“Essere stranieri in carcere” – Una riflessione sul sistema penitenziario e i detenuti stranieri

Scritto il 6/02/2014, 12:02.

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carcereGli stranieri costituiscono un terzo della popolazione detenuta del sistema penitenziario italiano; la loro presenza è passata, negli ultimi venti anni, dal 15 al 36% del totale: un detenuto su tre è straniero.

Nel dettaglio: il 20% dei detenuti stranieri è rappresentato da cittadini comunitari, in gran parte rumeni, il restante 80% è costituito da marocchini (20,3%), tunisini (12,7 %), albanesi (4,8%) nigeriani (4,8%) algerini (2,9% ) senegalesi ( 1,7% ) cinesi ( 1,4%). (Statistiche del Ministero di Giustizia aggiornate al 30.9.2013).

L‘Ordinamento penitenziario prevede che l’esecuzione della pena sia finalizzata al reinserimento sociale dei condannati: l’interrogativo di base che ci si pone nei confronti dei detenuti stranieri è come si possa declinare tale principio alla loro condizione, considerato che nei loro confronti al termine della detenzione per lo più si verifica la sola alternativa dell’espulsione o del rientro in clandestinità.

Considerata l’ampiezza del fenomeno, l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari ha ultimato una ricerca, in corso di pubblicazione, in cui si analizza il fenomeno sotto diversi punti di vista. Muovendo dal dato statistico e normativo si indaga sulla percezione che hanno gli operatori penitenziari circa il cambiamento della popolazione detenuta, e, in via speculare, su come i detenuti stranieri vivano l’impatto con il sistema penitenziario italiano.

Il legislatore del ‘75, nel costruire il vasto articolato del sistema penitenziario, pone al centro del sistema la conoscenza del detenuto, l’osservazione della sua personalità e dei suoi comportamenti, in vista della realizzazione di un trattamento “individualizzato”.

Il punto di riferimento del legislatore di allora, era, però, il detenuto italiano medio, con una famiglia e una rete sociale di riferimento esterna. Tale modello male si adatta al detenuto straniero, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di ottenere benefici esterni.

Nel 2000, preso atto del cambiamento della popolazione detenuta, il legislatore affronta esplicitamente il problema.
L’art. 35 del Nuovo regolamento di esecuzione, D.p.r. 230/2000 prevede, infatti, che “nell’esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti dei cittadini stranieri si deve tenere conto delle difficoltà linguistiche e delle differenze culturali”.

Viene introdotta la figura del mediatore culturale, quale “ponte” di collegamento tra gli operatori e i detenuti, per facilitare la reciproca comprensione. Di fatto, in mancanza di fondi sufficienti, la presenza del mediatore culturale in carcere è assai ridotta, e il suo intervento è utilizzato solo per affrontare i casi più difficili.

Gli elementi di base del trattamento penitenziario – il lavoro, il rapporto con la famiglia, la formazione professionale, l’istruzione – acquisiscono connotazioni diverse nella loro applicazione ai detenuti stranieri.

Rispetto ai rapporti con la famiglia, l’ordinamento penitenziario ne riconosce il valore, garantendo la possibilità dei colloqui visivi e telefonici, e con la previsione dei permessi premio. Di fatto, queste opportunità si riducono notevolmente per gli stranieri: sia perché la condizione di clandestinità non permette di verificare le relazioni di parentela, sia perché i familiari vivono nei paesi di origine o sono impossibilitati a raggiungere l‘istituto penitenziario.

Per quanto riguarda l’istruzione in quasi tutti gli istituti penitenziari vengono organizzati corsi di “alfabetizzazione” in modo da consentire al detenuto un minimo di conoscenza della lingua italiana, mentre la formazione professionale è orientata a mestieri artigianali, che possano essere utili al momento del ritorno in libertà in Italia o nel paese di origine. I corsi sono organizzati grazie ai centri di educazione permanente, oppure sono finanziati dagli enti locali o da cooperative esterne: ciononostante, è sempre di fondamentale importanza il ruolo del volontariato.

E’ prevista la possibilità di professare la religione di appartenenza, con l’accesso dei ministri di culto indicati dal Ministero dell’Interno. Anche nella preparazione del vitto si deve tener conto delle prescrizioni delle diverse fedi. In molti istituti penitenziari, proprio la preparazione del cibo, in occasione di festività religiose quali la fine del Ramadan, diventa un’occasione di confronto e incontro tra le diverse componenti etniche.

Il carcere in concreto si rivela un vero e proprio laboratorio sociale, che anticipa alcuni fenomeni propri della vita esterna, quali la ricchezza e le contraddizioni insite nel multiculturalismo, alla ricerca continua di un equilibrio tra la sicurezza e il trattamento.

Ciò vale anche per la scelta del criterio di assegnazione nelle stanze detentive.
Spesso si verificano situazioni fortemente conflittuali proprio per le diverse abitudini alimentari, per gli orari di veglia e di riposo, per le differenze nella comunicazione non verbale (gestualità, tono della voce, prossemica).

Decidere di assegnare in una stanza detentiva i componenti in base alla loro nazionalità, se da un lato può sostenere il nuovo giunto nel primo difficile impatto col carcere, dall’altro può avere conseguenze negative, quali quelle di creare dei circuiti chiusi che rafforzano valori e sub culture devianti.

Oltre alla gestione intramurale, il problema di maggiore rilievo è rappresentato però dalla scarsa concessione di misure alternative, resa difficile dalla mancanza di legami familiari, di un lavoro, di una rete di riferimenti esterni.

Tale limite è vissuto come particolarmente discriminante dai detenuti stranieri, e rappresenta un ostacolo oggettivo nella progettualità trattamentale.

Come sottolineato dall’Avvocato Arturo Salerni, Presidente dell’Associazione “Progetto Diritti”, “Si viene di fatto a creare un diritto diversificato per gli stranieri, un doppio binario, anche in fase di esecuzione: a parità di pena da espiare rispetto al cittadino italiano vi è un surplus di sofferenza aggravato dal fatto che i periodi di detenzione diventano più lunghi spesso anche per mancanza di una difesa adeguata dovuta principalmente a ragioni economiche” (Quaderni Issp n. 12, p. 22, in corso di pubblicazione).

L’osservazione della personalità, punto di partenza per richiedere qualsiasi beneficio penitenziario, diventa particolarmente complesso nei confronti degli stranieri, anzitutto per la difficoltà di sapere leggere i comportamenti del detenuto astraendo dal proprio sistema di valori.

A ciò si aggiungono le incomprensioni linguistiche e la difficoltà di reperire i dati necessari per ricostruire la vita pregressa del detenuto ed effettuare una previsione per il suo futuro reinserimento.

Rispetto alle misure alternative più ampie, la semilibertà e l’affidamento in prova al servizio sociale, una interpretazione estensiva della normativa è stata offerta dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 7458 del 2006. “L’espulsione da eseguire a pena espiata e le opportunità trattamentali dirette a reinserire il condannato nella società non sono incompatibili posto che in un’ottica transnazionale la risocializzazione non può avere connotati nazionalistici, ma va rapportata alla collaborazione tra gli Stati nel settore delle giurisdizione penale. Occorre valutare in concreto la situazione del singolo condannato e le opportunità offerte da ciascuna misura, senza precluderla ad una categoria astratta”.

In seguito, la stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 78 del 2007 ha dichiarato illegittime alcune disposizioni dell’Ordinamento Penitenziario, ove interpretate nel senso che allo straniero irregolare sia in ogni caso precluso l’accesso alle misure alternative alla detenzione:  “la condizione soggettiva … del mancato possesso di un titolo abilitativo alla permanenza nel territorio dello Stato … di per sé non è univocamente sintomatica … di una particolare pericolosità sociale”. La condizione di straniero, in altri termini, non può e non deve comportare automaticamente un giudizio sfavorevole alla concessione di misure che consentano l’esecuzione della pena detentiva di fuori del carcere.
Tali orientamenti hanno una funzione di guida anche per chi opera quotidianamente nella realtà carceraria, resa ancora più difficile dal grave sovraffollamento, cercando di assicurare una comune dignità nelle condizioni detentive, e pari speranze nelle possibili alternative.

A cura di Alessandra Bormioli
Direttore del Servizio Studi e Ricerche
Istituto Superiore di Studi Penitenziari

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