Dichiarazione autenticata: Legge sulla Stampa

Scritto il 15/06/2011, 03:06.

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Com’è noto, affinché un periodico possa esser pubblicato, è necessaria la registrazione in Tribunale.

L’articolo 5 della Legge sulla Stampa (legge 8 febbraio 1948 n. 47) precisa che tra i documenti da depositare in cancelleria deve esserci  “una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla cui risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l’impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione”.

In merito all’autentica delle firme, sorge spontanea una questione: come si concilia questa norma risalente a più di mezzo secolo fa con l’art. 21, del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445?

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ARTICOLI

Art. 5 (Registrazione), legge 8 febbraio 1948 n. 47
Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l’impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;
2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4;
3) un documento da cui risulti l’iscrizione nell’albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull’ordinamento professionale;
4) copia dell’atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l’iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.
Il registro è pubblico.
Art. 21 (Autenticazione delle sottoscrizioni), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
1. L’autenticita’ della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonche’ ai gestori di servizi pubblici e’ garantita con le modalita’ di cui all’art. 38, comma 2 e comma 3.
2. Se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ e’ presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l’autenticazione redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l’autenticazione e’ redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione e’ stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identita’ del dichiarante, indicando le modalita’ di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonche’ apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio.

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1 commento su “Dichiarazione autenticata: Legge sulla Stampa”

  • 19 Settembre, 2012, 17:49
    Leggeweb

    Aggiornamenti in merito alla registrazione in Tribunale di un periodico: non è più necessaria l’autentica delle firme del proprietario e del direttore responsabile, poiché vale la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445).
    Inoltre, in merito alle ‘semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni’ si legga l’art. 3 bis della L. 16/07/2012, n. 103 di conversione del d.l. 18/05/12, n. 63 “Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni). – 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall’articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l’offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati”. (G.U., Serie Generale, n. 168 20/07/12)

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