Il lavoro a progetto

Scritto il 3/07/2011, 02:07.

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Il lavoro a progetto rientra nella tipologia del lavoro parasubordinato ed è stato introdotto dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Legge Biagi). Tale decreto stabilisce che i cosiddetti co.co.co. (rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, art. 409 c.p.c.), in prevalenza di natura autonoma, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici e programmi di lavoro, o fasi di esso.

I progetti e programmi dell’attività lavorativa determinati dal committente devono essere gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato e indipendentemente dalle ore di lavoro impegate per l’esecuzione della prestazione (art. 61 del D.Lgs. 10/09/03, n. 276).

Salvo diverso accordo tra le parti e fermo restando il divieto di svolgere attività di concorrenza, il collaboratore a progetto non è vincolato da obblighi di esclusiva e può quindi svolgere la sua attività a favore di più committenti. Inoltre, egli ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.

Il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta e, oltre al progetto o al programma, deve indicare: le modalità di coordinamento, la durata della prestazione, il corrispettivo (proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito), le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del lavoratore. Esso si risolve al momento della realizzazione del progetto o del programma. Il recesso prima della scadenza è ammesso solo per giusta causa e per altre cause stabilite dal contratto (art. 67 del D.Lgs. 10/09/03, n. 276).

In assenza del progetto o del programma lavorativo, il rapporto è da ritenersi di natura subordinata e a tempo indeterminato sin dal momento in cui ha avuto inizio. Infatti, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati senza l’osservanza di tale disciplina (cosiddetti atipici) sono vietati.

Tuttavia, vi sono alcuni casi in cui le collaborazioni atipiche non sono vietate. Sono, infatti, esclusi dal campo di applicazione del lavoro a progetto i seguenti rapporti: co.co.co. stipulati con la P.A.; prestazioni di durata complessiva non superiore a 240 ore svolte nei servizi di cura e assistenza alla persona; rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale; collaborazioni occasionali di durata complessiva non superiore ai 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente con compenso complessivo inferiore a 5.000 euro; professioni intellettuali per le quali è richiesta l’iscrizione nei rispettivi albi; rapporti di attività co.co.co. per associazioni e sportive dilettantistiche; componenti amministrativi e di controllo di società; partecipanti a collegi e commissioni; titolari di pensione di vecchiaia.

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