Definizione liti fiscali pendenti

Scritto il 25/10/2011, 09:10.

LINK TO: Fisco e Finanza

Termine per chiudere la partita con il fisco: 30.11.2011

Ai sensi dell’art. 39, comma 12 D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, è stata introdotta la possibilità di definire i contenziosi fiscali pendenti, alla data del 1 maggio 2011, dinnanzi agli organi giurisdizionali.

Oltre all’importanza che riveste questa data, ci sono altri requisiti essenziali che dovranno essere rispettati:

1) il valore della lite non deve essere superiore ad Euro 20.000,00;

2) che la controparte sia l’Agenzia delle Entrate (non sono definibili i tributi locali e previdenziali).

Pertanto, sono definibili gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione. Sono escluse, invece, il rifiuto espresso o tacito del rimborso dei tributi, diniego/revoca agevolazioni, avvisi di liquidazione, ingiunzioni e ruoli, omessi versamenti di tributi a seguito di cartelle di pagamento ai sensi degli artt. 36 bis e ter DPR 600/73 e art. 54 DPR 633/72 se hanno esclusivamente funzione riscossiva.

Per valore della lite si intende l’importo dell’imposta al netto di sanzioni ed interessi. Se la controversia riguarda solo le sanzioni, l’importo da versare per la definizione si calcola su queste.

Le liti fiscali pendenti possono essere definite pagando con il Mod. F24 (codice tributo 8082) entro il 30.11.2011:

a) Euro 150,00 valore lite non superiore ad Euro 2.000,00;

b) 10% valore lite se l’Agenzia risulta soccombente nell’ultima o unica pronuncia;

c) 50% valore lite se il contribuente risulta soccombente nell’ultima o unica pronuncia;

d) 30% valore lite se la stessa è ancora pendente in Commissione Tributaria Provinciale.

Nel caso di pagamento in misura inferiore rispetto al dovuto, se l’errore è scusabile, sarà consentito il pagamento della differenza, entro 30 giorni, dalla richiesta dell’Ufficio.

Se è già stata fissata la data di trattazione, il contribuente deve dichiarare di volersi avvalere della presente definizione.

Inoltre, entro il 31.03.2012 (posticipato al 02.04.2012 visto che il 31.03 cade di sabato) dovrà essere presentata telematicamente la domanda di definizione.

Ivano Laurenzi, C.d.L.

Articoli correlati:

Scrivi un commento

Divertirsi imparando

Iniziative sociali in zona Tribunale

Iniziative sociali in zona Tribunale. Roma, quartiere Prati. Partirà dal mese di marzo prossimo, presso i locali della Parrocchia di Santa Lucia, sita... [Continua]

Corso personalizzato per la preparazione al Nuovo Esame di Avvocato

iscrizioni aperte

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso personalizzato per la preparazione al prossimo Esame di Avvocato 2015/2016. Il corso offre una preparazione... [Continua]

Il Nuovo Esame di Avvocato

Riforma del 2012 (art. 46 Legge n. 247/2012)

La riforma del 2012 (art. 46 Legge n.247/2012) ha introdotto importanti modifiche all’esame di abilitazione all’esercizio alla professione di Avvocato. Dalla... [Continua]

Recente sentenza sul legittimo impedimento

Corte di Cass. Pen. n. 32949/2012

Costituisce legittimo impedimento a comparire in udienza il diritto del difensore di poter partecipare al funerale di un suo prossimo congiunto rappresentando... [Continua]

Attiva i riferimenti normativi con il Parser Normativo

Scarica da www.normattiva.it il software che trasforma in link i riferimenti normativi contenuti in un testo giuridico

Per attivare i riferimenti normativi in un testo è possibile utilizzare il Parser Normativo, scaricabile dal sito NORMATTIVA “il portale della legge... [Continua]

Milano. Chiusura Uffici dell’Ordine degli Avvocati di Milano e della Fondazione Forense

24 dicembre 2012 e 31 dicembre 2012

Gli Uffici dell’Ordine degli Avvocati di Milano e della Fondazione Forense di Milano resteranno chiusi nei giorni 24 e 31 dicembre 2012. Si segnala che: –... [Continua]