Il lavoratore subordinato
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Tra i vari rapporti lavorativi, il lavoro subordinato è senza dubbio il più diffuso.
Come sancito dall’art. 2094 del Codice Civile, il prestatore di lavoro subordinato è colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. In realtà, il datore non deve essere per forza un imprenditore: infatti, come stabilito dall’art. 2239 del Codice Civile, la disciplina si applica anche ai “rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all’esercizio di un’impresa”.
Il lavoro subordinato si articola in varie tipologie (a tempo indeterminato, a tempo determinato, apprendistato, formazione, part-time, interinale, job sharing, a domicilio) che possono essere suddivise in due categorie principali: 1) la subordinazione ‘tecnico-funzionale’; 2) la subordinazione ‘in senso stretto’.
La prima, anche detta ‘eterodirezione’ (ex art. 2094 c.c.) consiste nella sottoposizione dei prestatori di lavoro alle direttive del datore di lavoro cui spetta di determinare le modalità di esplicazione dell’attività lavorativa (art. 2086 c.c.), entro i limiti fissati dalla legge e dal contratto collettivo a tutela della personalità e della dignità del lavoratore, come previsto dagli artt. 35 e 41 della Costituzione.
La seconda, ovvero la subordinazione ‘in senso stretto’, proposta in vista dei crescenti margini di autonomia che hanno anche i lavoratori subordinati, consiste nell’estraneità del lavoratore subordinato sia dall’organizzazione produttiva in cui è integrata la prestazione, sia dal risultato della stessa.
Affinché vi sia un rapporto di lavoro subordinato, da un lato il datore di lavoro, mediante retribuzione, fa eseguire ad altri un lavoro sotto le proprie direttive; dall’altro, il prestatore di lavoro, dopo aver dimostrato capacità psico-fisiche e idoneità tecnica, si obbliga, in cambio di retribuzione, a collaborare prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro.
Entrambi (datore di lavoro e lavoratore), inoltre, devono essere parte integrante di un contratto individuale e oneroso, con cui le parti si accordano per operare uno scambio tra renumerazione e lavoro. La sua forma, in genere, è libera (quindi può essere anche orale), ma in determinati casi è prevista la forma scritta.
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