Privatizzazione del pubblico impiego (a 2 decenni da ‘Quer pasticciaccio’)

Scritto il 10/05/2012, 10:05.

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Per colpa della propria anzianità, lo scrivente ricorda i funerali di Carlo Emilio Gadda, autore di uno dei più bei romanzi della metà del Novecento: “Quer pasticciaccio brutto di Via Merulana”, in cui alla fine non si riesce a dipanare una situazione così ingarbugliata che neanche il commissario Don Ciccio Ingravallo ne viene a capo.

In realtà, fino al 1992 la situazione era molto semplice: al Giudice Amministrativo le controversie sul pubblico impiego, al Pretore del lavoro quello sull’impiego privato, sennonché quello stesso anno la legge 421/92 (c.d. “legge Amato”) previde il passaggio delle controversie dei lavoratori pubblici al Giudice del lavoro, ma il successivo decreto di attuazione e cioè il decr. leg.vo 03/02/1993 n. 29, in realtà, trasferì al giudice del lavoro le mere controversie di natura patrimoniale dei dipendenti pubblici lasciando nella giurisdizione del Tar tutto il resto (promozioni, inquadramenti, destituzioni, trasferimenti, assunzioni, ecc.), sicché “la montagna aveva partorito il topolino”.

Bisognerà aspettare ancora 4 anni per arrivare alle famigerate “leggi Bassanini” (L. 59 e 127/97), poiché l’anno successivo fu, finalmente, emanato il decr. leg.vo 80/1998, che però – nel trasferire finalmente le controversie di pubblico impiego ai Giudici del lavoro – rinviò l’entrata in vigore effettiva di tali norme al 15/9/2000.

In questa data si poté parlare di “privatizzazione”, tuttavia questa legge ebbe di fatto vita brevissima, perché sostituita (dopo solo 1 anno di vigenza) dal decr. leg.vo 165/2001. Ed anche quest’ultima legge ha creato non pochi problemi, poiché:

1. Le controversie di pubblico impiego delle Forze Armate e di Polizia, nonché dei Magistrati (ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari), personale delle Authority, delle carriere diplomatiche e prefettizie (dal grado di Consigliere in su) sono rimaste nella giurisdizione del Tar.

2. Tutte le controversie in materia di concorsi, svolgimento delle relative prove e della formazione delle relative graduatorie egualmente sono rimaste nella giurisdizione del Tar.

3. Le controversie pensionistiche dei dipendenti di cui al punto 1 sono rimaste nella giurisdizione della Corte dei Conti.

Pertanto, tantissime fattispecie sono rimaste al di fuori della privatizzazione.

Ma “Quer pasticciaccio brutto” non è finito qui, visto che la privatizzazione ha creato ulteriori problemi, dato che:

a. è stata perduta la garanzia del Collegio, rimettendosi alla decisione di un Giudice singolo (il Tar decide con la presenza di 3 magistrati).

b. è aumentata la discrezionalità amministrativa, poiché se il rapporto di pubblico impiego è regolato da soli atti amministrativi, questi ultimi hanno l’obbligo di essere adeguatamente motivati ex L. 7/8/90 n. 241, mentre tale obbligo non sussiste per gli atti civilistici dell’impiego privato.

c. Nel ricorso al Tar si può chiedere subito la sospensiva.

d. Nel processo amministrativo, se non si hanno tutti i documenti, nel contesto del ricorso si può chiedere l’istanza istruttoria ex art. 65 Decr. leg.vo 104/2010, mentre attualmente occorre fare 3 cause al costo di 1 (perché il cliente darà l’assegno una volta sola): infatti, occorrerà prima fare il ricorso al Tar per diritto di accesso al fascicolo di pubblico impiego ex L. 241/90, poi – una volta ottenuti i documenti personali – andare al Giudice del lavoro per incardinare la causa lavoristica, ma si dovrà ritornare un’altra volta al Tar per fare eseguire coattivamente con lo strumento del giudizio di ottemperanza (al fine di ottenere un commissario ad acta) la sentenza vittoriosa emessa dal Giudice del lavoro.

Avv. Marco Valerio Santonocito

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