Prime osservazioni sul Garante nazionale dei diritti dei detenuti

Scritto il 6/02/2014, 12:02.

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Prison life. Immagine di pubblico dominioIntroduzione

Dopo numerosi tentativi effettuati nelle passate legislature, si è finalmente concretizzata l’idea di istituire il “Garante nazionale delle persone detenute o private della libertà personale”, previsto e disciplinato dall’art. 7 del d.l. 146/2013, attualmente in fase di conversione in legge.

Senza addentrarsi in complesse questioni classificatorie, tanto la struttura quanto le attribuzioni di tale organo fanno ritenere che il legislatore di urgenza abbia voluto istituire un difensore civico di livello nazionale, specializzato nella tutela tecnica extragiudiziale dei diritti umani delle persone in stato di restrizione. I suoi interlocutori istituzionali, pertanto, saranno i soggetti, pubblici o privati, responsabili delle strutture nelle quali si dà esecuzione a provvedimenti in vario modo limitativi della libertà.

Anche alla luce della Convenzione di New York del 2002 contro la tortura e i trattamenti degradanti (recepita con l. 195/2012) che prevede, fra l’altro, l’istituzione di “meccanismi nazionali indipendenti di prevenzione della tortura a livello interno”, tale innovazione è stata accolta da commenti generalmente positivi.

Con queste brevi note si intende porre in evidenza alcuni aspetti problematici della sua, provvisoria, regolamentazione.

Caratteristiche strutturali

Le norme che disciplinano la struttura del nuovo ombudsman sono evidentemente ispirate dal comprensibile intento di evitare costi per l’erario.

In tale ottica, per i tre componenti dell’organo collegiale di vertice (nominati “previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del presidente del Consiglio… sentite le… commissioni parlamentari”) è esplicitamente esclusa la possibilità di percepire “indennità o emolumenti”. Quanto all’apparato servente, il Garante nazionale è istituito “presso il Ministero della giustizia” e si avvale di strutture, risorse e personale messi a sua disposizione da detto dicastero. Significativa, infine, è la previsione che la struttura e la composizione dell’unico ufficio posto alle dipendenze dell’ombudsman saranno determinate con decreto del Guardasigilli.

E’ chiaro, dunque, che si tratta di un organo dotato di limitata autonomia organizzativa, le cui effettive capacità operative dipenderanno dalle presumibilmente contenute possibilità del Ministero della giustizia di fornirgli uomini e mezzi.

Compiti e prerogative

Con riferimento alle funzioni, il problema principale consiste nella difficoltà di individuare un ambito di competenza esclusivo del Garante nazionale, tale da evitare sovrapposizioni con altri organi.

La questione si potrebbe porre sia nei confronti di quelle figure di raccordo fra carcere e comunità locali, generalmente denominate anch’esse “Garanti”, che diversi Enti territoriali hanno istituto indipendentemente da una regolamentazione nazionale; sia, e in maniera particolare, riguardo alle funzioni amministrative di controllo che la legge affida al Magistrato di sorveglianza e che la dottrina ricomprende nella categoria della “vigilanza generica”.

Infatti, ai sensi dell’art. 69 o.p., il M.d.S. “vigila sull’organizzazione degli istituti”, controlla che “l’esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti” e, all’esito di tali attività, prospetta “al Ministro [della giustizia] le esigenze dei vari servizi”.

Dette funzioni coprono una buona parte dell’area della competenza che il c. 5 attribuisce al Garante, il che non sembra rispondere a razionalità e comporta il rischio di dare luogo ad esiti contraddittori delle attività di controllo.

Pare, dunque, opportuna una più netta demarcazione delle sfere di competenza dei due organi, magari attribuendo in via esclusiva al Garante la c.d. vigilanza generica. I Magistrati, così sgravati di compiti amministrativi, potrebbero concentrare le loro energie sull’esercizio delle funzioni propriamente giurisdizionali che, lo si ricorda, vengono ampliate e meglio disciplinate dal d.l. in esame.

Problematica, infine, appare l’interpretazione del c. 5, lett. b), che attribuisce al Garante la facoltà di visitare senza autorizzazione – né preavviso – tutta una serie di strutture, pubbliche e private, nelle quali si trovano persone comunque sottoposte a limitazione della libertà personale. Da tale elenco sono escluse “le camere di sicurezza delle Forze di polizia”; a queste il Garante potrà accedere “previo avviso” e a condizione che la sua visita non arrechi “danno per le attività investigative in corso”.

Tralasciando ulteriori questioni, occorre segnalare che già ora, in base all’art. 67-bis o.p., tanto il Garante quanto tutte le altre autorità indicate dall’art. 67, c. 1, o.p. possono accedere senza limitazioni alle “camere di sicurezza”. Sembra, pertanto, opportuno, in sede di conversione in legge, provvedere ad un miglior coordinamento sul punto.

Francesco Picozzi

Pubblicato anche su L’ECO DELL’ISSP

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