Omessa indicazione della P.E.C. nel processo amministrativo. Ammessa la regolarizzazione
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È già nota a molti l’introduzione della regola generale per cui, in caso di omessa indicazione nell’atto introduttivo del giudizio dell’indirizzo di posta elettronica certificata e del numero di fax del difensore o di omessa indicazione del codice fiscale della parte, il contributo unificato è aumentato della metà.
Quanto al processo amministrativo, la regola è contenuta in un inedito comma 6-bis.1 dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/02 (c.d. Testo unico spese di giustizia), risultante dalle macchinose modifiche contenute nelle manovre economiche della scorsa estate (D.L. n. 98/11 e D.L. n. 138/11, con rispettive Leggi di conversione n. 111/11 e n. 148/11).
A risolvere gran parte dei dubbi generati dalle reiterate modifiche alla normativa sul contributo unificato, è ora intervenuta la Circolare 18 ottobre 2011 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, recante “Istruzioni sulla disciplina in materia di contributo unificato nel processo amministrativo”.
È interessante notare che, a proposito della omessa indicazione della p.e.c. e del numero di fax da parte del difensore della sola parte ricorrente (le controparti infatti non sono soggette a sanzione), la suddetta Circolare ammette espressamente la possibilità che “… anche su espresso invito della segreteria dell’ufficio giudiziario e, in questo caso nel termine all’uopo accordato, l’interessato possa sanare l’omissione, depositando (senza necessità di previa notifica, n.d.r.) un atto che rechi l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica e del fax”. Tale procedura deve ritenersi valida anche per sanare l’omessa indicazione del codice fiscale del ricorrente.
In generale, la citata Circolare costituisce un vero e proprio vademecum che offre risposta a numerosi quesiti, più o meno ricorrenti nella prassi: in quali casi i motivi aggiunti sono soggetti al contributo unificato? Quale la disciplina da applicarsi in ipotesi di cumulo di riti? Quale il regime impositivo della domanda risarcitoria? In ipotesi di translatio iudicii, il contributo è dovuto?
Per l’esame di ogni singola problematica non può che rinviarsi al testo della Circolare, pubblicata sul sito internet della Giustizia Amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it).
Avv. Paolo Caruso
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