Gli effetti “tecnologici” della Legge di stabilità 2012
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Con l’art. 25 della “Legge di stabilità 2012” (Legge 12 novembre 2011 n. 183, modificata dal Decreto Legge n. 212 del 22 dicembre 2011) sono state introdotte disposizioni che modificano alcune norme del codice di procedura civile e che si applicano dal 31 gennaio 2012, cioè decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2012) della legge stessa.
Numerosissime sono le norme interessate ma, in sintesi, tutto ruota attorno alla prospettiva di modernizzare il sistema delle comunicazioni attraverso un uso “legalizzato” della posta elettronica certificata in tutte le fasi del processo civile, dalle comunicazioni di Cancelleria, alle notificazioni effettuate in proprio dagli avvocati, all’intimazione dei testimoni ammessi ad istanza delle parti private.
Sebbene talune applicazioni (ad esempio, la notificazione degli atti introduttivi) dipenderanno fortemente dalla diffusione della posta elettronica certificata tra le persone fisiche (le imprese e le pubbliche amministrazioni dovrebbero esserne già adesso dotate), la riforma persegue fini di evidente modernizzazione del processo e di accelerazione dei tempi, oltre che di risparmio di risorse.
Sopravvivono tuttavia sia le prassi che le norme che legittimano tuttora l’utilizzo del fax, strumento che appariva d’avanguardia sino a poco tempo fa e che invece adesso sembrerebbe ai più meritevole di un opportuno pensionamento, per effetto del sopravvenuto repentino progresso tecnologico.
Merita un succinto accenno l’impatto che la novella avrà sul processo di cassazione.
Modificando l’art. 366 c.p.c., la nuova normativa consente ai difensori di ricevere le comunicazioni relative ai processi di cassazione all’indirizzo di posta elettronica certificata, restando fermo che, in difetto di tali indicazioni, ogni avviso sarà notificato mediante deposito presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione.
Le novità incideranno, quindi, tanto sull’art. 372 comma 2 c.p.c. (“produzione di altri documenti”) nonché sull’art. 390 c.p.c. (“rinuncia”), le cui notificazioni andranno prioritariamente eseguite con la modalità della posta elettronica certificata.
Ai sensi del novellato art. 125 c.p.c., l’unica posta elettronica certificata da indicare validamente negli atti giudiziari sarà solo quella comunicata ufficialmente dai difensori al proprio Consiglio dell’Ordine, così da essere debitamente annoverata nell’albo da quest’ultimo custodito.
Ciò in quanto il sistema informatico di riferimento degli uffici giudiziari attingerà il necessario riferimento (se non ancora, certamente in un futuro assai prossimo) dalla banca dati ministeriale (il Re-GIndE, il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) che già viene “popolato” attraverso il costante invio degli albi forensi (debitamente aggiornati ed in formato digitale) da parte dei Consigli dell’Ordine.
C’è, quindi, da esserne sicuri: è venuta l’ora dell’Avvocatura telematica.
Avv. Alessandro Graziani
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