L’Educatore Penitenziario Ruolo, competenze e significato dell’educatore penitenziario per adulti (seconda parte)
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A cura della dr.ssa Deborak Moccia, funzionario giuridico – pedagogico presso la Casa Circondariale Rebibbia Nuovo Complesso di Roma.
• L’attività di osservazione scientifica della personalità
• Il programma individualizzato di trattamento
• I colloqui
• Il sostegno culturale
• Il Consiglio di Disciplina
• I rapporti con la Magistratura e il Tribunale di Sorveglianza e altre attività
L’attività di osservazione scientifica della personalità
Il ruolo dell’educatore è fondamentale nell’attività del gruppo per l’osservazione scientifica della personalità dei detenuti ed internati di cui all’art. 13 o.p..
Il gruppo è presieduto dal direttore dell’istituto, ed è composto da educatore, assistente sociale, dipendenti dell’istituto che hanno svolto l’attività di osservazione e, in caso di necessità, dagli esperti ex art. 80 commi 2 e 4 o.p..
In tale ambito, l’educatore è incaricato di svolgere l’osservazione comportamentale di ciascun soggetto principalmente mediante il colloquio per individuare le problematiche del soggetto in relazione all’ambiente socio- familiare di appartenenza, valutare la capacità di formulare progetti concreti per il futuro e nel caso valutare le motivazioni che vi sono sottese in senso di atteggiamenti realistici, vittimistici, partecipativi, reattivi, costruttivi, di adesione passiva.
In previsione della costruzione di un programma trattamentale che tenga conto dei bisogni individualizzati del soggetto osservato, l’educatore potrà richiedere l’intervento di altri operatori specializzati, quali assistenti sociali, mediatori culturali, professionisti esperti ex art. 80 o.p., volontari…
Rispetto al primo colloquio conoscitivo di osservazione, l’educatore terrà conto dell’evoluzione e/o involuzione psicologica del soggetto al fine di aggiornare il programma trattamentale in base alle circostanze emerse dagli interventi multiprofessionali dei vari operatori che hanno condotto l’osservazione.
L’osservazione del soggetto ha la durata dell’intera detenzione, l’educatore deve conoscere e valutare l’atteggiamento che orienta la vita del detenuto per comprendere l’aderenza o meno da parte del soggetto rispetto alle offerte trattamentali offertegli dall’istituzione in linea con una visione unitaria di rieducazione e reinserimento sociale.
L’educatore cura la registrazione delle informazioni raccolte e periodicamente ne cura l’aggiornamento in funzione della cartella personale di cui al 4 comma dell’art. 26 reg. esec. a norma del quale tutti i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza e del Tribunale di sorveglianza di cui all’art. 14 ter e al capo VI del titolo I dell’ordinamento penitenziario sono comunicati alla direzione dell’istituto per annotazione nella cartella personale, mentre tutti provvedimenti relativi all’affidamento in prova al servizio sociale, al regime di semilibertà, alla detenzione domiciliare sono comunicati all’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna del luogo in cui viene eseguita la misura alternativa alla detenzione.
Su delega del direttore, all’educatore spetta la cura e gestione della cartella personale di cui agli artt. 13 o.p. e 26 reg. esec. per gli aspetti relativi alle attività di osservazione e di trattamento svolte e, in qualità di segretario tecnico del gruppo di osservazione, deve poter disporre di ogni documentazione concernente il caso da discutere in équipe per la redazione della relazione di sintesi con ipotesi trattamentale.
Il programma individualizzato di trattamento
L’educatore è il segretario tecnico dell’équipe (art. 29 comma 4 reg. esec.), in quanto a lui sono attribuite competenze organizzative e funzionali di collegamento tra i vari componenti il gruppo di osservazione e trattamento (G.O.T.) per lo scambio delle informazioni, della documentazione e degli atti di osservazione nonché a lui spetta il compito di aggiornare periodicamente i casi attraverso la revisione dei programmi già approvati dal Magistrato di Sorveglianza.
In tale ambito, l’educatore deve formulare il programma individualizzato di trattamento entro nove mesi dall’apertura dell’osservazione, all’inizio specificamente rivolta, con la collaborazione del condannato o internato, a desumere elementi per la redazione del medesimo sulla base della relazione di sintesi in cui sono indicate le risultanze raccolte dall’educatore dagli operatori del gruppo di osservazione.
All’educatore spetta il compito di prospettare in una visione unitaria gli interventi dei vari operatori condotti durante l’osservazione ed indicare le linee essenziali del trattamento rieducativo e di reinserimento sociale.
In generale, la relazione di sintesi si compone di una parte descrittiva delle esperienze di vita del soggetto prima del suo ingresso in carcere e gli atteggiamenti assunti dal soggetto rispetto alle attività trattamentali e di una seconda parte in cui si illustrano, motivandoli, i programmi rieducativi ritenuti adeguati rispetto alla prima parte del documento.
Quanto all’attività trattamentale, occorre precisare che, in generale, l’educatore svolge attività di cui all’art. 1 reg. esec. , individuali e di gruppo, coordinandosi con tutto il personale addetto alle attività di rieducazione.
In particolare, nei confronti degli imputati ed indagati in stato di custodia cautelare, a motivo della presunzione di non colpevolezza, si limita ad un’offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali, quali attività culturali, ricreative, di istruzione e formazione professionale; nei confronti dei condannati ed internati il suo intervento è nel senso della rielaborazione critica delle esperienze di reato e la realizzazione di nuove, pedagogicamente valide.
Per gli imputati, infatti, ai sensi dell’art. 1 reg. esec., l’educatore può offrire un’attività di sostegno e di aiuto per superare ostacoli personali che possano generare malessere e frustrazione conseguente all’ingresso in istituto e non già azione di rieducazione che presuppone l’accertata responsabilità penale.
Inoltre, in caso di imputati, indagati e soggetti sottoposti ad isolamento, l’educatore non può tenere colloquio (neppure di primo ingresso), salvo che l’autorità giudiziaria ne abbia disposto la revoca.
I colloqui con i detenuti sono di tre tipi (di primo ingresso, di osservazione, di sostegno) e rappresentano momenti importanti di conoscenza del detenuto nel corso dei quali è fondamentale instaurare un rapporto di fiducia che consenta al detenuto di sentirsi accolto dall’educatore.
Il contenuto dei vari colloqui è vario: dal far emergere i bisogni della persona e poter intervenire ponendo le basi per un dialogo con il quale intende aiutare il soggetto a fare luce su sé stesso, a dare speranza nel suo futuro, limitare il danno conseguente al lungo isolamento e preparando il detenuto al rientro nella comunità libera, recuperare le relazioni familiari dal trauma dell’ingresso in carcere.
In tale ambito, l’educatore utilizza comunicazione verbale e quella non verbale, laboratori autobiografici con finalità rieducativa rispetto alle difficoltà affettive, economiche, culturali e di progettualità futura.
L’Educatore è chiamato a riempire lo spazio vuoto ed opprimente del tempo dell’esecuzione della pena detentiva con attività di realizzazione ed integrazione della personalità, principalmente quelle lavorative, scolastiche, di formazione professionale, culturali, religiose, ricreative e sportive, di realizzazione ed integrazione della personalità.
Le attività trattamentali, pertanto, risultano utili per favorire il livello di socializzazione, riducendo aggressività e tensione, nonché per limitare l’atrofizzazione fisica e mentale dei detenuti, ma anche per far acquisire nuove competenze e maggiore autostima nel detenuto e porre le basi di un contatto diretto con la società esterna, in quanto si tratta di attività in cui è coinvolto personale esterno.
Per il sostegno culturale e l’impiego costruttivo del tempo libero, all’educatore spetta il compito di organizzare il servizio biblioteca di cui agli artt. 12 o.p. e 21 reg. esec..
In particolare, l’art. 27 o.p. prevede che un’apposita commissione, presieduta dal direttore dell’istituto, dall’educatore, dall’assistente sociale e dai rappresentai dei detenuti ed internati che lo coadiuvano per la tenuta delle pubblicazioni, per la formazione degli schedari, per la distribuzione dei libri e dei periodici e per le iniziative di diffusione culturale.
In tale ambito, l’educatore non è il bibliotecario che consegna e ritira libri.
La sua funzione è di curare l’organizzazione delle attività di biblioteca (e quelle trattamentali) mantenendo anche contatti con la società utili al reinserimento sociale.
Del resto, i colloqui con i detenuti, anche imputati ed indagati, sono finalizzati a sviluppare occasioni di incontri umani significativi perché nell’orientamento alla scelta di libri e pubblicazioni si tengano presenti gli interessi di tutta la popolazione detenuta a garanzia del pluralismo culturale.
L’educatore partecipa alla commissione per le attività culturali, ricreative e sportive prevista dagli artt. 27 o.p. e 59 reg.esec., in quanto il suo compito è quello di coinvolgere la popolazione detenuta in attività del tempo libero realizzate con la collaborazione, come nel servizio biblioteca, di rappresentanti di detenuti che dimostrino particolari attitudini ed abilità.
L’educatore svolge un ruolo essenziale anche in sede di Consiglio di disciplina, composto dal direttore che lo presiede, dal sanitario e dall’educatore, e che delibera sulle sanzioni disciplinari contestate al detenuto, il quale ha facoltà di essere sentito e di esporre personalmente le proprie discolpe.
L’educatore, incaricato di redigere il verbale dell’udienza, può offrire un contributo più approfondito per orientare le decisioni del Consiglio in senso pedagogico e responsabilizzare il soggetto dal non commettere ulteriori infrazioni.
Nei casi cui l’educatore si trovi al centro di tensioni che sorgono tra detenuti ai quali si contestano addebiti disciplinari e personale di Polizia Penitenziaria, egli deve saper operare una mediazione tra le ragioni del singolo e quelle della P.P. a riprova delle circostanze indicate nel rapporto disciplinare con quelle emerse in sede i contestazione degli addebiti.
La presenza dell’educatore all’interno del Consigli di disciplina può tranquillizzare i detenuti perché in lui possono confidare per la comprensione dei loro bisogni, mentre apparirebbe incomprensibile che egli non fosse presente nelle varie occasioni di vita penitenziaria.
I rapporti con la Magistratura e il Tribunale di Sorveglianza e altre attività
L’educatore cura i rapporti con la Magistratura e il Tribunale di Sorveglianza ai fini della trasmissione di atti o documenti, quali relazioni comportamentali, relazioni di sintesi, programmi trattamentali, necessari per decidere, con parere motivato, in ordine alla concessione, sospensione, revoca, rigetto delle istanze dei condannati in materia di misure alternative, permessi premio e liberazione anticipata.
In collaborazione con i mediatori culturali, l’educatore cura la gestione ed il trattamento dei detenuti stranieri, per cui è importante una conoscenza delle risorse esterne del territorio per attuare programmi di reinserimento sociale e lavorativo.
L’educatore partecipa alla commissione per il regolamento interno di cu all’art. 16 o.p., composta dal Magistrato di sorveglianza che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale e può avvalersi della collaborazione di esperti ex art. 80 o.p..
Regolamento interno che disciplina l’organizzazione del trattamento penitenziario dell’Istituto è approvato dal Ministro della giustizia ed un estratto del quale, insieme alle principali norme dell’ordinamento penitenziario e del regolamento d’esecuzione, è consegnato al detenuto al momento del colloquio di primo ingresso di cui all’art. 23 reg. esec..
L’educatore può effettuare il colloquio di primo ingresso, delegato dal direttore d’istituto, per iniziare la compilazione della cartella personale e fornire al detenuto le informazioni relative al trattamento penitenziario ed offrirà chiarimenti circa la possibilità di essere ammesso alle misure alternative, alla detenzione domiciliare e ad altri benefici penitenziari.
L’educatore partecipa alla commissione vitto di cui all’art. 9 o.p. su delega del direttore, cui per sorteggio è mensilmente designata una rappresentanza di detenuti ed internati per il controllo dell’applicazione delle tabelle, approvate con decreto ministeriale in conformità del parere dell’Istituto superiore della nutrizione e che devono essere aggiornate almeno ogni cinque anni, e la preparazione del vitto.
La presenza dell’educatore in tale ambito garantisce le prescrizioni di quantità e qualità del cibo per i detenuti anche di differente fede religiosa e richiedenti particolare regime dietetico nonché la somministrazione giornaliera dei tre pasti.
All’educatore spetta l’attività di coordinamento della partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa di cui all’art. 17 o.p, quali privati ed istituzioni o associazioni pubbliche o private.
Allo scopo di partecipare all’opera di sostegno morale dei detenuti ed internati ed al loro futuro reinserimento sociale, su proposta del Magistrato di sorveglianza, il direttore d’istituto può consentire che persone idonee all’assistenza ed all’educazione dei detenuti siano ammesse a frequentare la sede cooperando nelle attività culturali e ricreative dell’istituto medesimo (assistenti volontari di cui all’art. 78 o.p.).
L’intervento dell’educatore è qui delegato dal direttore d’istituto per un’attività di coordinamento degli operatori di cui agli artt. 17 e 78 o.p. e cui egli resta, in ogni caso, il responsabile finale della loro effettiva integrazione nello svolgimento dei programmi di trattamento.
Quanto ai soggetti ammessi la regime della semilibertà, l’educatore intraprende iniziative di contatto con l’ambiente esterno, normalmente attribuite al direttore, per l’inserimento lavorativo del soggetto assegnato in istituto.
Dott.ssa Deborak Moccia
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