Le modifiche apportate al codice di Procedura civile in materia di appello

Scritto il 12/11/2012, 01:11.

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Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134

 

SOMMARIO: 1. Nuove ipotesi di inammissibilità dell’appello (artt. 342, 348-bis, 348-ter, 383, 434, 436-bis, 447-bis c.p.c.). 2. Limitazione alla produzione di prove (art. 345 c.p.c.).

1. Nuove ipotesi di inammissibilità dell’appello (artt. 342, 348-bis, 348-ter, 383, 434, 436-bis, 447-bis c.p.c.)

Le nuove ipotesi di inammissibilità dell’appello contemplate dal c.d. “decreto sviluppo” (d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla l. 134/2012) si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 11 agosto 2012, ossia a partire dall’11 settembre 2012.

In primo luogo, a tenore dell’art. 342 c.p.c., si onera l’appellante di “motivare” l’appello indicando – a pena di inammissibilità:

1) le «parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado»;

2) «l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».

L’innovazione trasforma il precedente orientamento giurisprudenziale in un requisito di contenuto [e] forma dell’atto introduttivo capace di determinarne l’inammissibilità che, a differenza della fattispecie prevista dagli artt. 348 -bis e -ter, verrà dichiarata con sentenza.

Importantissime le modifiche apportate con i nuovi artt. 348-bis e ter c.p.c.: si introduce un vero e proprio “filtro” per la proposizione dell’appello ancorato ad un requisito del tutto incerto, individuato nella non «ragionevole probabilità di accoglimento» dello stesso.

Il giudice d’appello ne dichiarerà l’inammissibilità con ordinanza, spogliandosi della causa.

In tal caso, la decisione di primo grado sarà ricorribile per cassazione.

Se l’impugnazione sarà considerata fondata, al contrario, la controversia verrà trattata more solito senza bisogno di assumere provvedimenti intermedi.

In caso di accoglimento dell’impugnazione da parte Suprema Corte, la causa proseguirà secondo le norme del giudizio di rinvio (art. 383).

Il nuovo “filtro” non trova applicazione quando:
a) l’appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all’articolo 70, primo comma (intervento obbligatorio del pubblico ministero);
b) l’appello è proposto a norma dell’articolo 702-quater (controversia decisa secondo le forme del procedimento sommario di cognizione).

2. Limitazione alla produzione di prove (art. 345 c.p.c.)

Limitativa dell’appello è la modifica apportata al terzo comma dell’art. 345 c.p.c. con riferimento alle nuove prove ammissibili.
Viene soppressa la possibilità per il collegio di ammettere i nuovi mezzi di prova e i documenti ritenuti «indispensabili ai fini della decisione della causa», con la conseguenza che l’unico margine per l’integrazione probatoria risulta affidato alla ricorrenza del caso fortuito o della forza maggiore.

Avv. Andrea Pontecorvo

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