Scia on-line

Scritto il 28/10/2013, 11:10.

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Le disposizioni normative europee e nazionali per l’avvio, la trasformazione, il trasferimento, la gestione e la cessazione delle attività d’impresa sono state modificate di recente con l’introduzione di importanti semplificazioni nelle procedure da seguire, in particolare occorre richiamare le seguenti norme:

• Il Decreto Legislativo del 26 marzo 2010, n. 59 ha attuato nel nostro ordinamento la “direttiva servizi” (2006/123/CE), adottata dall’Unione europea, in materia di esercizio delle attività di servizi nel mercato interno.

• La Legge 30 luglio 2010, n. 122 ha introdotto la Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (SCIA) – modificando l’articolo 19 della Legge 291/90 e prevedendo che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi, sia sostituito da una segnalazione dell’interessato.

• Il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 ha disposto i requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le Imprese.

• Il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 ha riordinato la regolamentazione degli Sportelli Unici per le Attività Produttive.

• La Legge n. 106 del 12/07/2011 di conversione del Decreto-Legge n. 70 del 13/05/2011 prevede, tra gli altri, la presentazione on-line delle procedure di segnalazione certificata di inizio attività.

Com’è noto, l’articolo 49, comma 4 – bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, disciplina la segnalazione certificata di inizio attività (Scia), sostituendo integralmente la disciplina della dichiarazione di inizio attività contenuta nel previgente articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Tale riforma risponde ad una logica di riduzione degli oneri amministrativi fortemente innovativa e migliorativa per il privato, consentendogli di intraprendere un’attività economica sin dalla data di presentazione di una mera segnalazione all’Amministrazione Pubblica competente, senza dover attendere l’esito degli accertamenti.

Per accrescere la competitività del sistema economico e sociale nel mercato interno europeo e internazionale, l’esercizio delle funzioni pubbliche deve raggiungere alti livelli di semplificazione, efficienza e ammodernamento.

Semplificare, essere efficienti e moderni significa in primo luogo sciogliere una serie di nodi legislativi, amministrativi, organizzativi che rallentano e complicano lo svolgimento ordinato della vita delle imprese e dei cittadini. Non solo, vuol dire anche rendere agli utenti servizi rapidi, certi e a costi ridotti.

L’introduzione della telematica anche nella pubblica amministrazione ha portato sostanziali cambiamenti nelle modalità di governare tali per cui l’interoperabilità dei sistemi informativi è diventata da accessoria a irrinunciabile.

Partendo dalla necessità delle imprese di avere un solo soggetto interlocutore a cui fornire esclusivamente le informazioni necessarie per avviare la propria attività – lasciando agli Enti coinvolti la parte di raccordo, cooperazione e integrazione dei dati mancanti – il legislatore ha riformato la disciplina dello Sportello Unico Attività Produttive (art. 38, comma 3 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 133/2008) attuata con l’adozione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010.

Le nuove disposizioni in materia introducono l’obbligatorietà dell’informatizzazione degli Sportelli Unici che si traduce in nuovi adempimenti per i Comuni e nuove modalità di interazione tra la P.A. e i privati che intendano avviare, trasferire, trasformare, gestire, cessare l’attività di impresa.

Oggi si presenta come l’unico soggetto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano come contenuto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. In questo modo viene assicurata all’utente che presenta la pratica una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le Amministrazioni Pubbliche comunque coinvolte nel procedimento.

Presso lo Sportello Unico competente per il territorio in cui si svolge l’attività di impresa o è localizzato l’impianto, vengono automatizzate tutte le fasi e i processi di ricevimento delle pratiche dell’utente, riguardanti le attività produttive (compresi gli elaborati tecnici). In un secondo momento il SUAP provvede ad inoltrare per via telematica la documentazione a tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento (Provincia, ASL, Vigili del Fuoco).

Lo Sportello opera esclusivamente in modalità telematica, anche per la riscossione delle spese e dei diritti, imposte ed oneri relativi all’espletamento delle pratiche ed ai procedimenti gestiti dallo SUAP.

In particolare lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Roma Capitale ha realizzato sul Portale Istituzionale il servizio che consente la presentazione on-line di una pratica, di monitorarne lo stato di avanzamento, di effettuare pagamenti (ad esempio spese di istruttoria, bollo) e di ricevere eventuali comunicazioni da parte dei competenti Uffici capitolini.

Si accede ai servizi sopraindicati digitando l’indirizzo web: www.suaproma.comune.roma.it oppure, sempre attraverso il Portale di Istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it, tramite il percorso Elenco Servizi Online > Servizi Alle Imprese.

Per compilare la SCIA on-line gli utenti dovranno preventivamente acquisire le credenziali di persona giuridica (ditta individuale, società, associazioni etc) rilasciate dal Dipartimento delle Risorse Economiche. Tali abilitazioni si richiedono tramite l’indirizzo sopraindicato www.suaproma.comune.roma.it, selezionando nel menu di sinistra la voce “Compilazione Richiesta”, e vengono trasmesse all’interessato entro 5/7 giorni dalla presentazione della domanda di accreditamento. Eventuali problematiche e/o malfunzionamenti possono essere segnalati all’indirizzo di posta elettronica: info.suaproma@comune.roma.it

Elenco delle attività NON sottoposte a regime autorizzatorio:

– Installazione di apparecchi automatici, meccanici ed elettronici
– Depositi/esposizioni
– Somministrazione di alimenti e bevande, in caso di trasferimento di sede e di titolarità
– Agenzie d’affari
– Somministrazione di alimenti e bevande svolta in modo non prevalente congiuntamente ad altre attività
– Esercizi di vicinato
– Noleggio senza conducente
– Laboratori
– Acconciatori/estetisti
– Autorimesse
– Panificatori

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