Procedimento per la composizione delle crisi da Sovraindebitamento

Scritto il 4/03/2012, 07:03.

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La Legge n. 3/2012, in vigore dal 29.02.2012, prevede che il debitore può concludere un accordo con i creditori attraverso il cosiddetto procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

Condizione per l’accesso a tale procedura è che il debitore non sia soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali (art. 6 citata legge).

La proposta di accordo viene redatta con l’ausilio di un incaricato scelto:

a) dagli organismi di composizione della crisi (art. 15, sono di diritto iscritti nell’apposito registro a semplice domanda sia gli organismi di conciliazione, sia gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili ed i notai), oppure

b) dal presidente del Tribunale o da un giudice delegato tra i notai o i professionisti aventi i requisiti per la nomina di curatore fallimentare (art. 20).

Poi, tale proposta dovrà essere depositata, unitamente all’elenco di tutti i creditori e ai documenti indicati all’art. 9, presso il Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore, in modo che il Giudice, verificata la sussistenza dei requisiti di cui agli art. 7 e 8, fisserà l’udienza disponendo la comunicazione ai creditori.

A questa udienza il Giudice sospenderà la procedura esecutiva immobiliare (art. 10).

Dopodiché, i creditori comunicheranno all’incaricato il consenso alla proposta e il giudice omologherà l’accordo se vi è il consenso dei creditori che rappresentino almeno il 70% dei crediti (art. 11 e 12).

Successivamente, l’incaricato risolverà le eventuali difficoltà e vigilerà sull’adempimento dell’accordo, la cui conclusione porterà alla cancellazione del pignoramento da parte del Giudice.

In ogni momento l’accordo potrà essere risolto o annullato dal Tribunale, nelle ipotesi previste dall’art. 14, su istanza di ogni creditore e in contraddittorio con il debitore.

Questa innovativa legge prevede anche una nuova fattispecie criminosa di delitto doloso commesso dal debitore o dal professionista incaricato (art. 19).

Avv. Mariateresa Elena Povia

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