IL DIRITTO DI ACCESSO EX L. 241/90: Una nuova interpretazione del Consiglio di Stato

Scritto il 25/10/2011, 08:10.

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È ben noto che la giurisprudenza amministrativa afferma che non vi è un diritto ‘generalizzato’ all’accesso di tutti gli atti della P.A., poiché ciò verrebbe a tradursi in un controllo del cittadino sull’attività gestionale dei singoli organi ed enti amministrativi. L’interesse all’accesso deve essere motivato in relazione ad un singolo atto che sia in possesso della P.A. e che non debba essere creato ad hoc; per esempio, non è ammessa la richiesta di visione e copia di tutte le concessioni edilizie rilasciate da un Comune nell’anno solare, ma il proprietario frontista può richiedere copia del permesso a costruire rilasciato al suo confinante, al fine di verificare se sia tutto in regola.

Il diritto di accesso è stato regolamentato dal recente d.p.r. 12/4/2006 n 184, ma la ancor più recente sent. Cons. Stato VI Sez. 3/2/2011 n. 783 ha, per così dire, rinnovato la materia, ampliando la ‘piattaforma’ di tale diritto, stabilendo che nella opposta tutela degli interessi contrapposti diritto alla privacy – diritto all’accesso, quest’ultimo debba prevalere rispetto alla protezione della riservatezza dei terzi allorché si tratti del c.d. ‘accesso defensionale’, ovvero del diritto del ricorrente alla miglior tutela giudiziaria in un giudizio incardinando o già incardinato (oppure anche in un procedimento amministrativo).

Questa sentenza appare realmente innovativa poiché la privacy era stata sempre ritenuta prevalente sull’accesso agli atti, mentre questa pronuncia (che accoglie l’appello, annullando la sentenza di rigetto del Tar Lazio) lo ritiene prevalente – almeno per l’accesso defensionale – rispetto al trattamento dei dati personali sensibili e addirittura, in alcuni casi, ultrasensibili (per esempio, la giurisprudenza amministrativa ritiene non essere accessibili le relazioni difensive fra avvocatura di Stato e singoli uffici ministeriali, rientrando ciò nell’ambito dei rapporti difensivi avvocato-cliente).

Avv. Marco V. Santonocito

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