Osservazione e trattamento penitenziario

Scritto il 28/10/2013, 11:10.

LINK TO: Penale

d_mocciaL’osservazione scientifica della personalità del detenuto precede e si sviluppa parallelamente al trattamento penitenziario delineato dal legislatore della riforma del 1975, in quanto risponde al principio della individualizzazione del trattamento che è attuato sulla base delle esigenze di tipo psico-socio-pedagogico che possono prospettarsi nel corso dell’esecuzione per l’attuazione del relativo programma rieducativo.

In ambito osservativo, i diversi operatori penitenziari ed esperti ex art. 80 o.p., ciascuno in base alle specifiche competenze, rilevano i bisogni di ciascun individuo connessi alle eventuali carenze fisio-psichiche, affettive, educative e sociali e le altre cause del disadattamento sociale nonché la riflessione sul reato commesso e sulle conseguenze anche rispetto alla vittima e costruiscono un programma rieducativo finalizzato al reinserimento sociale del condannato i cui risultati sono periodicamente aggiornati ed integrati o modificati secondo le esigenze che possono prospettarsi nel corso dell’esecuzione.

Nel termine di 9 mesi dall’esecuzione penale l’osservazione scientifica della personalità viene ad articolarsi in un’attività qualificata d’intervento in ambito sia intramurario in base alle specifiche competenze dei vari operatori interessati al caso sia in ambito extramurario a cura del funzionario della professionalità di Servizio Sociale (ex assistente sociale) dell’Ufficio dell’Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia incaricato dall’educatore di svolgere l’indagine socio-familiare in cui sono riportati i dati socio-amnestici e le disponibilità abitative e lavorative esterne, l’eventuale percorso presso Comunità Terapeutiche e Ser.T..

L’educatore, in qualità di segretario tecnico dell’équipe (composta dal direttore, educatore, assistente sociale U.E.P.E., il rappresentante di Polizia Penitenziaria e può essere integrata da altre figure quali gli esperti ex art. 80 o.p.) ai sensi di cui all’art. 29 o.p. ha il compito di tenere ed aggiornare i dati raccolti dagli operatori penitenziari intervenuti sul caso ed a lui spetta la redazione della “relazione di sintesi” in cui sono riportati gli elementi tratti durante il periodo di osservazione, quali la storia personale del soggetto, la percezione della propria situazione reale e contingente, la sua progettualità e la comprensione delle sue intenzioni, le disponibilità offerte dal sistema penitenziario e la congruità dei riferimenti esterni per la praticabilità del suo reinserimento sociale. Nel documento di “sintesi” l’équipe costruisce un’ipotesi trattamentale da trasmettere al Magistrato di Sorveglianza con la previsione di ammettere il detenuto alle misure alternative, al lavoro all’esterno ex art. 21 o.p., al regime di semilibertà di cui agli artt. 48 – 50 o.p. ovvero per la formulazione del parere per la concedibilità di permessi premio ai sensi di cui all’art. 30 ter o.p..

Il programma di trattamento individualizzato viene approvato con decreto da parte del Magistrato di Sorveglianza che, qualora ravvisi elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato (o dell’internato), lo restituisce con osservazioni, al fine di una nuova formulazione ai sensi del’art. 69 co.5 o.p..

Per il principio di presunzione di non colpevolezza sancito dall’art. 27, comma 2, Cost. richiamato dall’art. 1, comma 5, o.p. la posizione dei detenuti rispetto al trattamento penitenziario tiene conto del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, poiché per i condannati definitivi e per gli internati il trattamento rieducativo si concretizza in un’attività tesa a promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti personali e delle relazioni familiari che sono di ostacolo ad una partecipazione sociale (art. 1, comma 2, reg. esec.), mentre per gli imputati e per la persona sottoposta alle indagini, in quanto compatibili (art. 1, comma 3, reg. esec.) esso si sostanzia nell’offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.

Evidente il carattere “non impositivo” delle attività e degli interventi previsti dalla normativa penitenziaria nei confronti degli imputati (indagati) di partecipazione volontaristica del soggetto e che ritroviamo anche nell’adesione al trattamento rieducativo da parte dei condannati e internati di cui all’art. 13 co.4 o.p. e art. 27 co.3 Cost..

Quanto al contenuto del trattamento rieducativo si deve tener conto che per i condannati e gli internati esso si concretizza sia nell’offerta di interventi prevista per gli imputati all’art. 1 co. 1 reg. esec. sia in un’attività più penetrante ed incisiva di rieducazione tesa a “promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti personali nonché delle relazioni familiari di ostacolo ad una partecipazione sociale (art. 1, co. 2, reg. esec.)”. Rispetto all’attività rieducativa, infatti, si presuppongono note delinquenziali da rimuovere al fine del reinserimento sociale del condannato accertate e dichiarate dall’intervenuta sentenza definitiva di condanna.

Nei confronti del detenuto – imputato (tra cui sono compresi anche le persone sottoposte ad indagini in stato di custodia cautelare ai sensi di cui all’art. 61 c.p.p.) è precluso l’esercizio di un’azione invasiva sulla personalità con interventi penetranti, soprattutto quelli di contenuto psicologico, che contraddistinguono, invece, le modalità d’indagine praticate nei confronti dei condannati e degli internati. In aderenza al principio di non colpevolezza, agli imputati viene garantito il pieno rispetto del diritto di difesa per cui possono ricevere un’attività di sostegno da parte degli operatori penitenziari rispetto ai loro bisogni personali. Possiamo ritenere che anche per gli imputati si venga ad instaurare un trattamento penitenziario di tipo “educativo” in quanto l’educatore ai sensi dell’art. 82 co. 2 o.p., ove consentito, svolge attività educative anche nei loro confronti, salvo il caso di situazioni di emergenza di cui all’art. 41bis o.p. per cui si sospende l’applicazione delle ordinarie regole di trattamento.

Tenuto conto che il trattamento penitenziario tiene conto dei bisogni individuali e non tralascia quelli che altrimenti resterebbero privi di ogni opportunità utile a contrastare gli effetti negativi della detenzione, per gli imputati sottoposti a misure privative della libertà, il trattamento consiste in una libera scelta del soggetto alla fruizione degli elementi del trattamento penitenziario.

Il trattamento previsto per gli imputati all’art. 15 co. 2 o.p. consiste nell’offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali, in quanto a loro richiesta gli imputati sono ammessi a partecipare alle attività educative, culturali e ricreative organizzate in istituto e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell’autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

Va chiarito che i bisogni dell’imputato, non essendo rilevabili mediante l’attività di osservazione scientifica della personalità, vengono rilevati dagli operatori nei vari momenti di vita detentiva attraverso strumenti formali, quali i colloqui finalizzati a conoscere e segnalare a referenti specializzati, ovvero informali nell’attenzione all’atteggiamento del soggetto durante la socialità, la qualità dei rapporti con i codetenuti e con i familiari e gli operatori, ad esempio.

Rispetto al condannato, la partecipazione al trattamento è lasciata alla libera scelta dell’imputato. L’atteggiamento che egli nutre nei confronti dell’offerta di interventi di sostegno sono di accettazione o di rifiuto. Questi ultimi saranno elementi utili di valutazione del comportamento tenuto dal soggetto, in quanto attribuiscono valore alla descrizione di un comportamento meritorio al fine di valutare con profitto la sua capacità di trarre profitto dalle opportunità offertegli dall’istituzione. E tanto per la concessione delle riduzioni di pena per la liberazione anticipata di cui all’art. 54 o.p. per l’ipotesi di estensione della posizione giuridica a condannato.

In ogni caso, il comportamento del detenuto con posizione giuridica non-definitiva di imputato ovvero indagato assume rilevanza rispetto sia al trattamento penitenziario (e non già rispetto al trattamento rieducativo) sia all’offerta di interventi di sostegno e partecipazione alle attività previste dalla normativa penitenziaria al fine della concessione della riduzione di pena per liberazione anticipata di cui all’art. 54 o.p. una volta intervenuta la sentenza definitiva di condanna.

Con la sentenza definitiva di condanna il soggetto privato della libertà personale acquista la posizione giuridica di condannato ovvero internato e le garanzie costituzionali precedentemente riconosciutegli nella vigenza del principio di presunzione di non colpevolezza per gli imputati vengono meno.

Durante l’esecuzione della pena, però, il detenuto non è abbandonato all’arbitrio dell’amministrazione e non è privato delle garanzie giurisdizionali poste a fondamento dello stato di diritto, in quanto il Magistrato di Sorveglianza vigila sull’organizzazione degli istituti ed esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l’esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti ai sensi di cui all’art. 69 o.p. e in virtù dell’art. 5 o.p. approva il programma di trattamento rieducativo ex art. 69 co. 4 o.p..

Dott.ssa Deborak Moccia

Articoli correlati:

Scrivi un commento

Divertirsi imparando

Iniziative sociali in zona Tribunale

Iniziative sociali in zona Tribunale. Roma, quartiere Prati. Partirà dal mese di marzo prossimo, presso i locali della Parrocchia di Santa Lucia, sita... [Continua]

Corso personalizzato per la preparazione al Nuovo Esame di Avvocato

iscrizioni aperte

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso personalizzato per la preparazione al prossimo Esame di Avvocato 2015/2016. Il corso offre una preparazione... [Continua]

Il Nuovo Esame di Avvocato

Riforma del 2012 (art. 46 Legge n. 247/2012)

La riforma del 2012 (art. 46 Legge n.247/2012) ha introdotto importanti modifiche all’esame di abilitazione all’esercizio alla professione di Avvocato. Dalla... [Continua]

Recente sentenza sul legittimo impedimento

Corte di Cass. Pen. n. 32949/2012

Costituisce legittimo impedimento a comparire in udienza il diritto del difensore di poter partecipare al funerale di un suo prossimo congiunto rappresentando... [Continua]

Attiva i riferimenti normativi con il Parser Normativo

Scarica da www.normattiva.it il software che trasforma in link i riferimenti normativi contenuti in un testo giuridico

Per attivare i riferimenti normativi in un testo è possibile utilizzare il Parser Normativo, scaricabile dal sito NORMATTIVA “il portale della legge... [Continua]

Milano. Chiusura Uffici dell’Ordine degli Avvocati di Milano e della Fondazione Forense

24 dicembre 2012 e 31 dicembre 2012

Gli Uffici dell’Ordine degli Avvocati di Milano e della Fondazione Forense di Milano resteranno chiusi nei giorni 24 e 31 dicembre 2012. Si segnala che: –... [Continua]