Bacio e violenza sessuale

Scritto il 11/12/2012, 06:12.

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La condotta tipica di violenza sessuale si integra, ex art. 609 bis c.p., qualora un soggetto con violenza o minaccia o attraverso l’abuso di autorità costringa taluno a compiere o a subire atti sessuali. Riguardo al concetto di “violenza” e alla locuzione “atti sessuali” è sorto un ampio dibattito tra gli operatori del diritto, in particolare in ordine alla presunta violazione del principio di legalità-tassatività in materia penale di cui all’art. 25, co. 2 Cost..

Quanto alla violenza penalmente rilevante ai fini della configurabilità del delitto de quo, il codice non offre una definizione di violenza sessuale: parte della dottrina più moderna la interpreta in senso ampio, ricomprendendo sia il tradizionale concetto di atto violento, sia il comportamento minaccioso, poiché ciò che rileva è solamente il risultato al quale si vuole pervenire, ovvero la coazione della libertà di un soggetto, obbligato a tenere un comportamento che altrimenti non avrebbe sicuramente tenuto.

La problematica sembra essere superata anche con riguardo al concetto di “atti sessuali”. La Cassazione ha stabilito che la fattispecie di cui all’art. 609 bis c.p. comprende qualsiasi manifestazione in cui possono estrinsecarsi l’istinto sessuale e la libidine: prima della riforma di cui alla L. n. 66/96, infatti, la disciplina era imperniata sulla distinzione tra congiunzione carnale (art. 519 c.p.) e atti di libidine violenta (art. 521 c.p.), come emerge dalla pronuncia della III sezione n. 12862/2003.

La nozione di atto sessuale in senso ampio, pertanto, non riguarda esclusivamente la sfera genitale, ma “include tutti quegli atti che siano idonei a compromettere la libera determinazione del soggetto passivo nella sfera sessuale, e quindi non solo quelli che involgono la sfera genitale in senso stretto, ma anche quelli che riguardano zone del corpo note, secondo la scienza medica, psicologica, antropologico-sociologica, come erogene” (Cass. pen., sez. III, n. 23869/2002).

Il bacio, in particolare, è stato oggetto di riflessione al fine di valutarne la penale rilevanza in ordine all’integrazione del reato di violenza sessuale: la Cassazione, con la pronuncia n° 12425/2007, stabilisce che tra gli atti suscettibili di integrare il delitto di cui all’art. 609 bis “va ricompreso anche il mero sfioramento con le labbra sul viso altrui per dare un bacio, allorché l’atto, per la sua rapidità ed insidiosità, sia tale da sovrastare e superare la contraria volontà del soggetto passivo”.

Ferma restando la necessità di valutare le modalità concrete, cercando di evitare generalizzazioni in favore dello studio dei singoli casi, è stato al riguardo ritenuto che non si può distinguere, ai fini penali, in base alla “profondità” del bacio, “sino ad escludere la natura sessuale per i baci caratterizzati soltanto dal contatto delle labbra, e riservare la nozione di atto sessuale soltanto ai baci che arrivano al contatto delle lingue. Entrambe le tipologie di baci, infatti, sono idonei a ledere la libertà e integrità sessuale del soggetto passivo (a meno che si tratti di baci leggeri scambiati in quei particolari contesti non erotici che ne escludono la connotazione sessuale)”.

In ogni caso, “il bacio sulla bocca assume valenza di violenza sessuale, se dato senza il consenso o con abuso della posizione di inferiorità del soggetto passivo, o il reato di atti sessuali con minorenne, se dato a soggetti infraquattordicenni oppure a soggetti infrasedicenni legati da un rapporto di subordinazione con il soggetto agente” (Cass. pen., sez. III, sent. n. 25112/2007).

Dott.ssa Marta Tacchinardi

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