Dipartimento Penitenziario Condannato al risarcimento del danno per lesione alla dignità umana – Intervista a Mauro Palma, presidente CPT

Scritto il 26/10/2011, 06:10.

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A settembre, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha condannato il Dipartimento Penitenziario a risarcire il danno per lesione della dignità umana a favore di un detenuto tunisino costretto a dividere, con altre due persone, una cella di circa 11 m² con una sola finestra e un bagno cieco.

Intervistiamo il Prof. Mauro Palma, Presidente del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT).

Per la prima volta, il Dipartimento Penitenziario ha dovuto risarcire un detenuto del danno da lesione della dignità umana. Qual è la sua opinione sul caso di Lecce?

Il caso di Lecce è importante come segnale più che come via da percorrere. Infatti, non possiamo pensare che un problema che riguarda anche obblighi amministrativi – garantire condizioni decenti – sia risolto per via giudiziaria e con ricorsi individuali. Il caso tuttavia segnala un punto: condizioni di detenzione irrispettose della dignità delle persone contrastano con obblighi dello Stato sanciti a livello interno e assunti a livello internazionale e lo espongono alla possibilità di essere sanzionato. E qui c’è una sentenza precedente della Corte Costituzionale tedesca [sentenza 9 marzo 2011, 1 BvR 409/09 n.d.r.] che va nella stessa direzione. La Corte ha sancito che non può esservi irresponsabilità relativa alla conseguenza degli atti prodotti; pertanto, quando il Giudice applica la misura della reclusione in carcere è tenuto ad accertarsi delle condizioni in cui la persona sarà detenuta, perché tale omissione esporrebbe lo Stato a possibili sanzioni. Invita, quindi, a posporre l’esecuzione di una sentenza qualora al condannato non sia possibile assicurare condizioni detentive adeguate.
Gli Stati, infatti, sono vincolati dall’articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [CEDU, firmata a Roma il 04/11/1950 n.d.r.] secondo cui “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”. Questo è un divieto assoluto, non derogabile in alcuna circostanza, e se un detenuto ritiene di essere stato sottoposto a trattamenti inumani o degradanti potrà adire la Corte Europea dei diritti dell’uomo. Tanto per fare un esempio, nel 2009 l’Italia è stata condannata dalla Corte [sentenza del 16/07/09, ricorso n. 22635/03, n.d.r.] sulla base di un ricorso di un detenuto bosniaco, Izet Sulejmanovic, a pagare 1.000 € di risarcimento perché questi era stato detenuto in una situazione sovraffollata, con uno spazio individuale inferiore a 3 m².
Nel caso di Lecce, però, c’è qualcosa in più rispetto alla sentenza della Corte tedesca perché il magistrato di sorveglianza, nell’esercizio del suo potere di supervisione, ha valutato che le condizioni in cui la persona era detenuta ricadevano nella definizione di condizioni inumane e degradanti e conseguentemente ha condannato l’Amministrazione penitenziaria a risarcire il danno. In questo caso ha agito come meccanismo interno che ha fatto proprie le valutazioni della Corte di Strasburgo e, stabilendo un rimedio, evita il ricorso a essa.

La situazione delle carceri in Italia non è omogenea. Cosa pensa a riguardo?

Che il progetto detentivo vari a seconda del territorio non va letto solo come segno negativo perché è anche un indicatore di vitalità.
Detto questo, a tutti devono essere garantite condizioni materiali dignitose e un regime di detenzione corrispondente alla finalità rieducativa che la Costituzione assegna alla pena. Esistono, inoltre, gli standard europei che garantiscono omogeneità di base. Ciò che deve essere rigorosamente salvaguardato è il concetto di pena limitato alla privazione della libertà, senza ulteriori aggravi: si va in carcere perché si è puniti, non per essere là puniti. Ma quel tempo sottratto alla vita libera deve essere utilizzato per seguire una linea progettuale – che noi chiamiamo ‘trattamento di rieducazione’ – e non semplicemente per ‘stare alloggiati’. È chiaro, tuttavia, che in carceri sovraffollate il percorso rieducativo viene a essere meramente teorico.

Che soluzioni si potrebbero trovare per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri?

Alcuni anni fa, in alcuni paesi nord-europei, sono state introdotte delle liste di attesa: in caso di sovraffollamento, i condannati iniziano a scontare la pena quando si libera un posto. Si tratta di un’ipotesi che qualche Stato piccolo è riuscito ad attuare.
In Italia, però, non potremmo mettere in attesa 20 mila persone. Per l’Italia, le soluzioni vanno trovate a livelli diversi: alcune sono a livello legislativo di lungo periodo, altre sono a livello legislativo di breve periodo, e altre ancora sono, invece, a livello amministrativo gestionale e possono essere trovate subito. Andiamo per ordine. Una soluzione a lungo periodo è quella di prevedere, già nel codice penale, punizioni di tipo alternativo e togliere l’attuale unicità della pena detentiva: a volte un lavoro socialmente utile è più efficace della detenzione. Qui si apre però l’annoso tema del nuovo Codice penale.
Altre soluzioni legislative possono essere attuate, invece, in medio periodo. Sono state approvate negli ultimi anni alcune leggi che hanno fatto crescere fortemente i numeri del carcere. Ne cito 2 e mezza. La prima è la legge sulle droghe che penalizza il consumo (non sto parlando dello spaccio, ma di detenzione e consumo) e porta in carcere un numero notevole di tossicodipendenti anche per periodi molto brevi. La legge sulle droghe va sicuramente rivista, anche perché la linea rigidamente proibizionista non ha determinato una riduzione del problema della droga, né in Italia né in altri Paesi. La seconda legge su cui intervenire è la cosiddetta legge Cirielli. Questa, infatti, se da un lato ha facilitato la prescrizione di alcuni reati che interessano particolari settori, dall’altro ha determinato che ai recidivi siano stretti i cordoni per accedere alle misure alternative; quindi, per i reati più frequenti, che io chiamerei “di strada”, le misure alternative vengono applicate in modo molto limitato perché commessi da soggetti fortemente recidivi e questi si ritrovano tutti in carcere. La terza legge è quella sull’immigrazione che ha introdotto il reato di clandestinità, ma i cui effetti sono stati ora attenuati dalla falcidia della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ne ha dichiarato la non conformità con le norme comunitarie.
La terza soluzione sono i provvedimenti di tipo amministrativo. Le misure alternative dovrebbero tornare a essere tappe di un percorso verso il ritorno alla società e non mere attenuazioni della pena; esse dovrebbero essere utilizzate in modo più esteso. Occorre renderle più agili, più effettive e di contenuto più leggibile anche all’esterno: del resto, i dati dimostrano che le persone che tornano alla società, dopo un percorso di misure alternative alla detenzione, sono quelle meno a rischio di recidiva.

L’applicazione dell’articolo 41-bis (Legge sull’ordinamento penitenziario del 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche), c.d. carcere duro, può essere una causa di non omogeneità del trattamento detentivo negli istituti penitenziari in cui viene applicato?

Le sezioni di massima sicurezza del 41-bis sono presenti in circa tredici istituti in Italia. Ci sono, tuttavia, due modi di gestire un carcere in cui c’è la sezione del 41-bis: se si fa centro sulla specialità e da là si attenuano le misure nelle altre sezioni, si avrà di fatto un carcere duro per tutti; se la centralità è posta sulla normalità e da questa si attuano misure più restrittive per i sottosistemi speciali, si avrà una dinamica diversa. Quindi, anche il 41-bis non è uguale dappertutto, nel senso che risente dell’una o dell’altra impostazione.
Uno dei problemi che ci viene più volte sollevato è se il 41-bis sia un trattamento inumano e degradante. Noi, come organismo del Consiglio d’Europa, abbiamo un atteggiamento non di esclusione a priori di un regime di massima sicurezza, finché questo è finalizzato a interrompere la catena di comunicazione e comando tra detenuti appartenenti all’organizzazione criminosa, siano essi esterni o interni al carcere. Le misure che sono finalizzate a questo, a nostro parere, sono legittime anche se dure. Quando, invece, una misura non è qualificabile da questo punto di vista, allora, per noi è inaccettabile. Per esempio, la Corte di Strasburgo ha sentenziato una violazione dell’articolo 3 (trattamento inumano e degradante) nella sistematica perquisizione corporale dei detenuti di una sezione speciale olandese, dopo i colloqui con i familiari, poiché questi avvenivano attraverso un vetro totale che non permetteva alcun contatto fisico [sentenza del 4 maggio 2003, caso Lorse e altri v/ Olanda, ricorso n. 52750/99, n.d.r.]. È chiaro che questa misura non era volta a impedire che il detenuto ricevesse oggetti dal familiare, ma era una misura di per sé afflittiva ed è per questo che è stata sanzionata.

Lo stato italiano potrebbe essere condannato perché non rispetta gli standard qualitativi?

Negli ultimi tre anni, lo Stato italiano è stato condannato due volte per questioni attinenti al carcere. Inoltre, è stato spesso sottoposto a pressanti raccomandazioni affinché gli istituti detentivi rispettino gli standard qualitativi ed estendano ovunque alcune buone pratiche rilevate. Si è detto, infatti, che la situazione carceraria in Italia è molto poco omogenea. Conosco percorsi detentivi positivi: per alcuni aspetti, quello nel carcere di Rebibbia nuovo complesso, certamente il carcere di Bollate vicino Milano, la cui realtà è considerata d’avanguardia, mentre dovrebbe essere vista come normalità coerente a quanto enunciato nell’Ordinamento penitenziario, o anche nell’impostazione della direzione del carcere di Torino. Poi, vi sono altre situazioni che sembrano una ‘warehouse’ [magazzino, n.d.r.], un posto dove le persone aspettano soltanto che passino i giorni. In Italia non è affatto indifferente scontare la pena in un carcere invece che in un altro.

Che ruolo svolge il Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) nella tutela dei diritti del detenuto?

Il Comitato si occupa della privazione della libertà in senso ampio: il carcere è solo una delle aree di nostro interesse.
L’organismo comprende ben 47 Stati, tutti quelli del Consiglio d’Europa, che hanno ratificato la “Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti”. Si tratta dell’Europa geografica – solo la Bielorussia ne è esclusa perché esegue condanne alla pena capitale. Ne fanno parte Paesi come la Russia, la Turchia, le Repubbliche caucasiche; non solo i 27 dell’Unione Europea.
Il CPT organizza visite di due tipi: visite periodiche, circa dieci-dodici l’anno e visite ad hoc, richieste dalle circostanze, in un numero attorno a dieci l’anno. Il Comitato ha pieno e illimitato accesso a luoghi, documenti e persone, che può interrogare in privato anche in luoghi decisi dal Comitato, per evitare di esporre a pericolo di ritorsione coloro che forniscono informazioni.
Naturalmente, i membri del Comitato – uno per ogni Paese – sono tenuti alla riservatezza.
Una visita si conclude con un primo feedback dato alle autorità nazionali e avvia il dialogo con esse. Viene, inoltre, stilato un Rapporto che contiene le raccomandazioni e che è inviato al governo dello Stato visitato.
Il Comitato non può pubblicare il Rapporto se non dietro richiesta del governo nazionale, che spesso dà il via libera alla pubblicazione quando sono pronte le sue risposte ai rilievi e alle raccomandazioni che il Rapporto contiene. Tuttavia, se le raccomandazioni non vengono soddisfatte e gli illeciti reiterati, o se lo Stato dà informazioni false, si avvia una speciale procedura prevista nella Convenzione (art. 10 § 2 del Trattato) che porta, con una speciale modalità di voto (devono essere d’accordo i due terzi dei membri del Comitato), a rompere la segretezza e fare un public statement.
Gli Stati, di solito, per evitare di ricevere questa ‘sanzione’ del public statement, preferiscono prendere provvedimenti. Solo sei volte, nei ventidue anni di attività si è giunti a rompere la segretezza: public statements sono stati fatti due volte relativamente alla Turchia, tre alla Russia, rispetto alla situazione cecena e quest’anno, per la prima volta, rispetto a uno stato dell’Unione europea, la Grecia, soprattutto per la condizione di detenzione dei migranti nella regione di Evros, al confine con la Turchia (basti dire che abbiamo trovato 146 persone ristrette in 110 m² con un solo gabinetto, e senza accesso all’aria) (Cfr. il public statement della Grecia di quest’anno sul sito www.cpt.coe.int).
La ‘sanzione’ è una misura estrema, quindi, a cui si spera sempre di non dovere arrivare.

Mb. A.

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