Sovraffollamento carcerario: l’Italia ce l’ha fatta (e non è una sorpresa!)

Scritto il 17/07/2014, 04:07.

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da sinistra: Alessandro Albano e Francesco Picozzi1. Come ormai noto, con la sentenza-pilota 8/1/2013, “Torreggiani e altri”, la Corte edu aveva condannato l’Italia per via delle condizioni di vita all’interno dei suoi istituti penitenziari. Tale pronuncia aveva imposto, tra l’altro, al nostro Paese, di risolvere il problema “sistemico” del sovraffollamento carcerario.
Lo scorso 5 giugno, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa – organo competente, ai sensi dell’art. 46 della Convenzione edu, a controllare l’esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo – ha espresso la sua valutazione riguardo a quanto l’Italia ha fatto per adempiere ai propri obblighi.
Il giudizio dell’alto consesso europeo è stato decisamente positivo sui vari profili della questione, tanto che, in termini giornalistici, si è parlato di “promozione” dell’Italia. Per quanto concerne in particolare il tema di questo articolo, il Comitato si è felicitato per i «risultati significativi ottenuti» dal nostro Paese grazie «alle differenti misure strutturali adottate» che hanno dato luogo ad una diminuzione «importante e continua» della popolazione detenuta, con correlativo aumento dello spazio pro capite disponibile .
Tale positiva evoluzione della vicenda smentisce i non pochi commentatori che avevano pronosticato una, più o meno grave, “bocciatura” del nostro Paese.
Senza pretese di esaustività e guardandosi da semplicistiche generalizzazioni, si vuole segnalare quello che sembra il principale elemento di fragilità tecnico-giuridica della maggior parte di tali, erronee, previsioni dottrinali.

2. Uno dei punti centrali della questione pare risiedere in una certa confusione in merito al concetto di sovraffollamento carcerario.
Il problema sorge in quanto la nostra normativa nazionale non stabilisce quale sia la superficie regolamentare degli ambienti detentivi né prevede alcuna regola sulla determinazione della capacità ricettiva degli istituti penitenziari .
Nel silenzio del Legislatore, l’Amministrazione penitenziaria calcola la capienza delle camere di pernottamento «secondo un parametro desunto da un decreto […] dell’allora Ministero della sanità» del 5 luglio 1975, relativo all’«altezza minima e ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione», in base al quale le celle «debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone».
Si tratta, però, di parametri concepiti per le camere da letto delle abitazioni civili e non per le carceri, utilizzati faute de mieux dall’Amministrazione penitenziaria, dunque non giuridicamente vincolanti .

3. La Corte edu, invece, ha elaborato un proprio e differente parametro, già rinvenibile nella nota sentenza 16/7/2009 “Sulejmanovic c. Italia”. Per la Corte di Strasburgo, infatti, nelle celle deve essere garantita una superficie di almeno 3 mq pro capite. Al di sotto di tale misura, l’art. 3 della Convenzione edu – che proibisce «pene o trattamenti inumani e degradanti» − risulta senz’altro violato .
Questo parametro, diversamente da quello sopra descritto, è stato elaborato con specifico riferimento alle carceri e, data la peculiare natura delle sentenze della Corte edu, è da considerarsi giuridicamente cogente, così configurando in capo a ciascuna persona detenuta il «diritto ad uno spazio minimo incomprimibile» .

4. Può dirsi dunque che nella materia penitenziaria ricorrono due diversi criteri di calcolo della capienza delle strutture penitenziarie e, quindi, del sovraffollamento.
Tali criteri − accomunati dal fatto di riferirsi solo alle camere di pernottamento e non agli altri spazi detentivi − in primo luogo, sono diversi per valore giuridico, poiché solo quello elaborato dal Giudice della Convenzione può essere fatto valere in giudizio da parte degli interessati; in secondo luogo, differiscono dal punto di vista dimensionale, considerato che mentre per il criterio “italiano” una cella di 14 mq è appena sufficiente per due persone, ai sensi della giurisprudenza Cedu può legittimamente ospitarne quattro.
Si comprende, a questo punto, l’equivoco in cui sono incorsi quanti hanno fondato la loro previsione solo, o prevalentemente, sul dato del sovraffollamento calcolato à l’italienne. Dinanzi ad un organo del Consiglio d’Europa non poteva ottenere rilievo decisivo un parametro che, nel nostro stesso ordinamento, è riconosciuto soltanto in via di prassi amministrativa. Il Comitato dei Ministri, come naturale, ha concentrato la propria attenzione sul rispetto del parametro dei 3 mq, il solo giuridicamente rilevante nel sistema Cedu.

Alessandro Albano e Francesco Picozzi, Funzionari dell’Amministrazione penitenziaria

Articolo pubblicato su

“Il ricostituente”

www.ilricostituente.it

 

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