L’autotutela che spesso… non tutela

Scritto il 12/11/2012, 02:11.

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Anche se poco pubblicizzato, l’Agenzia delle Entrate ha messo a punto un progetto di semplificazione del linguaggio fiscale (c.d. lotta al burocratese) per rendere più chiari ai contribuenti gli adempimenti richiesti. Lodevole lavoro ma che spesso, a causa della complicazione insita nel singolo adempimento, difficilmente si riesce a trasformare parole complicate in semplici e comprensibili.

Oggi mi soffermerei sull’Istituto dell’istanza di autotutela che, in sintesi, si tratta di una richiesta effettuata dal contribuente all’Agenzia delle Entrate per richiedere l’annullamento di una richiesta illegittima per un evidente errore da parte dell’Ufficio o per mancanza di acquisizione dati. Con il presente intervento, sono stati eliminati dal modello tutti i riferimenti normativi indicati in precedenza ed evidenziati tutti gli atti annullabili.

Personalmente non vedo nessuna utilità in questa modifica per due ragioni: primo perché vorrei sapere quante persone sono andate a leggersi la normativa prima di compilare un’istanza di autotutela e secondo per il semplice fatto che gli atti annullabili sono già comunicati dagli impiegati dell’Ufficio oppure su internet. Quindi non si può parlare di semplificazione.

Invece sarebbe stato fondamentale affrontare argomenti importanti quali il tempo entro cui l’Ufficio dovrebbe rispondere alle istanze presentate: sospensione dei termini per presentare il ricorso. In merito al primo punto, faccio presente che spesso le pratiche non riescono ad essere evase entro il termine per proporre ricorso (60 giorni dalla notifica dell’atto contestato).

Quindi capita che si aspetta inutilmente una risposta con il rischio di dover predisporre il ricorso in fretta e furia per impugnare una cartella palesemente illegittima, rischiando la mancata contestazione con tutte le conseguenze del caso.

Invece il legislatore avrebbe dovuto concedere all’ufficio, ad esempio, un termine di trenta giorni per rispondere all’istanza del contribuente, motivando l’eventuale diniego, responsabilizzando coloro che sono addetti alla verifica. In merito, invece, al secondo punto la previsione di sospendere i termini per proporre ricorso, sarebbe stato giusto prevederla in quanto l’inerzia dell’Ufficio, non può essere addossata al contribuente.

Oggi molto spesso si parla di spirito di collaborazione e buona fede tra Uffici e contribuenti, e proprio per questo occorre dare trasparenza non solo nel linguaggio, ma anche nel concreto per evitare frizioni che, molto spesso, sono alla base del cattivo rapporto con l’Agenzia delle Entrate dove gli impiegati si impegnano e applicano la legge e, quindi, non hanno nessuna colpa se un procedimento è normativamente sbagliato.

Dott. Cdl. Ivano Laurenzi

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