Riabilitazione del detenuto, educazione dello Stato

Scritto il 16/03/2013, 11:03.

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"Metropolis"Esiste un’urgenza oggettiva da cui la società civile, specie italiana, non può stornare lo sguardo: ed è quella delle condizioni in cui versano le carceri. E in effetti negli ultimi anni non sono mancati gli appelli a prendere coscienza di uno stato di fatto che per varie ragioni, non ultima una inadeguatezza logistica, lede i diritti fondamentali della persona in una misura che non è tollerabile: quei diritti che lo ius romano garantiva al cittadino e che la più matura critica dell’illuminismo (nonché l’articolo 27 della Costituzione) hanno riconosciuto non essere alienabili in alcun modo.

Vien dato per scontato che, vuoi per incapacità delle istituzioni vuoi per colpevole incuria o ancor peggio per deliberato proposito, sottoposti a un regime degradante a un livello profondo, i detenuti non abbiano la possibilità di fare ciò per cui sono in carcere: riabilitarsi.

E dunque il dibattito sulle condizioni carcerarie, che peraltro mette allo scoperto la carne viva di una materia dolorosa con tanta lucidità che si è necessariamente preservati dalla tentazione di un facile buonismo, si iscrive in una più ampia riflessione intorno alle possibilità stesse di una riabilitazione: intorno alle ragioni di uno Stato che si arroga il diritto di educare.

È chiaro che un discorso del genere, se portato alle sue premesse prime, dovrà necessariamente vertere sulla natura della responsabilità individuale, giacché se si ammette che il detenuto possa riabilitarsi si postulerà che egli abbia potuto ledere una “dignità” originaria di uomo, di cui egli era portatore, mediante una consapevole applicazione della propria volontà; e che per mezzo di azioni di segno contrario a quelle “colpevoli” ma ugualmente volontarie possa poi guadagnare una “seconda innocenza”.

E, per esempio, si dovrà indagare come mai si presume che il delinquente possa essere in buona misura condizionato dall’ambiente a muoversi sulla via del crimine, ma nello sforzo riabilitativo egli debba redimersi, essenzialmente, a dispetto dell’ambiente.

Come pure ci si potrebbe interrogare sulle premesse ideologiche che individuano nella sofferenza uno strumento educativo. Del resto, il dato culturale non è certo di oggi. Chi viola il patto sociale si degrada, perdendo lo status che lo equipara agli altri membri del gruppo; si espone all’ostracismo e alla vendetta. Il reintegro, e dunque la sopravvivenza, è concesso al reietto, se mai, a condizione che un prezzo sia pagato.

Ci si chiede se l’istituto della reclusione non fosse chiamato, con l’ingentilirsi dei costumi, ad assolvere la più alta funzione di protezione del detenuto contro il consorzio sociale ed il suo revanscismo represso. Certo ad un siffatto compito il carcere come oggi lo conosciamo è ben lontano dal saper assolvere, e si potrebbe individuare nella reclusione stessa l’analogo in campo sociale del meccanismo della rimozione ben noto in psicologia.

Con l’aggravante che quanto detto si applica non soltanto al carcere inteso come pena, ma anche – e qui la responsabilità dello Stato si fa più grave – alla carcerazione preventiva. E dato che “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”, come potrà un “presunto innocente” rivendicare il rispetto dei suoi diritti calpestati? Come potrà costringere lo Stato-Leviatano a risarcirlo?

Sicché occorre educare lo Stato – a buon diritto – a riconoscere l’inviolabilità integrale della persona, ad iscriverne il principio nei suoi meccanismi più profondi. E a farsi promotore di un rinnovamento sarà – chissà – uno di quelli che oggi, incatenati nelle carceri, guardano le ombre degli idoli sulle pareti e le venerano per immagini di dei.

Dott. Roberto Reale

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