Conviene già notificare gli atti processuali a mezzo PEC?

Scritto il 1/06/2013, 09:06.

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tastiLe notifiche via PEC agitano i sonni degli Avvocati.
Il perché è chiaro: non c’è certezza che già adesso le notifiche tramite PEC si possano fare.

Eppure, ad avviso di (quasi tutti) a livello giuridico, il quadro normativo processuale appare già completo e pertanto le notifiche telematiche via PEC già possono essere legittimamente effettuate.

Tuttavia, non ci si deve nascondere che i dispositivi (PEC, firma digitale, internet, ecc.) con cui effettuare le notifiche telematiche sono pur sempre risorse tecnologiche che, rispondendo a loro specifiche regole tecniche, possano comunque prestare al processo civile il loro valido supporto integrativo soltanto ove tali regole tecniche siano importate nel contesto processual-civile da specifica normativa.

Ebbene, benché se ne dica il contrario, tali regole tecniche ancora non appaiono completamente disegnate per ipotesi di notificazioni.
Un esempio?
È presto fatto.

Al momento, il formato tecnico della PEC è definito con l’acronimo “eml“.
Tale formato tecnico non è (ancora) completamente annoverato tra i formati attualmente consentiti dalle regole tecniche (il D.M. 44/11, recentemente innovato) del Processo Telematico.

Ciò comporta che, al momento, non è ancora possibile riversare nel fascicolo processuale digitale l’atto di citazione notificato digitalmente, costituito da un prodotto informatico assai articolato (consistente in un insieme di bytes che rappresentano l’atto di citazione, la procura, le firme digitali apposte, la ricevuta di inoltro e l’attestato di recapito).

Da ciò consegue che, ai fini del deposito di ciò in giudizio, l’unica soluzione attualmente praticabile sarebbe costituita dalla stampa su supporto cartaceo della rappresentazione grafica di ciò che è originariamente notificato in modalità digitale.

In questo modo, però, si produce una sostanziale perdita di genuinità della fonte (l’atto di citazione e la notifica digitale) acquisita al processo, la cui attendibilità è pari alla semplice fotocopia dell’atto di citazione notificato rispetto all’originale cartaceo.

Che fare, dunque?
Probabilmente, agli Avvocati “prudenti” converrà attendere ancora: dagli addetti incaricati di colmare questo gap giunge il sommesso suggerimento di non notificare digitalmente sino a che non siano stati risolti tutti i dettagli tecnicnologici ancora non pienamente normati dalle regole tecniche.

Tuttavia, le norme-base (giuridiche) per le notifiche telematiche già esistono e, quindi, gli Avvocati “garibaldini” ben possono fare come meglio credano: notifichino pure, se lo desiderano, gli atti di citazione tramite PEC.
Però, lo si ricordi, un saggio proverbio recita: “I savi percorrono le strade aperte dai folli”.
A buon intenditor…

Alessandro Graziani, Avvocato in Roma

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