Privacy in chat: Il reato della diffusione dei dati personali senza consenso

Scritto il 29/06/2011, 04:06.

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La Terza Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 21839 del 17 febbraio 2011, depositata il 1° giugno 2011, ha stabilito che commette reato chiunque diffonde dati sensibili senza il consenso dell’interessato. Il caso affrontato riguarda un privato cittadino che in una chat privata era venuto a conoscenza del numero di utenza di cellulare del suo interlocutore e poi, senza il consenso di questo, lo aveva diffuso in una chat pubblica.

La Corte ha precisato che un tale comportamento configura il reato previsto e punito dall’art. 167 della legge sulla privacy (L. 196/2003) secondo cui: “1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro. 2) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni”.

Secondo la Corte, infatti, questa norma si applica anche “al soggetto privato in sé considerato” e non solamente a chi svolge un compito istituzionale di depositario della tenuta dei dati sensibili perché “tra i titolari deputati, ai sensi dell’art.4 del dlgs. n. 196 del 2003, ad assumere le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati personali, rientra anche colui che, senza essere ‘istituzionalmente’ depositario della tenuta di dati sensibili, sia comunque venuto, anche occasionalmente, a conoscenza degli stessi”.

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