Stalking: Atti persecutori

Scritto il 30/05/2011, 09:05.

LINK TO: Penale

Con l’entrata in vigore della legge 38/2009, il numero verde Antiviolenza Donna 1522 (attivo 24 ore su 24) offre ascolto e assistenza anche alle vittime di stalking.

Tale legge ha introdotto nel codice penale l’art. 612 bis che punisce gli atti persecutori.
Prima del 2009 non c’era alcuna norma che tutelasse del tutto le vittime di stalking e contro gli atti persecutori si ricorreva agli articoli 660 c.p. (molestia o disturbo alle persone) e 610 c.p. (violenza privata), poco adatti a punire questo tipo di reato. Queste norme, infatti, non tengono conto del comportamento assiduo e morboso dello stalker che, tra l’altro, tende a disturbare la sua vittima anche con mezzi inoffensivi (es. fiori).

Il persecutore, cioè lo stalker, assilla e tormenta la sua vittima con modalità differenti, fino a provocare in lei un grave disturbo psico-fisico. L’offesa alla persona avviene quando l’azione si ripete con una tale insistenza da provocare nella vittima paura e stati d’ansia.
La pena per il reato di stalking è la reclusione da sei mesi a quattro anni ed è aumentata fino a un terzo, se il persecutore ha avuto una relazione affettiva con la persona offesa, o in alcuni casi fino a metà, se per esempio la vittima è una donna incinta.

In generale, affinché il reato di stalking sia perseguibile, la persona offesa deve presentare querela entro sei mesi dall’ultimo atto persecutorio (eccetto i casi in cui si procede d’ufficio).

Leggeweb


Articolo 612 bis c.p. “Atti persecutori”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Articoli correlati:

Scrivi un commento

Divertirsi imparando

Iniziative sociali in zona Tribunale

Iniziative sociali in zona Tribunale. Roma, quartiere Prati. Partirà dal mese di marzo prossimo, presso i locali della Parrocchia di Santa Lucia, sita... [Continua]

Corso personalizzato per la preparazione al Nuovo Esame di Avvocato

iscrizioni aperte

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso personalizzato per la preparazione al prossimo Esame di Avvocato 2015/2016. Il corso offre una preparazione... [Continua]

Il Nuovo Esame di Avvocato

Riforma del 2012 (art. 46 Legge n. 247/2012)

La riforma del 2012 (art. 46 Legge n.247/2012) ha introdotto importanti modifiche all’esame di abilitazione all’esercizio alla professione di Avvocato. Dalla... [Continua]

Recente sentenza sul legittimo impedimento

Corte di Cass. Pen. n. 32949/2012

Costituisce legittimo impedimento a comparire in udienza il diritto del difensore di poter partecipare al funerale di un suo prossimo congiunto rappresentando... [Continua]

Attiva i riferimenti normativi con il Parser Normativo

Scarica da www.normattiva.it il software che trasforma in link i riferimenti normativi contenuti in un testo giuridico

Per attivare i riferimenti normativi in un testo è possibile utilizzare il Parser Normativo, scaricabile dal sito NORMATTIVA “il portale della legge... [Continua]

Milano. Chiusura Uffici dell’Ordine degli Avvocati di Milano e della Fondazione Forense

24 dicembre 2012 e 31 dicembre 2012

Gli Uffici dell’Ordine degli Avvocati di Milano e della Fondazione Forense di Milano resteranno chiusi nei giorni 24 e 31 dicembre 2012. Si segnala che: –... [Continua]