Garanzie di riservatezza solo per gli avvocati liberi professionisti
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Tra le varie sentenze recentemente uscite una ha attirato l’attenzione di chi scrive perché esterna il giudizio che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sugli Avvocati e sulle garanzie di segretezza ad essi riconosciute.
Stiamo parlando della sentenza C. giust. Ue, Sez. Grande, 14 settembre 2010 (C-550/07 P), che distingue tra Avvocati del Foro Libero e “Avvocati legati al cliente da un rapporto di impiego”, affermando che il requisito di indipendenza completa sussiste solo nel primo caso, sicché a nulla vale sostenere che anche per gli Avvocati c.d. “interni” – essendovi l’obbligo dell’iscrizione all’Ordine Forense Locale nonché il rispetto dei vincoli di natura professionale, che direttamente ne conseguono – debbano sussistere le stesse guarentigie previste per gli Avvocati del c.d. Foro Libero.
Proprio sulla base di questa distinzione, la Sez. Grande della Corte di Giustizia Ue ha affermato che il diritto alla riservatezza delle comunicazioni, legate alla strategia delle linee di difesa processuali, esiste ed è tutelato solo per gli “Avvocati Liberi”, ben potendo le Aziende o gli Enti essere obbligati alla ostensione degli atti (lettere, note ecc…) scritti dai propri Avvocati interni ed indirizzati ai dirigenti dei singoli uffici, rientrando ciò nel normale rapporto di impiego e non nel più specifico “diritto alla difesa del cliente”, che comporta il diritto al segreto professionale, con contestuale diritto alla riservatezza delle comunicazioni con il proprio assistito.
Il che comporta, inoltre, il potere per il difensore nominato in atti di opporre il divieto di accesso anche ai locali ove si svolge la propria attività, mentre – al contrario – analogo potere non spetta agli uffici delle Aziende e degli Enti, nei cui confronti venga emesso un ordine di consegna o di semplice ostensione ed accesso dei documenti aventi ad oggetto pratiche commerciali ed economiche nel cui fascicolo interno siano reperite comunicazioni provenienti dagli Avvocati c.d. dipendenti.
Avv. Marco Valerio Santonocito
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