Il pegno rotativo

Scritto il 6/02/2014, 12:02.

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Il pegno è, insieme all’ipoteca, un diritto reale di garanzia e, in quanto tale, è caratterizzato dalla assolutezza, intesa come tutelabilità erga omnes, dalla immediatezza, nel senso che per il suo esercizio non è necessaria la cooperazione di nessun altro soggetto e dalla inerenza, vale a dire l’opponibilità del vincolo a chiunque acquisti il bene da esso gravato.

Ai sensi dell’art. 2741 cod. civ., il pegno è una causa legittima di prelazione: infatti, esso attribuisce al suo titolare il potere di far espropriare e vendere il bene che ne forma oggetto, anche in pregiudizio dei terzi acquirenti, per soddisfarsi con preferenza sul ricavato.

Inoltre, sono caratteristiche del pegno la realità, l’indivisibilità e l’accessorietà.
La realità presuppone l’esistenza di un particolare rapporto tra il diritto e il bene.
Il pegno è indivisibile: il credito è garantito dall’intera cosa, anche se divisibile, senza che sia possibile circoscrivere il diritto ad una parte soltanto del bene. L’intero credito è garantito finché non sia integralmente estinto, per cui un adempimento parziale non intacca l’entità della garanzia.

Il pegno è accessorio: esso presuppone l’esistenza di un valido rapporto obbligatorio. Il pegno costituito a sostegno di un’obbligazione già estinta o di un’obbligazione naturale non è valido.

Possono formare oggetto di pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti ed altri diritti aventi ad oggetto beni mobili.

La staticità è un elemento strutturale tipico del pegno: secondo la legge, il bene che forma oggetto del diritto reale di garanzia è immutabile. Tuttavia, la rigidità delle previsioni normative in tal senso è stata attenuata dall’autonomia contrattuale privata, che ha consentito alle parti di stipulare negozi atipici, dando luogo a pegni anomali, nei quali la staticità risulta fortemente ridimensionata.

Infatti, spesso, nella prassi, viene apposta al pegno una clausola accessoria di rotatività, che consente al debitore di sostituire, nel corso del tempo, l’oggetto del pegno con un altro di uguale valore. Il pegno rotativo è ampiamente diffuso in materia di finanziamenti bancari garantiti da pegno su titoli del debitore.

La peculiarità del pegno rotativo è data dal fatto che la sostituzione avviene sempre in costanza del rapporto originario e non determina la nascita di un nuovo contratto di garanzia; di conseguenza, il diritto pegno decorre sempre dal momento dell’iniziale pattuizione.

La giurisprudenza riconosce pacificamente l’ammissibilità del pegno rotativo, a condizione, però, che le parti rispettino la disciplina fondamentale ed inderogabile fissata dalla legge (si veda, ex pluris, Cass. Civ. sent. 27 settembre 1999, n. 10685).

Al fine di limitare l’autonomia contrattuale e di tutelare la posizione debitoria, la Corte di Cassazione, con la sentenza 28 maggio 1998, n. 5264, ha individuato gli elementi in presenza dei quali le pattuizioni di rotazione sono ammissibili:

1) i beni offerti in sostituzione debbono essere effettivamente consegnati al creditore o al terzo designato;
2) la consegna deve risultare da atto scritto avente data certa, nel quale siano stati sufficientemente determinati i nuovi beni;
3) il valore dei beni sostitutivi non deve essere superiore a quello dei beni originariamente costituiti in pegno;
4) la stipulazione di rotazione deve prevedere i tempi e le modalità con le quali la sostituzione deve essere effettuata.

Avv. Chiara Fabrizi

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1 commento su “Il pegno rotativo”

  • 2 Gennaio, 2015, 13:53
    teodoro Monaco

    Anni addietro ho costituito in pegno BPT del valore nominale di Euro 120,000(prezzo di mercato all’epoc a circas Eur 89).Attualmente i titoli hanno un valore di Euro 115 ca e vorrei quindi venderli lasciando in garanzia il valore nominale di Euro 120 realizzando il plusvalore.
    Mi sembra di capire dalla sentenza della Cassazione che la cosa e’ possibile e la banca non puo’ rifiutarsi.Potete gentilmente confermarmi se la mia interpretazione e’ corretta?
    Grazie e buon anno

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