ASSICURAZIONI – Indennizzo diretto: bocciato o promosso?

Scritto il 25/01/2012, 11:01.

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L’indennizzo diretto è la procedura introdotta il 1° febbraio 2007 per velocizzare i risarcimenti delle Assicurazioni alle vittime di incidenti non gravi. La novità di questo meccanismo consiste nel potersi rivolgere direttamente alla propria assicurazione per rivalersi del danno subito, qualora non si abbiano responsabilità dell’accaduto o le si abbiano solo in parte.

L’indennizzo diretto copre danni alle cose trasportate e alle auto. Inoltre, rimborsa i danni per lesioni al conducente non superiori ai nove punti di invalidità. Esso può essere richiesto anche dai passeggeri trasportati in un veicolo coinvolto nel sinistro che abbiano riportato lesioni gravi o invalidità permanenti (oltre i nove punti). Se invece è uno dei conducenti a riportare lesioni gravi, la forma diretta non è più attuabile e il terzo trasportato deve rivolgersi all’assicurazione del veicolo su cui viaggiava.

I tempi dell’indennizzo diretto sono i seguenti. Entro 30 giorni dalla domanda di rimborso e nel caso si sia constatato il sinistro amichevolmente, la compagnia assicurativa del richiedente sarà obbligata a proporre un’offerta di risarcimento. Il limite aumenta a 60 giorni nel caso di danni alle cose e 90 giorni nel caso di lesioni alle persone. I tempi possono allungarsi qualora l’assicurazione necessiti di ulteriore documentazione o di completare quella in suo possesso. È prevista la consulenza dell’assicuratore per valutare i danni alle cose o al veicolo. Ogni altra assistenza legale è a carico del richiedente. Se si accetta l’offerta, l’assicurazione è tenuta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, altrimenti in caso di mancato accordo si può adire a via legali contro l’assicurazione.

Sarà, dunque, la compagnia assicuratrice del danneggiato, dopo aver stanziato l’indennizzo in qualità di mandataria della assicurazione del danneggiante, a rivalersi successivamente sull’Assicurazione del conducente responsabile. Tale rimborso però non consiste nella somma effettivamente liquidata ma è calcolato sulla base del costo medio dei sinistri dell’annualità assicurativa precedente.

Così il processo non ha come conseguenza la sola diminuzione dei tempi di liquidazione ma anche l’aumento del costo medio dei sinistri (il 27% nel triennio 2008-2010) legato al costo dei premi assicurativi.

Secondo l’Antitrust la pratica fa lievitare indirettamente le polizze e merita una bocciatura.

Andrea Berri

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