Riforma della difesa d’ufficio: un’occasione di crescita professionale o un nuovo ostacolo per la crescita dei giovani avvocati?

Scritto il 16/02/2015, 05:02.

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Avv. Stefano Rubeo ©Nella legge di riforma dell’ordinamento della professione forense (l. n. 247 del 2012) era inserita una delega per il riordino della disciplina della difesa d’ufficio, alla quale si è data attuazione con il d.lgs. n. 6 del 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2015. Il provvedimento, prevede che l’elenco dei difensori d’ufficio, attualmente tenuto presso ciascun Consiglio dell’ordine, venga unificato su base nazionale e che sia affidata al Consiglio Nazionale Forense la competenza sulle modalità di iscrizione e sul suo periodico aggiornamento.

All’asserito fine di assicurare la qualificazione professionale del difensore d’ufficio sono stati previsti criteri più stringenti per l‘iscrizione: La frequentazione di una scuola forense biennale con esame finale ovvero 5 anni di pregressa esperienza in materia penale e, in alternativa, il conseguimento del titolo di specialista in diritto penale.
Quanto ai professionisti attualmente iscritti agli elenchi tenuti dai Consigli dell’ordine, essi saranno iscritti automaticamente all’elenco nazionale con onere di dimostrare, ad un anno dall’entrata in vigore del decreto, la presenza dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina per il relativo mantenimento dell’iscrizione. Gli avvocati inseriti nell’albo nazionale non potranno rifiutarsi di prestare l’attività loro richiesta.
Le nuove norme prevedono inoltre che il nominativo del difensore d’ufficio venga fornito all’autorità procedente dai locali Consigli dell’ordine, che devono provvedere a predisporre un elenco dei professionisti iscritti all’albo che facciano parte dell’elenco nazionale. I criteri per la designazione del difensore non saranno più dettati dagli stessi Consigli dell’ordine, ma dal Consiglio Nazionale Forense sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.
La nuova normativa è fortemente deludente. Come al solito si è voluto penalizzare l’avvocatura anziché fornirle un ausilio. Si è infatti preferito aumentare gli ostacoli all’espletamento dell’attività professionale per i giovani avvocati allungando il percorso professionale sminuendo grandemente il valore dell’esame di Stato.
Appare infatti abbastanza assurdo ed al limite dell’incostituzionale che un professionista che ha superato un esame di Stato dopo anni di pratica forense debba essere assoggettato ad un nuovo percorso formativo seguito da un ulteriore esame o addirittura esercitare l’attività professionale per ben 5 anni!
Invece di risolvere l’ormai annoso problema dei compensi dei difensori di Ufficio, unico vero presidio alla qualità della difesa, ancora una volta ci si è affidato alla ricerca di presidi puramente formali su una asserita formazione mediante corsi che dovrebbero essere qualificanti ma che in realtà si risolvono solo in un ostacolo per l’esercizio professionale dei giovani avvocati, da sempre gli unici veramente entusiasti di svolgere il compito difensore di ufficio, e dunque proprio a coloro che con maggior diligenza ci si sono da sempre dedicati.

Senza contare che la norma non ha previsto in favore dei COA alcun fondo per organizzare i corsi di formazione e gli esami di selezione facendo ricadere sugli stessi i relativi gravosi costi.
Francamente non si comprende il giudizio entusiastico di alcune associazioni forensi sulla riforma se non valutandola per quello che è in realtà il suo scopo recondito perseguito da anni da dette associazioni vale a dire il tentativo di creare una “riserva di attività” in ambito penalistico che garantisca chi già svolge la professione, non necessariamente bene, a discapito di chi con entusiasmo bussa alle sue porte.
Avv. Stefano Rubeo

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