Brevi osservazioni sul c.d. braccialetto elettronico
LINK TO: Penale
Del controllo a distanza, mediante sistemi elettronici, sui detenuti domiciliari si torna periodicamente a parlare, soprattutto per sottolinearne il mancato utilizzo nella prassi giudiziaria.
Ma qual è la disciplina di questo istituto, meglio noto come “braccialetto elettronico”?
Con lo scopo di rendere più efficace la restrizione domiciliare – e, conseguentemente, incentivarne l’utilizzo – il d.l. n. 341 del 2000, convertito con l. n. 4 del 2001, ha introdotto l’art. 275 bis c.p.p. nonché il comma 4 bis dell’art. 47 ter ord. pen..
Dette disposizioni prevedono che il giudice procedente (o il tribunale di sorveglianza), nel disporre la misura degli arresti domiciliari (o della detenzione domiciliare), possa prescrivere “procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria” e sempre che l’interessato abbia prestato il proprio consenso. Tale consenso deve essere manifestato con dichiarazione espressa resa alla p.g. che esegue il provvedimento applicativo della misura (art. 275-bis, comma 2, c.p.p.).
Le modalità di installazione ed uso nonché le caratteristiche degli strumenti di monitoraggio a distanza non sono definiti dalla legge, ma da un decreto del Ministro dell’Interno del 2 febbraio 2001. Quest’ultimo, per i casi in cui venga disposto tale controllo, attribuisce alla “questura” o ai “comandi provinciali delle altre Forze di polizia” la competenza a verificare l’effettiva disponibilità dei mezzi elettronici necessari. Il contenuto di tali atti normativi, nella prima fase di sperimentazione della loro applicazione, è stato poi ulteriormente chiarito dalla circolare del Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali n. 584 del 2001.
A maggior garanzia dell’efficacia del controllo a distanza, l’art. 18 del d.l. n. 341 del 2000 ha introdotto una specifica tutela penale volta a reprimere l’alterazione del funzionamento dei mezzi elettronici o, comunque, la fraudolenta sottrazione alla loro applicazione.
Come detto, gli organi giurisdizionali competenti fanno ricorso assai di rado all’istituto appena descritto.
Si discute se ciò dipenda da questioni pratiche, quali le modalità di funzionamento o la scarsa disponibilità degli strumenti di controllo, o piuttosto da ragioni normative, come la macchinosità della procedura applicativa o il limitato ambito di operatività – tanto nel campo delle misure cautelari quanto in quello delle misure alternative alla detenzione – delle disposizioni sul “braccialetto elettronico”.
Dott.Ric. Francesco Picozzi
Articoli correlati:
Scrivi un commento
Divertirsi imparando
Iniziative sociali in zona Tribunale
Iniziative sociali in zona Tribunale. Roma, quartiere Prati. Partirà dal mese di marzo prossimo, presso i locali della Parrocchia di Santa Lucia, sita... [Continua]
Corso personalizzato per la preparazione al Nuovo Esame di Avvocato
iscrizioni aperte
Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso personalizzato per la preparazione al prossimo Esame di Avvocato 2015/2016. Il corso offre una preparazione... [Continua]
Il Nuovo Esame di Avvocato
Riforma del 2012 (art. 46 Legge n. 247/2012)
La riforma del 2012 (art. 46 Legge n.247/2012) ha introdotto importanti modifiche all’esame di abilitazione all’esercizio alla professione di Avvocato. Dalla... [Continua]
Recente sentenza sul legittimo impedimento
Corte di Cass. Pen. n. 32949/2012
Costituisce legittimo impedimento a comparire in udienza il diritto del difensore di poter partecipare al funerale di un suo prossimo congiunto rappresentando... [Continua]
Attiva i riferimenti normativi con il Parser Normativo
Scarica da www.normattiva.it il software che trasforma in link i riferimenti normativi contenuti in un testo giuridico
Per attivare i riferimenti normativi in un testo è possibile utilizzare il Parser Normativo, scaricabile dal sito NORMATTIVA “il portale della legge... [Continua]
Milano. Chiusura Uffici dell’Ordine degli Avvocati di Milano e della Fondazione Forense
24 dicembre 2012 e 31 dicembre 2012
Gli Uffici dell’Ordine degli Avvocati di Milano e della Fondazione Forense di Milano resteranno chiusi nei giorni 24 e 31 dicembre 2012. Si segnala che: –... [Continua]


















