivante dall’utilizzo di veicoli non in condizioni di completa efficienza meccanica, e di conduttori locali non adeguatamente addestrati.
Fattori Socio-Politici: l’atteggiamento delle società locali per quanto riguarda la percezione dei lavoratori stranieri può variare enormemente. I lavoratori stranieri possono essere visti come trafugatori delle risorse del paese, oppure come valido aiuto per il miglioramento di vita del paese in base alla situazione politica del momento, con tutte le possibili sfumature comprese fra queste due antitetiche prospettive. Talvolta il Governo stesso del paese è considerato non rappresentativo delle società locali e, quindi, il fatto che autorizzi l’impiego di lavoratori stranieri può giustificare la condotta di azioni dirette anche contro gli stessi lavoratori stranieri, visti come strumento del governo.
Fattori criminalità e delinquenza: la presenza di organizzazioni criminali costituisce una seria minaccia per i lavoratori, sia perché può impattare sullo svolgimento delle attività lavorative sia perché potrebbe indurre un comportamento non conforme alle leggi locali che spesso prevedono l’erogazione di pene molto severe in penitenziari locali. I pericoli derivanti dalla delinquenza “comune” non devono essere sottovalutati, limitandoli semplicemente al furto, per il livello di violenza ad essi potenzialmente correlato, un semplice furto può diventare una rapina e arrivare a estreme conseguenze: l’uccisione della vittima.

Questi fattori di rischio sono considerati nel TU 81/08 smi?

Appare evidente che questi macro fattori di rischio non potevano essere stati considerati in dettaglio nel TU 81/08 smi, poiché concepito e sviluppato per la regolamentazione delle problematiche relative alla tutela e la salvaguardia del lavoratore sul posto di lavoro in Patria (Italia). Se però consideriamo che i lavoratori sono presenti in un paese estero in nome e per conto della azienda per cui operano, risulta concreta e sostanziale la rilevante assunzione diretta di responsabilità da parte della stessa azienda, anche in base ai concetti e principi esposti nel TU 81/08 smi relativamente alla tutela della salute: non si può trovare giustificazione a eventuali fatti accaduti a lavoratori operanti all’estero solo per il fatto che l’azienda non abbia percepito i macro fattori di rischio derivanti dalla semplice permanenza nel paese.
In questa prospettiva si renderebbe perciò auspicabile integrare quanto normato nel TU 81/08 smi con ‘linee guida aziendali’ che siano in grado di definire i punti essenziali secondo i quali sviluppare e introdurre le necessarie misure di mitigazione all’esposizione dei possibili rischi di cui sopra. In questo modo sarebbero tutelate le aziende e i lavoratori.

Come si possono prevenire questi rischi?

Operando in maniera tale da: 1) acquisire conoscenza dell’area dove si opera prima di siglare contratti in loco; 2) disporre dell’esperienza sulle modalità di svolgimento delle attività lavorative; 3) organizzare la security e la necessaria logistica nel paese; 4) formare i lavoratori prima della trasferta all’estero; 5) monitorare & supervisionare continuamente lavoratori in trasferta; 6) sviluppare il Business Continutity Plan, creare il Crisis Management Team per poter gestire eventuali situazioni d’emergenza; 7) sviluppare specifici piani per gestire le prevedibili situazioni di pericolo e prevedere le modalità con cui poter riprendere lo svolgimento delle attività lavorative.
Facendo proprio quanto sopra, l’azienda può: a) iniziare a percepire concretamente gli specifici e generici fattori di rischio dell’area dove operano i suoi dipendenti e redigerne specifico documento di valutazione del rischio collaborando con il responsabile del servizio prevenzione e protezione, con il responsabile della security e con il medico competente; b) introdurre le misure opportune e necessarie per garantire la cornice di security del posto/luogo di lavoro, al cui interno possono operare i suoi dipendenti. Preme evidenziare l’importanza di una corretta ed efficiente organizzazione di tutte le attività logistiche: in alcuni paesi basta veramente poco per trovarsi a patire disagi facilmente evitabili con un minimo di attenzione e organizzazione; c) formare i lavoratori su tutti i rischi correlati o no alla mansione che svolgono o che svolgeranno, cosicché siano coscienti della realtà del paese dove saranno in trasferta e di tutto quanto messo in atto dalla loro azienda per la loro salvaguardia e tutela, a cui dovranno attenersi per non esporsi a rischi e pericoli.
In questo modo qualunque condotta dei lavoratori non conforme alle disposizioni dell’azienda, che potrebbe determinare l’esposizione a rischio e/o pericoli, diventa una responsabilità degli inadempienti e non dell’azienda.
Seguendo queste prescrizioni l’azienda potrà facilmente dimostrare di avere seguito tutte le cautele e precauzioni per evitare, per quanto possibile e ponderabile, l’esposizione a fattori di rischio e pericolo ai suoi dipendenti che operano all’estero.

Quali sono le principali attività che competono ai Medici del Lavoro per la tutela del lavoratore all’estero?

In questo caso sarò sintetico e, consentitemi, categorico: Il medico del lavoro che si occupa di tutelare la salute di lavoratori che operano all’estero deve puntare 1) alla stretta collaborazione alla valutazione dei rischi (tutti i rischi), 2) alla stesura di un protocollo sanitario mirato ma che consideri anche le ‘remote location’, 3) alla conoscenza (possibilmente diretta) dei luoghi di lavoro.

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