Spese legali nel giudizio di ottemperanza

Scritto il 28/10/2013, 11:10.

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tar-lazioIl Tar Lazio con sentenza della sezione II° bis in data 03/6/2013 ha aggiunto qualche ulteriore precisazione in materia di spese e competenze da distrarsi in favore del difensore, allorché quest’ultimo agisca in sede di ottemperanza.

È ben noto che lo strumento del giudizio di ottemperanza, al fine di ottenere la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione di una decisione di condanna al pagamento di somme di denaro, emessa dai Giudici civili, è ora esplicitamente ammessa dagli articoli 112 e 114 del decreto legislativo 02/07/2010 n, 104.

Nella suddetta sentenza i Giudici del Tar Lazio preliminarmente hanno ribadito il principio oramai consolidato secondo il quale non solo le sentenze ma anche i decreti ingiuntivi emessi dai Giudici civili possono essere fatti eseguire coattivamente con lo strumento dell’ottemperanza, con l’unica condizione che il provvedimento giurisdizionale civile sia passato in giudicato (se sentenza) oppure divenuto inoppugnabile (se decreto ingiuntivo, come da fattispecie de quo).

Ma quello che ci interessa, più in particolare è che nello stabilire quali fossero le spese, gli onorari e le competenze spettanti al difensore costituiti in atti, il Collegio abbia ritenuto non valido lo strumento processuale del precetto ai fini della quantificazione. Questo perché – a tutt’oggi – la preventiva diffida ad adempiere con contestuale costituzione in mora non è più obbligatoria, ma meramente facoltativa e soprattutto l’atto di precetto non può sostituire la diffida, poiché quest’ultimo contiene un termine ad adempiere di soli 10 giorni entro cui l’Amministrazione intimata deve adempiere, mentre per la diffida in sede amministrativa il termine non può essere inferiore a 30 giorni.

Premesso quanto sopra i Giudici del Tar Lazio hanno voluto ribadire che con lo strumento dell’ottemperanza non possono essere richieste somme diverse ed ulteriori rispetto a quelle emerse e riconosciute nel corso del giudizio civile, da cui è scaturita la richiesta di esecuzione coattiva mediante lo strumento dell’ottemperanza al Tar.

Pertanto non sono dovute le spese, i diritti e gli onorari per l’atto di precetto.
Al difensore spettano solo e soltanto le voci inerenti le spese di registrazione, i diritti per esame del titolo, per consultazione, per richiesta copie e ritiro delle stesse, per notificazione ed esame relata notifica, oltre gli eventuali diritti di vacazione per i suddetti incombenti, se comprovati, null’altro è dovuto (sempre a giudizio del Tar Lazio) in quanto esulante dal sottostante giudizio civile fonte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato comunque inoppugnabile di cui si chiede esecuzione, tramite un nominando commissario ad acta.

Avv.  Marco Valerio Santonocito

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